Nella sentenza la Corte ricorda che per i prodotti non preconfezionati, o
generalmente venduti al dettaglio previo frazionamento, sussiste l’obbligo di
indicazione del termine di conservazione sulle etichette o sui documenti
commerciali di vendita nella fase anteriore alla vendita al consumatore
finale.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
-OMISSIS- SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, -omissis-, -omissis-, elettivamente domiciliati in
…, presso l’avvocato FRANCESCO DU BESSE’, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CELESTINO CORICA, giusta delega a margine del
ricorso;
Ricorrenti
contro
REGIONE TOSCANA;
Intimata
avverso la
sentenza n. 43/96 della Pretura di FIRENZE, depositata l’08/01/96;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/98 dal Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Du Bessé, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
1 Il presidente
della Giunta della regione Toscana, con ordinanza n. 5250 del 5 ottobre 1993, in
relazione ad un accertamento compiuto il 10 febbraio 1992, ingiungeva alla
-omissis- s.n.c. ed a -omissis- -omissis-, il pagamento di lire 1.003.950, a
titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 3 del D.P.R. n.
322 del 1982 per avere prodotto e posto in commercio formaggio gorgonzola senza
indicare sulle etichette e sui documenti commerciali di vendita il termine
minimo di conservazione. Altra analoga ingiunzione (n. 3251) veniva notificata,
in pari data, alla s.n.c. -omissis- e a -omissis- -omissis-. Avverso le
ordinanze -omissis- -omissis- e -omissis-, nonché la s.n. c. -omissis-
proponevano due distinte opposizioni, in data 16 novembre 1993 – che in seguito
venivano riunite – deducendo la illegittimità delle ingiunzioni. Esponevano al
riguardo che l’art. 13 del D.P.R. n. 322 prevede una disciplina particolare per
i prodotti non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento e che
la regione Toscana erroneamente avrebbe ritenuto che le indicazioni
obbligatorie, compreso il termine di conservazione, fossero prescritte senza
distinzione tra prodotti venduti confezionati e sfusi. Gli artt. 12 e 13,
infatti, distinguono tra prodotti preconfezionati e non preconfezionati o
generalmente venduti previo frazionamento, prescrivendo per i primi l’art. 12
che tutte le indicazioni richieste dall’art. 3 debbano essere riportate sul
prodotto (o sui documenti commerciali di vendita quando non sono
commercializzati al dettaglio); per i secondi, invece, l’art. 13 prescrive
unicamente, a carico del dettagliante – e non del produttore – l’indicazione su
di un cartello esposto nel posto di vendita, della denominazione, degli
ingredienti e delle modalità di conservazione e di utilizzazione, ove siano
necessari particolari accorgimenti.
Gli opponenti deducevano che nel caso di
specie trattavasi di prodotti da vendersi al minuto non preconfezionati, per i
quali non vigeva, pertanto, l’obbligo di indicazione della data di
conservazione. La regione Toscana si costituiva chiedendo il rigetto delle
opposizioni. Il pretore, con sentenza depositata il giorno 8 gennaio 1996,
rigettava le opposizioni, affermando che l’art. 12 del D.P.R. n. 322, per i
prodotti in questione, commercializzati al dettaglio previo frazionamento, vi
era l’obbligo di indicazione del termine di conservazione sulle etichette o sui
documenti commerciali di vendita nella fase anteriore alla vendita al dettaglio,
come era quella alla quale si riferiva l’irrogazione della sanzione.
Avverso
tale decisione hanno proposto ricorso gli opponenti, formulando due motivi di
ricorso. La regione Toscana non ha controdedotto.
Motivi della
decisione
1 Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, 12 e 13 del D.P.R. n. 322 del 1982, per avere il
pretore ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata l’ultimo comma dell’art.
12, il quale si riferirebbe ai prodotti posti in vendita nei confronti del
consumatore finale preconfezionati, mentre nel caso di specie le forme di
gorgonzola non erano destinate al consumatore finale, ed erano poste in vendita
preconfezionate solo nei confronti di intermediari.
Con il secondo motivo si
deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, per avere il pretore fatto riferimento,
nell’interpretare la normativa applicata, alla sentenza n. 3049 del 1993 di
questa Corte, ma traendone principi opposti a quelli ivi affermati, con
conseguente illogicità della decisione, per insanabile contrasto tra premesse e
conclusioni.
2 Il ricorso è infondato.
Gli opponenti, con l’atto
introduttivo del giudizio di opposizione, avevano addotto l’illegittimità
dell’ingiunzione – con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria per avere prodotto e messo in commercio formaggio gorgonzola senza
indicare nell’etichetta e sui documenti commerciali di vendita il termine minimo
di conservazione – in quanto detto formaggio non era destinato alla vendita in
forme intere al consumatore finale, ma solo dopo essere state dette forme
frazionate, e quindi non doveva, a norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 322 del
1982, recare né sull’etichetta né sui documenti commerciali di vendita le
indicazioni prescritte dall’art. 3.
Il pretore ha rigettato l’opposizione,
pur affermando che le forme di formaggio, di Kg. 11/13 ciascuna, erano da
considerare prodotti “generalmente venduti previo frazionamento” e, quindi, che
la fattispecie rientrava nella disciplina dell’art. 13 del D.P.R. n. 322 del
1982. Infatti, trattandosi di forme destinate alla vendita al consumatore
finale, ma non commercializzate al dettaglio, ha ritenuto applicabile al caso di
specie anche la disciplina dettata dall’art. 12, ultimo comma, del D.P.R. n. 322
del 1982, secondo la quale, per i prodotti alimentari non commercializzati al
dettaglio, le indicazioni previste dall’art. 3 – tra le quali il termine minimo
di conservazione – andavano poste sulle etichette, ovvero sui documenti
commerciali di vendita. Ha osservato al riguardo che gli artt. 12 e 13 si
riferiscono a fasi diverse della distribuzione del prodotto.
Tale
interpretazione della normativa applicata è esatta.
In proposito, va
considerato che il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (ora abrogato e sostituito dal
D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione della direttiva n. 395 del 1989),
fu adottato sulla base della legge 9 febbraio 1982, n. 42, con la quale fu
conferito al Governo la delega ad emanare “le norme necessarie a dare attuazione
alle direttive della Comunità economica europea indicate nell’elenco allegato”,
tra le quali vi era la direttiva n. 79 del 19112, riguardante “l’etichettatura
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale” e la relativa
pubblicità. Il decreto, in attuazione della delega, a tutela del consumatore,
stabiliva all’art. 1 che:
a) per etichettatura si intende “l’insieme delle
indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si
riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio,
o su un’etichetta appostavi, o sul dispositivo di chiusura, o su cartelli,
anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in conformità a quanto
stabilito nell’art. 12, sui documenti di accompagnamento del prodotto
alimentare”;
b) “per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato,
l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore
finale, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato
confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”. All’art. 3 il decreto
elencava le indicazioni che, di regola, dovevano essere contenute
sull’etichettatura dei prodotti destinati al consumatore finale, fra le quali il
termine minimo di conservazione che, a norma dell’art. 10 era costituito dalla
“data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in
adeguate condizioni di conservazione”. All’art. 12, comma 1, il decreto
prescriveva che sull’etichettatura dei prodotti alimentari che fossero venduti
preconfezionati al consumatore finale, dovessero essere riportate le indicazioni
elencate all’art. 3. Viceversa, all’art. 13, per i prodotti alimentari non
confezionati e quelli preconfezionati ma “generalmente venduti previo
frazionamento” – diversamente che per quelli che venduti preconfezionati al
consumatore finale – il decreto prescriveva che dovessero essere muniti di
“apposito cartello preferibilmente applicato ai recipienti che li contengono,
ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti” sul quale, di regola,
dovevano essere indicati solo la denominazione di vendita e l’elenco degli
ingredienti nonché, ove si trattasse di prodotti deperibili, le modalità di
conservazione ed utilizzazione.
Il già citato art. 12, all’ultimo comma,
statuiva peraltro che “i prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e
quelli destinati all’industria o ai laboratori artigiani, possono riportare le
indicazioni di cui all’art. 3 solo sui documenti commerciali di
vendita”.
L’interpretazione sistematica di tale norma, inserita in un
articolo che si occupa dell’etichettatura dei prodotti preconfezionati e in un
atto legislativo che riguarda l’attuazione di una direttiva comunitaria
attinente alla etichettatura dei prodotti alimentari “destinati” al consumatore
finale, comporta – a giudizio di questa Corte – che essa vada intesa nel senso
che i prodotti alimentari preconfezionati, ove siano destinati ad essere venduti
al consumatore finale ma siano commercializzati in confezione in una fase
antecedente alla vendita al dettaglio, oppure, come previsto dall’art. 1, comma
1, siano venduti ad ospedali, ristoranti, mense ed altre collettività, ovvero ad
industrie o laboratori artigiani, possono recare le indicazioni previste
dall’art. 3 anche solo sui documenti commerciali di vendita. Interpretazione
questa, da un lato, correlata alla ratio dell’intero decreto, volto a dettare
norme con riferimento alla vendita di prodotti alimentari “destinati” ai
consumatori finali – ancorché prima della vendita ad essi si verifichino
passaggi intermedi – e, dall’altra, confermata dal più chiaro tenore letterale
del successivo D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, che ridisciplinando la materia in
relazione alle direttive n. 89/395 e n. 89/396 – ma nulla innovando circa le
finalità della disciplina comunitaria in materia – all’art. 14, ha espressamente
disposto che “per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore
ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso,
le indicazioni di cui all’art. 3 possono figurare soltanto su un documento
commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia
unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna, oppure sia stato
inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa”, disponendo altresì
che tale disposizione si applica anche “ai prodotti alimentari preconfezionati
destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o
somministrati”.
Ciò in aderenza al testo della direttiva ed all’enunciazione
del suo preambolo, che prevede espressamente tale particolare disciplina
relativamente alla “fase precedente alla vendita al consumatore finale”.
La
su detta interpretazione trova conformi precedenti – ancorché riferiti a
fattispecie diverse – nelle sentenze di questa Corte 26 giugno 1996, n. 5922; 17
ottobre 1995, n. 10821 e 8 novembre 1996, n. 9755, che hanno condotto ad una
rimeditazione in senso difforme rispetto a quanto stabilito da questa Corte
nella precedente sentenza n. 3049 del 1993, citata dai ricorrenti.
Ne deriva
che, sulla base della su detta interpretazione dell’art. 12, ultimo comma, del
D.P.R. n. 322 del 1982, il ricorso deve essere rigettato. Nulla va statuito
sulle spese di questo grado, non avendo la parte intimata controdedotto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le
spese.
Home » Indicazione del termine di conservazione su prodotti non pre-confezionati
Indicazione del termine di conservazione su prodotti non pre-confezionati
Cassazione civile, sentenza n. 10744 del 28 ottobre 1998 (udienza del 3 giugno 1998)
Nella sentenza la Corte ricorda che per i prodotti non preconfezionati, o
generalmente venduti al dettaglio previo frazionamento, sussiste l’obbligo di
indicazione del termine di conservazione sulle etichette o sui documenti
commerciali di vendita nella fase anteriore alla vendita al consumatore
finale.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
-omissis-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
-OMISSIS- SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, -omissis-, -omissis-, elettivamente domiciliati in
…, presso l’avvocato FRANCESCO DU BESSE’, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CELESTINO CORICA, giusta delega a margine del
ricorso;
Ricorrenti
contro
REGIONE TOSCANA;
Intimata
avverso la
sentenza n. 43/96 della Pretura di FIRENZE, depositata l’08/01/96;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/98 dal Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Du Bessé, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
1 Il presidente
della Giunta della regione Toscana, con ordinanza n. 5250 del 5 ottobre 1993, in
relazione ad un accertamento compiuto il 10 febbraio 1992, ingiungeva alla
-omissis- s.n.c. ed a -omissis- -omissis-, il pagamento di lire 1.003.950, a
titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 3 del D.P.R. n.
322 del 1982 per avere prodotto e posto in commercio formaggio gorgonzola senza
indicare sulle etichette e sui documenti commerciali di vendita il termine
minimo di conservazione. Altra analoga ingiunzione (n. 3251) veniva notificata,
in pari data, alla s.n.c. -omissis- e a -omissis- -omissis-. Avverso le
ordinanze -omissis- -omissis- e -omissis-, nonché la s.n. c. -omissis-
proponevano due distinte opposizioni, in data 16 novembre 1993 – che in seguito
venivano riunite – deducendo la illegittimità delle ingiunzioni. Esponevano al
riguardo che l’art. 13 del D.P.R. n. 322 prevede una disciplina particolare per
i prodotti non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento e che
la regione Toscana erroneamente avrebbe ritenuto che le indicazioni
obbligatorie, compreso il termine di conservazione, fossero prescritte senza
distinzione tra prodotti venduti confezionati e sfusi. Gli artt. 12 e 13,
infatti, distinguono tra prodotti preconfezionati e non preconfezionati o
generalmente venduti previo frazionamento, prescrivendo per i primi l’art. 12
che tutte le indicazioni richieste dall’art. 3 debbano essere riportate sul
prodotto (o sui documenti commerciali di vendita quando non sono
commercializzati al dettaglio); per i secondi, invece, l’art. 13 prescrive
unicamente, a carico del dettagliante – e non del produttore – l’indicazione su
di un cartello esposto nel posto di vendita, della denominazione, degli
ingredienti e delle modalità di conservazione e di utilizzazione, ove siano
necessari particolari accorgimenti.
Gli opponenti deducevano che nel caso di
specie trattavasi di prodotti da vendersi al minuto non preconfezionati, per i
quali non vigeva, pertanto, l’obbligo di indicazione della data di
conservazione. La regione Toscana si costituiva chiedendo il rigetto delle
opposizioni. Il pretore, con sentenza depositata il giorno 8 gennaio 1996,
rigettava le opposizioni, affermando che l’art. 12 del D.P.R. n. 322, per i
prodotti in questione, commercializzati al dettaglio previo frazionamento, vi
era l’obbligo di indicazione del termine di conservazione sulle etichette o sui
documenti commerciali di vendita nella fase anteriore alla vendita al dettaglio,
come era quella alla quale si riferiva l’irrogazione della sanzione.
Avverso
tale decisione hanno proposto ricorso gli opponenti, formulando due motivi di
ricorso. La regione Toscana non ha controdedotto.
Motivi della
decisione
1 Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, 12 e 13 del D.P.R. n. 322 del 1982, per avere il
pretore ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata l’ultimo comma dell’art.
12, il quale si riferirebbe ai prodotti posti in vendita nei confronti del
consumatore finale preconfezionati, mentre nel caso di specie le forme di
gorgonzola non erano destinate al consumatore finale, ed erano poste in vendita
preconfezionate solo nei confronti di intermediari.
Con il secondo motivo si
deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, per avere il pretore fatto riferimento,
nell’interpretare la normativa applicata, alla sentenza n. 3049 del 1993 di
questa Corte, ma traendone principi opposti a quelli ivi affermati, con
conseguente illogicità della decisione, per insanabile contrasto tra premesse e
conclusioni.
2 Il ricorso è infondato.
Gli opponenti, con l’atto
introduttivo del giudizio di opposizione, avevano addotto l’illegittimità
dell’ingiunzione – con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria per avere prodotto e messo in commercio formaggio gorgonzola senza
indicare nell’etichetta e sui documenti commerciali di vendita il termine minimo
di conservazione – in quanto detto formaggio non era destinato alla vendita in
forme intere al consumatore finale, ma solo dopo essere state dette forme
frazionate, e quindi non doveva, a norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 322 del
1982, recare né sull’etichetta né sui documenti commerciali di vendita le
indicazioni prescritte dall’art. 3.
Il pretore ha rigettato l’opposizione,
pur affermando che le forme di formaggio, di Kg. 11/13 ciascuna, erano da
considerare prodotti “generalmente venduti previo frazionamento” e, quindi, che
la fattispecie rientrava nella disciplina dell’art. 13 del D.P.R. n. 322 del
1982. Infatti, trattandosi di forme destinate alla vendita al consumatore
finale, ma non commercializzate al dettaglio, ha ritenuto applicabile al caso di
specie anche la disciplina dettata dall’art. 12, ultimo comma, del D.P.R. n. 322
del 1982, secondo la quale, per i prodotti alimentari non commercializzati al
dettaglio, le indicazioni previste dall’art. 3 – tra le quali il termine minimo
di conservazione – andavano poste sulle etichette, ovvero sui documenti
commerciali di vendita. Ha osservato al riguardo che gli artt. 12 e 13 si
riferiscono a fasi diverse della distribuzione del prodotto.
Tale
interpretazione della normativa applicata è esatta.
In proposito, va
considerato che il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (ora abrogato e sostituito dal
D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione della direttiva n. 395 del 1989),
fu adottato sulla base della legge 9 febbraio 1982, n. 42, con la quale fu
conferito al Governo la delega ad emanare “le norme necessarie a dare attuazione
alle direttive della Comunità economica europea indicate nell’elenco allegato”,
tra le quali vi era la direttiva n. 79 del 19112, riguardante “l’etichettatura
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale” e la relativa
pubblicità. Il decreto, in attuazione della delega, a tutela del consumatore,
stabiliva all’art. 1 che:
a) per etichettatura si intende “l’insieme delle
indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si
riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio,
o su un’etichetta appostavi, o sul dispositivo di chiusura, o su cartelli,
anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in conformità a quanto
stabilito nell’art. 12, sui documenti di accompagnamento del prodotto
alimentare”;
b) “per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato,
l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore
finale, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato
confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”. All’art. 3 il decreto
elencava le indicazioni che, di regola, dovevano essere contenute
sull’etichettatura dei prodotti destinati al consumatore finale, fra le quali il
termine minimo di conservazione che, a norma dell’art. 10 era costituito dalla
“data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in
adeguate condizioni di conservazione”. All’art. 12, comma 1, il decreto
prescriveva che sull’etichettatura dei prodotti alimentari che fossero venduti
preconfezionati al consumatore finale, dovessero essere riportate le indicazioni
elencate all’art. 3. Viceversa, all’art. 13, per i prodotti alimentari non
confezionati e quelli preconfezionati ma “generalmente venduti previo
frazionamento” – diversamente che per quelli che venduti preconfezionati al
consumatore finale – il decreto prescriveva che dovessero essere muniti di
“apposito cartello preferibilmente applicato ai recipienti che li contengono,
ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti” sul quale, di regola,
dovevano essere indicati solo la denominazione di vendita e l’elenco degli
ingredienti nonché, ove si trattasse di prodotti deperibili, le modalità di
conservazione ed utilizzazione.
Il già citato art. 12, all’ultimo comma,
statuiva peraltro che “i prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e
quelli destinati all’industria o ai laboratori artigiani, possono riportare le
indicazioni di cui all’art. 3 solo sui documenti commerciali di
vendita”.
L’interpretazione sistematica di tale norma, inserita in un
articolo che si occupa dell’etichettatura dei prodotti preconfezionati e in un
atto legislativo che riguarda l’attuazione di una direttiva comunitaria
attinente alla etichettatura dei prodotti alimentari “destinati” al consumatore
finale, comporta – a giudizio di questa Corte – che essa vada intesa nel senso
che i prodotti alimentari preconfezionati, ove siano destinati ad essere venduti
al consumatore finale ma siano commercializzati in confezione in una fase
antecedente alla vendita al dettaglio, oppure, come previsto dall’art. 1, comma
1, siano venduti ad ospedali, ristoranti, mense ed altre collettività, ovvero ad
industrie o laboratori artigiani, possono recare le indicazioni previste
dall’art. 3 anche solo sui documenti commerciali di vendita. Interpretazione
questa, da un lato, correlata alla ratio dell’intero decreto, volto a dettare
norme con riferimento alla vendita di prodotti alimentari “destinati” ai
consumatori finali – ancorché prima della vendita ad essi si verifichino
passaggi intermedi – e, dall’altra, confermata dal più chiaro tenore letterale
del successivo D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, che ridisciplinando la materia in
relazione alle direttive n. 89/395 e n. 89/396 – ma nulla innovando circa le
finalità della disciplina comunitaria in materia – all’art. 14, ha espressamente
disposto che “per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore
ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso,
le indicazioni di cui all’art. 3 possono figurare soltanto su un documento
commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia
unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna, oppure sia stato
inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa”, disponendo altresì
che tale disposizione si applica anche “ai prodotti alimentari preconfezionati
destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o
somministrati”.
Ciò in aderenza al testo della direttiva ed all’enunciazione
del suo preambolo, che prevede espressamente tale particolare disciplina
relativamente alla “fase precedente alla vendita al consumatore finale”.
La
su detta interpretazione trova conformi precedenti – ancorché riferiti a
fattispecie diverse – nelle sentenze di questa Corte 26 giugno 1996, n. 5922; 17
ottobre 1995, n. 10821 e 8 novembre 1996, n. 9755, che hanno condotto ad una
rimeditazione in senso difforme rispetto a quanto stabilito da questa Corte
nella precedente sentenza n. 3049 del 1993, citata dai ricorrenti.
Ne deriva
che, sulla base della su detta interpretazione dell’art. 12, ultimo comma, del
D.P.R. n. 322 del 1982, il ricorso deve essere rigettato. Nulla va statuito
sulle spese di questo grado, non avendo la parte intimata controdedotto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le
spese.
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