Cassazione penale, sentenza n. 41714 del 26 settembre 2018 (udienza del 6 luglio 2018 – riferimenti normativi: articoli 515, 517 e 517 bis del codice penale)
Il reato di cui all’articolo 517 del codice penale è posto a tutela dell’ordine economico e non richiede la destinazione del prodotto con indicazioni ingannevoli a un particolare mercato, che può anche essere estero ed extra UE.
Nel porto di Salerno, diretta al mercato statunitense, venne sequestrata una partita di circa 300.000 barattoli di pomodori pelati di origine pugliese, che riportavano l’etichetta “Produced in San Marzano d.o.p. Region – Italian Peeled Tomatoes”. Rinviato a giudizio per i reati di tentata frode in commercio di prodotti a denominazione d’origine protetta e di commercializzazione di prodotti recanti indicazioni mendaci, il legale rappresentante della società produttrice venne assolto dal tribunale, ma poi condannato dalla Corte d’Appello, che tra gli altri aspetti sottolineò il fatto che l’azienda non fosse iscritta presso il Consorzio di Tutela del Pomodoro di San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino Dop, ciò impedendo di fregiarsi del relativo riferimento.
Respingendo il ricorso della difesa, la Cassazione ha così puntualizzato gli elementi di responsabilità.
Innanzitutto, non è stato reputato scriminante il fatto che dalla lettura degli ingredienti si evincesse la reale origine dei pomodori, in quanto la dicitura utilizzata in etichetta alludeva ingannevolmente all’origine territoriale di qualità. D’altra parte, la circostanza che sulle confezioni non fosse riprodotta alcuna immagine del marchio protetto non aveva valore, poiché ai fini della integrazione del reato di cui all’articolo 517 del codice penale non è necessaria la servile riproduzione abusiva dei segni commerciali distintivi di un prodotto, essendo sufficiente che le indicazioni impiegate siano comunque ingannevoli.
Sul tema dell’ingannevolezza la difesa aveva provato a giocare la partita a suo favore, facendo leva sull’assoluzione conquistata in primo grado e fondata proprio sul difetto di decettività dell’etichettatura nei confronti di un consumatore medio, che oggi appare particolarmente attento, specie al contenuto del prodotto (ed ecco il rilievo dell’esatta indicazione di origine nell’elenco degli ingredienti).
La Cassazione non ha recepito questo ragionamento e ha puntato sulla natura del reato di cui all’articolo 517 del codice penale come posta a protezione dell’ordine economico generale. Proprio per tale ragione diventava altresì irrilevante la circostanza che il prodotto fosse destinato al mercato americano, in quanto la tutela penale “deve evidentemente ritenersi operativa a prescindere dal mercato di destinazione del prodotto”.
Le conclusioni a cui è giunta la Corte possono senz’altro essere condivise: del resto, sono in linea con la giurisprudenza consolidata. Non può esservi dubbio, infatti, che l’esplicito richiamo al San Marzano e alla Dop fosse ampiamente decettivo, nonostante la subdola precisazione della reale origine dei pomodori, relegata però nell’elenco degli ingredienti (che, tra l’altro, è difficile immaginare che sia sempre attentamente esaminato dal consumatore medio).
Semmai, se un appunto può essere mosso alla sentenza, è quello di avere glissato sul tema del consumatore, tenacemente proposto dalla difesa, limitandosi a invocare la tutela del mercato come entità astratta. Viceversa, non solo l’interpretazione evolutiva della disciplina delle frodi impone di valorizzare la protezione del consumatore come tale, ma essa è effettivamente recepita dalla giurisprudenza in materia, che ripetutamente ha individuato il consumatore come soggetto passivo della frode. Del resto, si può stare sicuri che, ove la decisione in commento si fosse direttamente confrontata con il tema del “consumatore”, le conclusioni sarebbero state le medesime, ma con il di più argomentativo di rispondere adeguatamente alle osservazioni critiche della difesa.
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Indicazioni ingannevoli in etichetta, è reato anche se il prodotto è destinato al mercato estero
Cassazione penale, sentenza n. 41714 del 26 settembre 2018 (udienza del 6 luglio 2018 – riferimenti normativi: articoli 515, 517 e 517 bis del codice penale)
Il reato di cui all’articolo 517 del codice penale è posto a tutela dell’ordine economico e non richiede la destinazione del prodotto con indicazioni ingannevoli a un particolare mercato, che può anche essere estero ed extra UE.
Nel porto di Salerno, diretta al mercato statunitense, venne sequestrata una partita di circa 300.000 barattoli di pomodori pelati di origine pugliese, che riportavano l’etichetta “Produced in San Marzano d.o.p. Region – Italian Peeled Tomatoes”. Rinviato a giudizio per i reati di tentata frode in commercio di prodotti a denominazione d’origine protetta e di commercializzazione di prodotti recanti indicazioni mendaci, il legale rappresentante della società produttrice venne assolto dal tribunale, ma poi condannato dalla Corte d’Appello, che tra gli altri aspetti sottolineò il fatto che l’azienda non fosse iscritta presso il Consorzio di Tutela del Pomodoro di San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino Dop, ciò impedendo di fregiarsi del relativo riferimento.
Respingendo il ricorso della difesa, la Cassazione ha così puntualizzato gli elementi di responsabilità.
Innanzitutto, non è stato reputato scriminante il fatto che dalla lettura degli ingredienti si evincesse la reale origine dei pomodori, in quanto la dicitura utilizzata in etichetta alludeva ingannevolmente all’origine territoriale di qualità. D’altra parte, la circostanza che sulle confezioni non fosse riprodotta alcuna immagine del marchio protetto non aveva valore, poiché ai fini della integrazione del reato di cui all’articolo 517 del codice penale non è necessaria la servile riproduzione abusiva dei segni commerciali distintivi di un prodotto, essendo sufficiente che le indicazioni impiegate siano comunque ingannevoli.
Sul tema dell’ingannevolezza la difesa aveva provato a giocare la partita a suo favore, facendo leva sull’assoluzione conquistata in primo grado e fondata proprio sul difetto di decettività dell’etichettatura nei confronti di un consumatore medio, che oggi appare particolarmente attento, specie al contenuto del prodotto (ed ecco il rilievo dell’esatta indicazione di origine nell’elenco degli ingredienti).
La Cassazione non ha recepito questo ragionamento e ha puntato sulla natura del reato di cui all’articolo 517 del codice penale come posta a protezione dell’ordine economico generale. Proprio per tale ragione diventava altresì irrilevante la circostanza che il prodotto fosse destinato al mercato americano, in quanto la tutela penale “deve evidentemente ritenersi operativa a prescindere dal mercato di destinazione del prodotto”.
Le conclusioni a cui è giunta la Corte possono senz’altro essere condivise: del resto, sono in linea con la giurisprudenza consolidata. Non può esservi dubbio, infatti, che l’esplicito richiamo al San Marzano e alla Dop fosse ampiamente decettivo, nonostante la subdola precisazione della reale origine dei pomodori, relegata però nell’elenco degli ingredienti (che, tra l’altro, è difficile immaginare che sia sempre attentamente esaminato dal consumatore medio).
Semmai, se un appunto può essere mosso alla sentenza, è quello di avere glissato sul tema del consumatore, tenacemente proposto dalla difesa, limitandosi a invocare la tutela del mercato come entità astratta. Viceversa, non solo l’interpretazione evolutiva della disciplina delle frodi impone di valorizzare la protezione del consumatore come tale, ma essa è effettivamente recepita dalla giurisprudenza in materia, che ripetutamente ha individuato il consumatore come soggetto passivo della frode. Del resto, si può stare sicuri che, ove la decisione in commento si fosse direttamente confrontata con il tema del “consumatore”, le conclusioni sarebbero state le medesime, ma con il di più argomentativo di rispondere adeguatamente alle osservazioni critiche della difesa.
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