L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1924/2006, come modificato dal regolamento (CE) 107/2008, deve essere interpretato nel senso che il requisito di specificità ivi previsto non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici per la salute della sostanza nutritiva o dell’alimento, mentre l’indicazione specifica sulla salute figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due.
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche.
Il caso, rinviato all’attenzione della Corte di Giustizia da parte di un giudice tedesco, riguarda la commercializzazione di un integratore alimentare che vantava alcune proprietà benefiche per la salute, così riportate in etichetta (nella traduzione italiana): “Vitamine del gruppo B e zinco per cervello, nervi, concentrazione e memoria”. Si è chiesto alla Corte europea l’esatta interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) 1924/2006 sull’etichettatura nutrizionale, in modo che il giudice nazionale potesse decidere nel merito se la presentazione del prodotto in oggetto dovesse o meno considerarsi ingannevole.
La Corte ha premesso che l’obiettivo del regolamento comunitario è di assicurare che le indicazioni su asseriti effetti benefici di un alimento per la salute non siano fuorvianti per il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici.
Posto questo quadro di riferimento teleologico della normativa, la sentenza passa all’analisi dell’articolo 10, il quale stabilisce al paragrafo 1 un divieto di principio delle indicazioni sulla salute, salve quelle incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento. D’altra parte, ai sensi dell’articolo 2 per “indicazione sulla salute” s’intende «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra (una, n.d.r.) categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute». A sua volta, il paragrafo 3 dell’articolo 10, in deroga al paragrafo 1, ammette indicazioni sulla salute “generale” quale beneficio non specifico, a condizione che siano accompagnate da un’indicazione sulla salute inclusa negli elenchi delle indicazioni ammesse. Pertanto, il punto chiave del giudizio nel caso di specie diventa il requisito dell'”accompagnamento”.
Secondo la Corte, ciò che la normativa richiede in proposito è non soltanto che l’indicazione specifica sulla salute precisi il contenuto dell’indicazione sulla salute formulata in termini generali, ma anche che la collocazione di tali due indicazioni sulla confezione del prodotto consenta a un consumatore medio di percepire il collegamento tra le due. Affinché tale percezione sia assicurata, l’etichettatura deve possedere determinate caratteristiche in termini di visibilità delle indicazioni in oggetto. In linea di principio, il risultato si ottiene con la prossimità spaziale o l’immediata vicinanza tra il riferimento ai benefici generali per la buona salute e l’indicazione specifica sulla salute. Se ciò non è possibile a causa delle ridotte dimensioni spaziali della confezione, deve essere adottato un richiamo espresso, per esempio tramite asterisco, che rimandi alle notazioni specifiche. Orbene, nel caso di specie, il collegamento tra le due informazioni dell’etichetta non poteva considerarsi evidente per il consumatore, poiché l’una era riportata sul fronte e l’altra sul retro della confezione, in assenza di qualsiasi richiamo dall’una all’altra.
Il secondo tema affrontato dalla Corte europea è quello del suffragio scientifico delle informazioni salutistiche. Gli articoli 5 e 6 del regolamento pretendono, infatti, che qualsiasi indicazione sulla salute sia scientificamente corroborata attraverso prove generalmente accettate. Ora, mentre le indicazioni che ricadono sotto l’articolo 10, paragrafo 1, godono di tale statuto in quanto rientranti tra quelle espressamente autorizzate, per le indicazioni sulla salute “generale” di cui all’articolo 10, paragrafo 3, deve essere data la prova della loro fondatezza scientifica. Precisa, però, la sentenza che in tal caso è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 del regolamento.
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Indicazioni sulla salute in etichetta, il collegamento tra quelle generiche e quelle specifiche
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 30 gennaio 2020, nella causa C-524/18 (riferimenti normativi: regolamento (CE) 1924/2006 e regolamento (CE) 107/2008)
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1924/2006, come modificato dal regolamento (CE) 107/2008, deve essere interpretato nel senso che il requisito di specificità ivi previsto non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici per la salute della sostanza nutritiva o dell’alimento, mentre l’indicazione specifica sulla salute figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due.
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche.
Il caso, rinviato all’attenzione della Corte di Giustizia da parte di un giudice tedesco, riguarda la commercializzazione di un integratore alimentare che vantava alcune proprietà benefiche per la salute, così riportate in etichetta (nella traduzione italiana): “Vitamine del gruppo B e zinco per cervello, nervi, concentrazione e memoria”. Si è chiesto alla Corte europea l’esatta interpretazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) 1924/2006 sull’etichettatura nutrizionale, in modo che il giudice nazionale potesse decidere nel merito se la presentazione del prodotto in oggetto dovesse o meno considerarsi ingannevole.
La Corte ha premesso che l’obiettivo del regolamento comunitario è di assicurare che le indicazioni su asseriti effetti benefici di un alimento per la salute non siano fuorvianti per il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici.
Posto questo quadro di riferimento teleologico della normativa, la sentenza passa all’analisi dell’articolo 10, il quale stabilisce al paragrafo 1 un divieto di principio delle indicazioni sulla salute, salve quelle incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento. D’altra parte, ai sensi dell’articolo 2 per “indicazione sulla salute” s’intende «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra (una, n.d.r.) categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute». A sua volta, il paragrafo 3 dell’articolo 10, in deroga al paragrafo 1, ammette indicazioni sulla salute “generale” quale beneficio non specifico, a condizione che siano accompagnate da un’indicazione sulla salute inclusa negli elenchi delle indicazioni ammesse. Pertanto, il punto chiave del giudizio nel caso di specie diventa il requisito dell'”accompagnamento”.
Secondo la Corte, ciò che la normativa richiede in proposito è non soltanto che l’indicazione specifica sulla salute precisi il contenuto dell’indicazione sulla salute formulata in termini generali, ma anche che la collocazione di tali due indicazioni sulla confezione del prodotto consenta a un consumatore medio di percepire il collegamento tra le due. Affinché tale percezione sia assicurata, l’etichettatura deve possedere determinate caratteristiche in termini di visibilità delle indicazioni in oggetto. In linea di principio, il risultato si ottiene con la prossimità spaziale o l’immediata vicinanza tra il riferimento ai benefici generali per la buona salute e l’indicazione specifica sulla salute. Se ciò non è possibile a causa delle ridotte dimensioni spaziali della confezione, deve essere adottato un richiamo espresso, per esempio tramite asterisco, che rimandi alle notazioni specifiche. Orbene, nel caso di specie, il collegamento tra le due informazioni dell’etichetta non poteva considerarsi evidente per il consumatore, poiché l’una era riportata sul fronte e l’altra sul retro della confezione, in assenza di qualsiasi richiamo dall’una all’altra.
Il secondo tema affrontato dalla Corte europea è quello del suffragio scientifico delle informazioni salutistiche. Gli articoli 5 e 6 del regolamento pretendono, infatti, che qualsiasi indicazione sulla salute sia scientificamente corroborata attraverso prove generalmente accettate. Ora, mentre le indicazioni che ricadono sotto l’articolo 10, paragrafo 1, godono di tale statuto in quanto rientranti tra quelle espressamente autorizzate, per le indicazioni sulla salute “generale” di cui all’articolo 10, paragrafo 3, deve essere data la prova della loro fondatezza scientifica. Precisa, però, la sentenza che in tal caso è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 del regolamento.
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