Illegittima l’istituzione dell’elenco regionale ‘Made in Lazio’

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Corte costituzionale, sentenza del 17 luglio 2012, n. 191 (riferimento normativo: Costituzione, art. 117; legge Regione Lazio 5 ottobre 2011, n. 9).

La legge 9/2011 della Regione Lazio, istitutiva dell’elenco regionale “Made in Lazio – Prodotto in Lazio” è illegittima per violazione dell’art. 117 della Costituzione in riferimento agli artt. 34 e 36 del Trattato UE.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rivolta alla Corte costituzionale per far dichiarare l’illegittimità della legge della Regione Lazio n. 9 del 5 ottobre 2011, che aveva istituito un elenco di prodotti geograficamente riferibili al territorio regionale, suddiviso in tre sezioni.
In una prima sezione, denominata “Made in Lazio – tutto Lazio”, era previsto l’inserimento dei prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si utilizzano materie prime della Regione stessa. La seconda sezione, denominata “Realizzato nel Lazio”, doveva comprendere i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio della Regione e per i quali si utilizzano materie prime di importazione o provenienti da altre Regioni. La terza sezione dell’elenco, denominata “Materie prime del Lazio”, interessava le materie prime di origine laziale commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.
Il Governo italiano ha fondato il ricorso sulla violazione da parte della Regione dell’art. 117 della Costituzione in riferimento alle norme comunitarie che garantiscono la libera circolazione delle merci, nonché sull’invasione delle competenze legislative statali (art. 120 della Costituzione). Più in particolare, il Governo ha argomentato che l’istituzione di un simile “elenco”, pur non corrispondendo formalmente alla creazione di un marchio regionale, mirava a indurre i consumatori a preferire i prodotti in tal modo denominati, come se gli stessi possedessero speciali caratteristiche di qualità, e ciò in assenza della previsione del rispetto di determinati disciplinari. Ricordiamo, infatti, in proposito che è possibile la creazione di marchi regionali, sempre però che essi siano sorretti dalla rispondenza ad un disciplinare, cosa che nella specie non avveniva.
La Regione Lazio si è opposta al ricorso osservando che la legge in oggetto si sarebbe limitata a dare attuazione al Codice del consumo, prevedendo una più analitica informazione del consumatore e precisamente a proposito dell’origine dei prodotti e/o delle materie prime utilizzate.
La Corte costituzionale ha iniziato il ragionamento che l’ha portata alla dichiarazione di illegittimità della legge, “ritorcendo” l’argomento della Regione, e cioè osservando che la materia disciplinata dal Codice del consumo, attenendo all’ordinamento di diritto civile, è di esclusiva competenza statale.
Comunque la ragione decisiva per cassare la legge regionale è stata rinvenuta nella violazione dell’art. 117 della Costituzione. Tale disposizione stabilisce che la potestà legislativa statale e regionale deve mantenersi nei limiti, tra l’altro, dei vincoli che discendono dall’ordinamento comunitario. Si tratta di una norma cosiddetta “interposta”, nel senso che una legge interna che confligga con disposizioni vincolanti di rango comunitario viene indirettamente a contrastare con la Costituzione stessa.
Orbene, nel caso di specie, la Corte ha osservato che una siffatta legge regionale era in grado di incidere negativamente, sebbene in maniera indiretta, sulla libera circolazione delle merci, ponendosi in contrasto con gli artt. 34 e 36 del Trattato, i quali vietano ogni «misura di effetto equivalente» a una restrizione nella circolazione delle merci. Tanto è bastato a dichiarare l’illegittimità della legge regionale, rimanendo assorbito l’ulteriore profilo dell’invasione della competenza statale.

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