L’esposizione in una gastronomia della lista degli ingredienti in cui non sia indicato il reale stato fisico di quelli impiegati nelle preparazioni gastronomiche costituisce tentativo di frode in commercio.
Il procedimento trae origine da un intervento congiunto della Polizia di stato e dei veterinari della Asl presso un chiosco che vendeva kebab.
Sottolineiamo la circostanza innanzitutto perché insolita, ma soprattutto perché è frutto di una collaborazione tra forze dell’ordine e organi di controllo sulle sostanze alimentari che sempre più merita di essere seguita e sviluppata. In verità, molti sono gli organismi pubblici che, a vario titolo, hanno competenze in materia di controllo degli alimenti. Questo dato normativo, che per certi versi potrebbe essere motivo di confusione e di inefficienza, dovrebbe diventare, invece, un punto di forza della vigilanza e della repressione delle violazioni.
Nel caso di specie, si apprende dalla sentenza, l’intervento congiunto non fu estemporaneo, ma rientrava in un programma di controllo su un certo tipo di attività di somministrazione (le gastronomie gestite da cittadini stranieri).
Qualcosa del genere si vede ogni tanto nei controlli veterinari su aziende di allevamento di animali da ingrasso. Si tratta di esperienze che dovrebbero essere intensificate nella messa a fattor comune di professionalità diverse, ma complementari. Infatti, se da una parte, ad esempio, i Servizi Igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) delle Asl sono dotati di personale qualificato nel loro specifico campo, dall’altra le forze di polizia possono apportare la propria competenza sul piano dell’attività di polizia giudiziaria (ad esempio, nel caso di perquisizioni o sequestri penali).
È normale, infatti, che il personale delle Asl non abbia particolare dimestichezza con questi aspetti del proprio lavoro, poiché essi sono senz’altro minoritari rispetto a quelli sanitari. A questa parziale carenza si può ovviare – come in molte realtà da anni si sta facendo – con periodici corsi di formazione e aggiornamento. Ma indubbiamente altro è potersi avvalere, nei congrui casi, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che quel servizio esplicano per mestiere.
Ciò detto, la sentenza non offre altri spunti di novità. La motivazione ribadisce insegnamenti consolidati in giurisprudenza. In primo luogo, che la conservazione di alimenti in stato di congelamento, utilizzati per le preparazioni gastronomiche, costituisce tentativo di frode in commercio quando sul menù (nel caso di ristoranti) o nella lista degli ingredienti (in altre tipologie di attività alimentari) non è indicato il reale stato fisico degli ingredienti impiegati. Questo perché, in caso di silenzio serbato dal produttore o dal commerciante, il consumatore è indotto a pensare che vengano utilizzati alimenti freschi, che hanno ovviamente caratteristiche organolettiche superiori agli alimenti scongelati. In secondo luogo, che non esclude il reato (nella forma del tentativo) il fatto che al momento dell’accertamento in ipotesi non sia presente alcun avventore o acquirente, posto che l’esposizione del menù reticente (o della lista degli ingredienti) già costituisce un’offerta mendace rivolta a qualsiasi consumatore.
Home » Ingredienti, se nella lista si omette il loro stato fisico è frode in commercio
Ingredienti, se nella lista si omette il loro stato fisico è frode in commercio
Tribunale di Torino, sentenza del 24 aprile 2012 (riferimento normativo: articoli 56 e 515 del codice penale)
L’esposizione in una gastronomia della lista degli ingredienti in cui non sia indicato il reale stato fisico di quelli impiegati nelle preparazioni gastronomiche costituisce tentativo di frode in commercio.
Il procedimento trae origine da un intervento congiunto della Polizia di stato e dei veterinari della Asl presso un chiosco che vendeva kebab.
Sottolineiamo la circostanza innanzitutto perché insolita, ma soprattutto perché è frutto di una collaborazione tra forze dell’ordine e organi di controllo sulle sostanze alimentari che sempre più merita di essere seguita e sviluppata. In verità, molti sono gli organismi pubblici che, a vario titolo, hanno competenze in materia di controllo degli alimenti. Questo dato normativo, che per certi versi potrebbe essere motivo di confusione e di inefficienza, dovrebbe diventare, invece, un punto di forza della vigilanza e della repressione delle violazioni.
Nel caso di specie, si apprende dalla sentenza, l’intervento congiunto non fu estemporaneo, ma rientrava in un programma di controllo su un certo tipo di attività di somministrazione (le gastronomie gestite da cittadini stranieri).
Qualcosa del genere si vede ogni tanto nei controlli veterinari su aziende di allevamento di animali da ingrasso. Si tratta di esperienze che dovrebbero essere intensificate nella messa a fattor comune di professionalità diverse, ma complementari. Infatti, se da una parte, ad esempio, i Servizi Igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) delle Asl sono dotati di personale qualificato nel loro specifico campo, dall’altra le forze di polizia possono apportare la propria competenza sul piano dell’attività di polizia giudiziaria (ad esempio, nel caso di perquisizioni o sequestri penali).
È normale, infatti, che il personale delle Asl non abbia particolare dimestichezza con questi aspetti del proprio lavoro, poiché essi sono senz’altro minoritari rispetto a quelli sanitari. A questa parziale carenza si può ovviare – come in molte realtà da anni si sta facendo – con periodici corsi di formazione e aggiornamento. Ma indubbiamente altro è potersi avvalere, nei congrui casi, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che quel servizio esplicano per mestiere.
Ciò detto, la sentenza non offre altri spunti di novità. La motivazione ribadisce insegnamenti consolidati in giurisprudenza. In primo luogo, che la conservazione di alimenti in stato di congelamento, utilizzati per le preparazioni gastronomiche, costituisce tentativo di frode in commercio quando sul menù (nel caso di ristoranti) o nella lista degli ingredienti (in altre tipologie di attività alimentari) non è indicato il reale stato fisico degli ingredienti impiegati. Questo perché, in caso di silenzio serbato dal produttore o dal commerciante, il consumatore è indotto a pensare che vengano utilizzati alimenti freschi, che hanno ovviamente caratteristiche organolettiche superiori agli alimenti scongelati. In secondo luogo, che non esclude il reato (nella forma del tentativo) il fatto che al momento dell’accertamento in ipotesi non sia presente alcun avventore o acquirente, posto che l’esposizione del menù reticente (o della lista degli ingredienti) già costituisce un’offerta mendace rivolta a qualsiasi consumatore.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’