Nel caso di specie la Corte conferma l’operato del giudice di legittimità
che attenendosi ad una costante giurisprudenza ha riconosciuto configurabile il
reato di vendita di cibi in cattivo stato di conservazione nel caso di un
alimento che pur essendo ancora genuino, era conservato senza le cure igieniche
imposte dalla sua natura e necessarie per impedirne il degrado.
Il cattivo
stato di conservazione, nel caso che ci occupa, era percepibile mediante l’uso
di comuni conoscenze senza la necessità dell’intervento di analisi ed esperti
del settore alimentare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.B.E.M. N. IL
(OMISSIS);
avverso la sentenza n. 58/2008 TRIB. SEZ. DIST. di TERMOLI, del
07/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 15/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA
SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta G.,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i dif. avv. Masieri
Laura di Termoli.
Svolgimento del processo – Motivi della
decisione
Con sentenza 7 dicembre 2009, il Tribunale di Termoli ha
ritenuto M.B.E.M. responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art.
5, lett. b e l’ha condannato alla pena di Euro duemila di ammenda. A sostegno
della conclusione, il Giudice ha rilevato come dei prodotti ittici – giacenti
nel ristorante di cui era titolare l’imputato e destinati alla clientela –
fossero trattati senza le idonee cautele igieniche necessarie per la loro
conservazione; in diritto, ha rilevato come tale situazione fosse sufficiente ad
integrare la contestata contravvenzione.
Per l’annullamento della sentenza,
l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e
violazione di legge, in particolare, rilevando:
-che il Giudice ha omesso di
verificare se fosse giustificato il dissenso del Pubblico Ministero alla
richiesta di pena concordata;
-che i prodotti erano ad uso personale della
sua famiglia;
-che, per l’accertamento del cattivo stato di conservazione,
era necessaria una analisi di laboratorio del prodotto;
-che la sentenza
riporta solo i fatti e non esprime le ragioni del convincimento del
Giudice;
-che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti
generiche.
Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte
reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
In merito alla
prima deduzione, è appena il caso di rilevare come il Giudice debba effettuare
una specifica motivazione solo quando ritiene ingiustificato il dissenso del
Pubblico Ministero alla richiesta di pena concordata inoltrata dallo imputato ed
applica, all’esito del dibattimento, la sanzione da costui proposta.
Nel caso
in esame, il Giudice – infliggendo una pena più severa di quella sollecitata
dall’imputato (Euro cinquecento di ammenda) – implicitamente ha dato atto di
avere reputato fondato il parere negativo dell’organo della accusa.
Tanto
premesso, si osserva come non sia puntuale la critica del ricorrente sul deficit
motivazionale della impugnata sentenza. Il Giudice ha avuto cura di indicare le
emergenze processuali dalle quali ha tratto il convincimento che i prodotti
alimentari di cui trattasi fossero stati congelati con un metodo inidoneo; tale
conclusione fattuale, in quanto sorretta da congrua motivazione, sfugge al
sindacato di legittimità.
Indi, il Giudice si è attenuto alla costante
giurisprudenza di legittimità secondo la quale il reato previsto dalla L. n. 283
del 1962, art. 5, lett. sub b si perfeziona quando l’alimento, pur essendo
ancora genuino, è conservato senza le cure igieniche imposte dalla sua natura e
necessarie per impedirne il degrado.
La deduzione difensiva sull’uso
familiare del prodotto non è correlata da alcun elemento o argomento che la
renda credibile ed implica indagini in fatto che esulano dai limiti cognitivi di
questa Corte.
Il cattivo stato di conservazione, nel caso che ci occupa, era
percepibile mediante l’uso di comuni conoscenze senza la necessità
dell’intervento di analisi ed esperti del settore alimentare.
Infine, il
Giudice ha sufficientemente esplicitato l’uso del suo potere discrezionale sul
quantum della sanzione rilevando il ragionevole motivo per il quale le
attenuanti generiche non erano concedibili (stante i cattivi precedenti penali)
e la pena inflitta congrua alla luce dei parametri forniti dall’art. 133 cod.
pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa
delle Ammende.
Home » Inidoneo congelamento dei cibi e prova del cattivo stato di conservazione
Inidoneo congelamento dei cibi e prova del cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 12002 del 25 marzo 2011 (udienza del 15 febbraio 2011)
Nel caso di specie la Corte conferma l’operato del giudice di legittimità
che attenendosi ad una costante giurisprudenza ha riconosciuto configurabile il
reato di vendita di cibi in cattivo stato di conservazione nel caso di un
alimento che pur essendo ancora genuino, era conservato senza le cure igieniche
imposte dalla sua natura e necessarie per impedirne il degrado.
Il cattivo
stato di conservazione, nel caso che ci occupa, era percepibile mediante l’uso
di comuni conoscenze senza la necessità dell’intervento di analisi ed esperti
del settore alimentare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.B.E.M. N. IL
(OMISSIS);
avverso la sentenza n. 58/2008 TRIB. SEZ. DIST. di TERMOLI, del
07/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA del 15/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA
SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta G.,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i dif. avv. Masieri
Laura di Termoli.
Svolgimento del processo – Motivi della
decisione
Con sentenza 7 dicembre 2009, il Tribunale di Termoli ha
ritenuto M.B.E.M. responsabile del reato previsto dalla L. n. 283 del 1962, art.
5, lett. b e l’ha condannato alla pena di Euro duemila di ammenda. A sostegno
della conclusione, il Giudice ha rilevato come dei prodotti ittici – giacenti
nel ristorante di cui era titolare l’imputato e destinati alla clientela –
fossero trattati senza le idonee cautele igieniche necessarie per la loro
conservazione; in diritto, ha rilevato come tale situazione fosse sufficiente ad
integrare la contestata contravvenzione.
Per l’annullamento della sentenza,
l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e
violazione di legge, in particolare, rilevando:
-che il Giudice ha omesso di
verificare se fosse giustificato il dissenso del Pubblico Ministero alla
richiesta di pena concordata;
-che i prodotti erano ad uso personale della
sua famiglia;
-che, per l’accertamento del cattivo stato di conservazione,
era necessaria una analisi di laboratorio del prodotto;
-che la sentenza
riporta solo i fatti e non esprime le ragioni del convincimento del
Giudice;
-che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti
generiche.
Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte
reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
In merito alla
prima deduzione, è appena il caso di rilevare come il Giudice debba effettuare
una specifica motivazione solo quando ritiene ingiustificato il dissenso del
Pubblico Ministero alla richiesta di pena concordata inoltrata dallo imputato ed
applica, all’esito del dibattimento, la sanzione da costui proposta.
Nel caso
in esame, il Giudice – infliggendo una pena più severa di quella sollecitata
dall’imputato (Euro cinquecento di ammenda) – implicitamente ha dato atto di
avere reputato fondato il parere negativo dell’organo della accusa.
Tanto
premesso, si osserva come non sia puntuale la critica del ricorrente sul deficit
motivazionale della impugnata sentenza. Il Giudice ha avuto cura di indicare le
emergenze processuali dalle quali ha tratto il convincimento che i prodotti
alimentari di cui trattasi fossero stati congelati con un metodo inidoneo; tale
conclusione fattuale, in quanto sorretta da congrua motivazione, sfugge al
sindacato di legittimità.
Indi, il Giudice si è attenuto alla costante
giurisprudenza di legittimità secondo la quale il reato previsto dalla L. n. 283
del 1962, art. 5, lett. sub b si perfeziona quando l’alimento, pur essendo
ancora genuino, è conservato senza le cure igieniche imposte dalla sua natura e
necessarie per impedirne il degrado.
La deduzione difensiva sull’uso
familiare del prodotto non è correlata da alcun elemento o argomento che la
renda credibile ed implica indagini in fatto che esulano dai limiti cognitivi di
questa Corte.
Il cattivo stato di conservazione, nel caso che ci occupa, era
percepibile mediante l’uso di comuni conoscenze senza la necessità
dell’intervento di analisi ed esperti del settore alimentare.
Infine, il
Giudice ha sufficientemente esplicitato l’uso del suo potere discrezionale sul
quantum della sanzione rilevando il ragionevole motivo per il quale le
attenuanti generiche non erano concedibili (stante i cattivi precedenti penali)
e la pena inflitta congrua alla luce dei parametri forniti dall’art. 133 cod.
pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa
delle Ammende.
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