Può essere applicata la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale al macellaio che utilizzi solfiti nella “salsiccia di Bra” in quantità superiore al consentito.
Cassazione penale, sentenza n. 33741 del 10 settembre 2021 (udienza del 12 luglio 2021 – riferimenti normativi: articolo 440 del Codice penale)
Non è proporzionata alla gravità del fatto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del macellaio che utilizzi solfiti nella preparazione di salsiccia in quantità di poco superiore al consentito.
Le due decisioni in commento meritano attenzione sia quanto a qualificazione giuridica della condotta dei titolari di macelleria incriminati sia per le conseguenze cautelari a cui può andare incontro il trasgressore. Peraltro, quanto al primo aspetto, occorre tenere conto che si tratta di provvedimenti interlocutori su impugnazione di ordinanze di accoglimento e, rispettivamente, rigetto della richiesta del pubblico ministero di una misura interdittiva in un caso e cautelare nell’altro. Ciò comporta che non vi è stata una approfondita disamina della correttezza della contestazione del reato, nella specie l’articolo 440 del Codice penale.
Come è noto, questa disposizione sanziona (pesantemente) la condotta (dolosa) di adulterazione di sostanze alimentari, rendendole pericolose per la salute pubblica. In proposito, si è costantemente affermato che il pericolo deve essere oggetto di uno specifico accertamento in concreto, nel senso che la presenza – come nella specie – di un additivo vietato ovvero oltre i limiti legali non determina automaticamente la pericolosità dell’alimento. Al contrario, deve essere dimostrato che in quello specifico caso sottoposto a giudizio l’alimento ha una concreta potenzialità lesiva; altrimenti si configura il (molto) meno grave delitto di cui all’articolo 516 del Codice penale (in caso di condotta dolosa) o addirittura la contravvenzione di cui all’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 (in caso di colpa).
È proprio questo della qualificazione giuridica dell’aggiunta non consentita di additivi il punto che interessa, innanzitutto, affrontare. Questo perché le due sentenze in oggetto sembrano – “sembrano” soltanto, in ragione di quanto detto più sopra – invertire i principi fissati in merito all’integrazione del delitto di cui all’articolo 440 del Codice penale. Infatti, a nostra conoscenza si annovera soltanto una sentenza in cui è stata contestata questa fattispecie in presenza di solfiti in carne trita. Il caso era sicuramente particolare, sia perché il quantitativo rinvenuto era estremamente alto sia perché l’ingestione dell’alimento aveva determinato ben più che un pericolo – quantunque concreto – alla salute, ma propriamente un danno lesivo, e ben grave, alla sfortunata consumatrice (ridotta in stato vegetale a causa di una reazione allergica). Viceversa, in casi analoghi a quelli qui commentati la giurisprudenza ha sempre ritenuto la violazione dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962. Anzi, proprio il medesimo indagato di cui alla sentenza n. 37741/2021 era stato condannato in precedenza per un fatto analogo ai sensi dell’articolo 5.
È questo, quindi, il quadro in cui gli odierni (pur se provvisori) addebiti di cui all’articolo 440 del Codice penale si inseriscono, rappresentando, forse, un cambio di passo della giurisprudenza, del resto non del tutto ingiustificato, se si pone mente al fatto che i solfiti e l’anidride solforosa possono avere effetti allergizzanti su soggetti predisposti. Inoltre, un quantitativo molto elevato di tali additivi ben può essere letto in chiave di pericolo concreto alla salute pubblica, così “sdoganando” la configurazione del grave delitto codicistico.
Per inciso, conviene segnalare che, diversamente da quanto riportato nelle sentenze in oggetto, non esiste un quantitativo ammesso di solfiti (E228) o anidride solforosa (E220) nelle preparazioni di carne di cui stiamo discutendo, essendo essi del tutto vietati in ragione del combinato disposto dei regolamenti comunitari 1129/2011 (che ha modificato l’allegato II del regolamento (CE) 1333/2008) e 853/2004 (vedi in tal senso la sentenza della Cassazione n. 36471/2019, commentata sul numero 2/2021, alle pagine 74-75).
Ci preme ora sottolineare la novità nell’approccio accusatorio e, in parte, dei giudici, anche della Cassazione, nell’intraprendere una strada finora inesplorata per casi del genere sul versante cautelare.
La sentenza n. 29023/2021 ha ritenuto corretta l’applicazione all’imputato della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per due mesi in relazione al delitto di adulterazione di prodotti alimentari (carne) prima della distribuzione per il consumo, rendendoli pericolosi per la salute pubblica a causa del contenuto di solfiti rinvenuto a seguito del campionamento ufficiale. Ne ha concluso che non “risulta, in alcun modo, viziato da difetto motivazionale il logico percorso argomentativo di cui all’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non idoneo ad assolvere ad alcun effetto deterrente l’assoggettamento ad analisi periodiche gestite ed organizzate dallo stesso indagato o frutto della determinazione dello stesso di modificare le regole interne di lavorazione (tale dovendosi intendere il riferimento difensivo alla modifica del manuale HACCP dell’impresa)”. Cioè a dire che di fronte a un esito analitico ufficiale di non conformità i risultati favorevoli effettuati autonomamente dall’imprenditore non potevano modificare la prognosi di reiterazione del reato ove il titolare della macelleria non fosse stato “fermato”, almeno per un certo periodo di tempo, attraverso l’interdittiva comminata. E non era neppure idonea, al momento, in senso diverso l’implementazione di un sistema di autocontrollo eventualmente più efficace (evidentemente perché questo può incidere su condotte colpose, non su quelle volontarie di additivazione non consentita, oltre che pericolosa per la salute).
Viceversa, la sentenza n. 33741/2021 ha valutato che fosse eccessiva, in un caso analogo al precedente, l’applicazione della grave misura degli arresti domiciliari, atteso il “non allarmante” esito delle analisi, poiché nella carne fresca non erano stati rintracciati solfiti, mentre il quantitativo rinvenuto nella salsiccia era modesto.
A prescindere da ogni altra considerazione sull’applicazione in questi casi di misure cautelari personali, si deve far presente che vi è un altro modo, che riteniamo ineccepibile e proporzionato, specie nei casi di presenza di consistenti quantitativi dell’additivo vietato, per evitare la commissione di ulteriori reati della stessa specie senza incidere sulla libertà personale, ossia il sequestro preventivo (misura “reale”) dell’esercizio.
Da ultimo, va ancora ricordato che la messa in vendita di salsiccia irregolarmente additivata costituisce l’ulteriore delitto di vendita di alimento non genuino come genuino, di cui all’articolo 516 del Codice penale.
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Il reato di adulterazione di sostanze alimentari nella vendita di salsicce con solfiti
Cassazione penale, sentenza n. 29023 del 26 luglio 2021 (udienza del 23 giugno 2021 – riferimenti normativi: articolo 440 del Codice penale)
Può essere applicata la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale al macellaio che utilizzi solfiti nella “salsiccia di Bra” in quantità superiore al consentito.
Cassazione penale, sentenza n. 33741 del 10 settembre 2021 (udienza del 12 luglio 2021 – riferimenti normativi: articolo 440 del Codice penale)
Non è proporzionata alla gravità del fatto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del macellaio che utilizzi solfiti nella preparazione di salsiccia in quantità di poco superiore al consentito.
Le due decisioni in commento meritano attenzione sia quanto a qualificazione giuridica della condotta dei titolari di macelleria incriminati sia per le conseguenze cautelari a cui può andare incontro il trasgressore. Peraltro, quanto al primo aspetto, occorre tenere conto che si tratta di provvedimenti interlocutori su impugnazione di ordinanze di accoglimento e, rispettivamente, rigetto della richiesta del pubblico ministero di una misura interdittiva in un caso e cautelare nell’altro. Ciò comporta che non vi è stata una approfondita disamina della correttezza della contestazione del reato, nella specie l’articolo 440 del Codice penale.
Come è noto, questa disposizione sanziona (pesantemente) la condotta (dolosa) di adulterazione di sostanze alimentari, rendendole pericolose per la salute pubblica. In proposito, si è costantemente affermato che il pericolo deve essere oggetto di uno specifico accertamento in concreto, nel senso che la presenza – come nella specie – di un additivo vietato ovvero oltre i limiti legali non determina automaticamente la pericolosità dell’alimento. Al contrario, deve essere dimostrato che in quello specifico caso sottoposto a giudizio l’alimento ha una concreta potenzialità lesiva; altrimenti si configura il (molto) meno grave delitto di cui all’articolo 516 del Codice penale (in caso di condotta dolosa) o addirittura la contravvenzione di cui all’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 (in caso di colpa).
È proprio questo della qualificazione giuridica dell’aggiunta non consentita di additivi il punto che interessa, innanzitutto, affrontare. Questo perché le due sentenze in oggetto sembrano – “sembrano” soltanto, in ragione di quanto detto più sopra – invertire i principi fissati in merito all’integrazione del delitto di cui all’articolo 440 del Codice penale. Infatti, a nostra conoscenza si annovera soltanto una sentenza in cui è stata contestata questa fattispecie in presenza di solfiti in carne trita. Il caso era sicuramente particolare, sia perché il quantitativo rinvenuto era estremamente alto sia perché l’ingestione dell’alimento aveva determinato ben più che un pericolo – quantunque concreto – alla salute, ma propriamente un danno lesivo, e ben grave, alla sfortunata consumatrice (ridotta in stato vegetale a causa di una reazione allergica). Viceversa, in casi analoghi a quelli qui commentati la giurisprudenza ha sempre ritenuto la violazione dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962. Anzi, proprio il medesimo indagato di cui alla sentenza n. 37741/2021 era stato condannato in precedenza per un fatto analogo ai sensi dell’articolo 5.
È questo, quindi, il quadro in cui gli odierni (pur se provvisori) addebiti di cui all’articolo 440 del Codice penale si inseriscono, rappresentando, forse, un cambio di passo della giurisprudenza, del resto non del tutto ingiustificato, se si pone mente al fatto che i solfiti e l’anidride solforosa possono avere effetti allergizzanti su soggetti predisposti. Inoltre, un quantitativo molto elevato di tali additivi ben può essere letto in chiave di pericolo concreto alla salute pubblica, così “sdoganando” la configurazione del grave delitto codicistico.
Per inciso, conviene segnalare che, diversamente da quanto riportato nelle sentenze in oggetto, non esiste un quantitativo ammesso di solfiti (E228) o anidride solforosa (E220) nelle preparazioni di carne di cui stiamo discutendo, essendo essi del tutto vietati in ragione del combinato disposto dei regolamenti comunitari 1129/2011 (che ha modificato l’allegato II del regolamento (CE) 1333/2008) e 853/2004 (vedi in tal senso la sentenza della Cassazione n. 36471/2019, commentata sul numero 2/2021, alle pagine 74-75).
Ci preme ora sottolineare la novità nell’approccio accusatorio e, in parte, dei giudici, anche della Cassazione, nell’intraprendere una strada finora inesplorata per casi del genere sul versante cautelare.
La sentenza n. 29023/2021 ha ritenuto corretta l’applicazione all’imputato della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per due mesi in relazione al delitto di adulterazione di prodotti alimentari (carne) prima della distribuzione per il consumo, rendendoli pericolosi per la salute pubblica a causa del contenuto di solfiti rinvenuto a seguito del campionamento ufficiale. Ne ha concluso che non “risulta, in alcun modo, viziato da difetto motivazionale il logico percorso argomentativo di cui all’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non idoneo ad assolvere ad alcun effetto deterrente l’assoggettamento ad analisi periodiche gestite ed organizzate dallo stesso indagato o frutto della determinazione dello stesso di modificare le regole interne di lavorazione (tale dovendosi intendere il riferimento difensivo alla modifica del manuale HACCP dell’impresa)”. Cioè a dire che di fronte a un esito analitico ufficiale di non conformità i risultati favorevoli effettuati autonomamente dall’imprenditore non potevano modificare la prognosi di reiterazione del reato ove il titolare della macelleria non fosse stato “fermato”, almeno per un certo periodo di tempo, attraverso l’interdittiva comminata. E non era neppure idonea, al momento, in senso diverso l’implementazione di un sistema di autocontrollo eventualmente più efficace (evidentemente perché questo può incidere su condotte colpose, non su quelle volontarie di additivazione non consentita, oltre che pericolosa per la salute).
Viceversa, la sentenza n. 33741/2021 ha valutato che fosse eccessiva, in un caso analogo al precedente, l’applicazione della grave misura degli arresti domiciliari, atteso il “non allarmante” esito delle analisi, poiché nella carne fresca non erano stati rintracciati solfiti, mentre il quantitativo rinvenuto nella salsiccia era modesto.
A prescindere da ogni altra considerazione sull’applicazione in questi casi di misure cautelari personali, si deve far presente che vi è un altro modo, che riteniamo ineccepibile e proporzionato, specie nei casi di presenza di consistenti quantitativi dell’additivo vietato, per evitare la commissione di ulteriori reati della stessa specie senza incidere sulla libertà personale, ossia il sequestro preventivo (misura “reale”) dell’esercizio.
Da ultimo, va ancora ricordato che la messa in vendita di salsiccia irregolarmente additivata costituisce l’ulteriore delitto di vendita di alimento non genuino come genuino, di cui all’articolo 516 del Codice penale.
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