Integra il reato di contraffazione di denominazioni d’origine di prodotti agroalimentari la vinificazione e l’imbottigliamento di vino Nebbiolo che sia spacciato fraudolentemente per Barolo Docg, in quanto tali operazioni siano avvenute al di fuori della zona autorizzata.
Il prodotto in tal modo contraffatto è suscettibile di sequestro e, in caso di condanna, di confisca.
L’articolo 517-quater è stato introdotto nel codice penale con la legge 99/2009 con funzione di promozione e tutela delle eccellenze agroalimentari del territorio, mentre già con il decreto legislativo 507/1999 il codice si era arricchito dell’articolo 517-bis, contenente la previsione di una circostanza aggravante dei delitti di frode commerciale quanto ai prodotti a denominazione d’origine protetta.
Si tratta di disposizioni “in bianco”, nel senso che esse rinviano alla normativa di settore, nazionale, internazionale o convenzionale, di regola attuata attraverso specifici “disciplinari”, che per ciascun prodotto stabiliscono le regole di produzione, trasformazione eccetera. Ne consegue, secondo la consolidata giurisprudenza, che possono fregiarsi di una determinata denominazione protetta soltanto quei prodotti che siano il frutto di un ciclo produttivo che rispetti ognuna delle prescrizioni regolamentari. L’articolo 517-quater del codice penale è posto in ultima istanza a garanzia dei consumatori, ma prima ancora a protezione dei produttori titolati all’utilizzo della denominazione, tanto che secondo la Cassazione la sussistenza del reato prescinde dall’idoneità delle indicazioni fallaci a trarre in inganno i primi (Cassazione penale, sentenza n. 28354 dell’8 luglio 2016).
Il Tribunale di Asti affronta un caso esemplare di frode vinicola, essendo stato citato a giudizio e poi condannato (alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alla multa) un agricoltore che aveva classificato del Nebbiolo d’Alba come Barolo Docg, nonostante che la vinificazione e l’imbottigliamento fossero avvenuti in zona diversa da quella circoscritta dal disciplinare e al di fuori delle deroghe concesse per casi particolari. All’imputato era attribuito l’ulteriore reato di avere reso le correlative false attestazioni sui registri di vinificazione e di imbottigliamento.
L’interesse del caso risiede anche nel percorso investigativo che ha permesso ai carabinieri del Nas, in collaborazione con l’Ispettorato centrale della Tutela della qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), di accertare la frode, che aveva tratto in inganno perfino l’ente certificatore. L’imputato, infatti, aveva in uso una cantina in zona interna all’area geografica stabilita nel disciplinare e faceva così apparire che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento fossero ivi effettuate. Tale schermo fittizio è caduto a seguito dell’accertamento dell’incompatibilità tra la capacità dei fusti di fermentazione e la produzione complessiva dichiarata, l’assenza di attrezzatura adeguata, la scarsità del consumo di acqua incompatibile con le esigenze connesse ai quantitativi di vinacce lavorate e alcune testimonianze di persone del posto, che non vedevano se non sporadicamente l’imputato al lavoro nella cantina. Questa ricostruzione indiziaria ha retto al vaglio dibattimentale, nonostante le obiezioni della difesa.
Il giudice ha così ritenuto pienamente integrato il reato quanto al prodotto già imbottigliato e, quindi, pronto per la vendita, anche se non ancora commercializzato, mentre è stato riconosciuto il solo tentativo di frode quanto al vino ancora detenuto nelle botti. Il giudice ha, altresì, disposto la confisca del prodotto irregolare.
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Imbottigliamento di Nebbiolo spacciato per Barolo Docg, è reato di contraffazione
Tribunale di Asti, sentenza n. 387 dell’8 maggio 2019 (udienza dell’11 marzo 2019 – riferimenti normativi: articolo 517-quater del codice penale)
Integra il reato di contraffazione di denominazioni d’origine di prodotti agroalimentari la vinificazione e l’imbottigliamento di vino Nebbiolo che sia spacciato fraudolentemente per Barolo Docg, in quanto tali operazioni siano avvenute al di fuori della zona autorizzata.
Il prodotto in tal modo contraffatto è suscettibile di sequestro e, in caso di condanna, di confisca.
L’articolo 517-quater è stato introdotto nel codice penale con la legge 99/2009 con funzione di promozione e tutela delle eccellenze agroalimentari del territorio, mentre già con il decreto legislativo 507/1999 il codice si era arricchito dell’articolo 517-bis, contenente la previsione di una circostanza aggravante dei delitti di frode commerciale quanto ai prodotti a denominazione d’origine protetta.
Si tratta di disposizioni “in bianco”, nel senso che esse rinviano alla normativa di settore, nazionale, internazionale o convenzionale, di regola attuata attraverso specifici “disciplinari”, che per ciascun prodotto stabiliscono le regole di produzione, trasformazione eccetera. Ne consegue, secondo la consolidata giurisprudenza, che possono fregiarsi di una determinata denominazione protetta soltanto quei prodotti che siano il frutto di un ciclo produttivo che rispetti ognuna delle prescrizioni regolamentari. L’articolo 517-quater del codice penale è posto in ultima istanza a garanzia dei consumatori, ma prima ancora a protezione dei produttori titolati all’utilizzo della denominazione, tanto che secondo la Cassazione la sussistenza del reato prescinde dall’idoneità delle indicazioni fallaci a trarre in inganno i primi (Cassazione penale, sentenza n. 28354 dell’8 luglio 2016).
Il Tribunale di Asti affronta un caso esemplare di frode vinicola, essendo stato citato a giudizio e poi condannato (alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alla multa) un agricoltore che aveva classificato del Nebbiolo d’Alba come Barolo Docg, nonostante che la vinificazione e l’imbottigliamento fossero avvenuti in zona diversa da quella circoscritta dal disciplinare e al di fuori delle deroghe concesse per casi particolari. All’imputato era attribuito l’ulteriore reato di avere reso le correlative false attestazioni sui registri di vinificazione e di imbottigliamento.
L’interesse del caso risiede anche nel percorso investigativo che ha permesso ai carabinieri del Nas, in collaborazione con l’Ispettorato centrale della Tutela della qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), di accertare la frode, che aveva tratto in inganno perfino l’ente certificatore. L’imputato, infatti, aveva in uso una cantina in zona interna all’area geografica stabilita nel disciplinare e faceva così apparire che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento fossero ivi effettuate. Tale schermo fittizio è caduto a seguito dell’accertamento dell’incompatibilità tra la capacità dei fusti di fermentazione e la produzione complessiva dichiarata, l’assenza di attrezzatura adeguata, la scarsità del consumo di acqua incompatibile con le esigenze connesse ai quantitativi di vinacce lavorate e alcune testimonianze di persone del posto, che non vedevano se non sporadicamente l’imputato al lavoro nella cantina. Questa ricostruzione indiziaria ha retto al vaglio dibattimentale, nonostante le obiezioni della difesa.
Il giudice ha così ritenuto pienamente integrato il reato quanto al prodotto già imbottigliato e, quindi, pronto per la vendita, anche se non ancora commercializzato, mentre è stato riconosciuto il solo tentativo di frode quanto al vino ancora detenuto nelle botti. Il giudice ha, altresì, disposto la confisca del prodotto irregolare.
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