Nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale.
Questa pronuncia costituisce l’ultimo esito di un contenzioso risarcitorio che ha interessato un’importante industria alimentare, il fornitore della materia prima (nella specie peperoncino) e la compagnia assicuratrice di quest’ultimo. La prima società era stata colpita da provvedimenti di sequestro in quanto gli alimenti prodotti e commercializzati erano risultati contaminati da Sudan I, colorante ritenuto cancerogeno e contenuto nel peperoncino, e aveva dovuto sopportare i costi conseguenti al ritiro dei prodotti non conformi. Aveva, quindi, ottenuto giudiziariamente che il fornitore fosse condannato al risarcimento dei danni patiti, mentre quest’ultimo aveva a sua volta fatto valere vittoriosamente la garanzia assicurativa. La Cassazione aveva, però, annullato parzialmente la decisione del giudice di merito, stabilendo che occorreva meglio accertare se nella specie non fosse applicabile l’articolo 1227 del codice civile, a tenore del quale il debitore non è tenuto a risarcire i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.
Questa premessa ci è servita a nient’altro che a inquadrare il principio di diritto riportato in epigrafe. Vediamo, quindi, più da vicino di cosa si tratta.
Nel caso di prodotti trasformati risultati non conformi alla disciplina di settore, è comune la difesa in giudizio, anche penale, secondo cui della contaminazione della materia prima, poi impiegata per la produzione di alimenti lavorati, dovrebbe rispondere esclusivamente chi l’ha fornita e non chi l’ha utilizzata per destinare poi il prodotto finito al consumatore.
La Corte spiega che tale ragionamento non è accoglibile, poiché il bene primario di tutela della salute si estende a ciascun passaggio della filiera, di modo che, in linea di principio, chi impiega la materia prima irregolare non può pretendere di fare automaticamente affidamento sulla salubrità dell’alimento che acquista.
Si pensi al caso di un’industria conserviera che utilizzi frutta con presenza di antiparassitari non consentiti ovvero in dosi superiori ai limiti ammessi, di modo che tali residui si rinvengano anche nel prodotto finito. Sicuramente vi è una responsabilità del coltivatore della frutta, che però non esonera il produttore della conserva di frutta, poiché questi avrebbe dovuto comunque garantire al consumatore la conformità del prodotto commercializzato.
Il come lo indica bene la sentenza, cioè effettuando analisi di laboratorio, quantomeno a campione, sulla merce acquistata. Non si potrebbe, invece, invocare a discolpa il costo delle analisi, come la giurisprudenza ha più volte ribadito.
Si è pure, talvolta, affermato che neppure avrebbe valore scriminante la rassicurazione di conformità fornita dal venditore della materia prima.
Nella presente ordinanza la Cassazione sembra adottare un orientamento diverso quando afferma che l’onere di diligenza sarebbe venuto meno ove l’acquirente “avesse ricevuto, prima dell’impiego del peperoncino, una precisa e circostanziata garanzia che il componente Sudan 1 non era stato utilizzato”. Si tratta di principio espresso in ambito civilistico, quindi non automaticamente trasferibile in caso di giudizio penale. Nello stesso tempo, anche in quest’ultima sede si potrebbe ammettere in determinate circostanze che una garanzia di conformità della materia prima – in realtà contaminata – possa mandare esente da responsabilità colui che la impiega nella produzione, purché – per esempio – non si tratti di mera rassicurazione verbale, ma sia accompagnata da documentazione di laboratorio che attesti positivamente la genuinità della merce. Viceversa, di per sé l’affidamento sulla correttezza di un certo fornitore, da cui pure ci si serva da lungo tempo, fondato esclusivamente sul fatto di non essere mai emersa in passato alcuna non conformità, non potrebbe essere favorevolmente apprezzato, poiché la tutela della salute impone agli operatori uno sforzo positivo di verifica, non essendo sufficiente un mero adagiarsi su presunzioni.
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Il produttore ha l’obbligo di attenersi al principio di precauzione, effettuando analisi di laboratorio
Cassazione civile, ordinanza n. 30620 del 27 novembre 2018 (udienza del 20 settembre 2018 – riferimento normativo: articolo 1227 del codice civile)
Nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale.
Questa pronuncia costituisce l’ultimo esito di un contenzioso risarcitorio che ha interessato un’importante industria alimentare, il fornitore della materia prima (nella specie peperoncino) e la compagnia assicuratrice di quest’ultimo. La prima società era stata colpita da provvedimenti di sequestro in quanto gli alimenti prodotti e commercializzati erano risultati contaminati da Sudan I, colorante ritenuto cancerogeno e contenuto nel peperoncino, e aveva dovuto sopportare i costi conseguenti al ritiro dei prodotti non conformi. Aveva, quindi, ottenuto giudiziariamente che il fornitore fosse condannato al risarcimento dei danni patiti, mentre quest’ultimo aveva a sua volta fatto valere vittoriosamente la garanzia assicurativa. La Cassazione aveva, però, annullato parzialmente la decisione del giudice di merito, stabilendo che occorreva meglio accertare se nella specie non fosse applicabile l’articolo 1227 del codice civile, a tenore del quale il debitore non è tenuto a risarcire i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.
Questa premessa ci è servita a nient’altro che a inquadrare il principio di diritto riportato in epigrafe. Vediamo, quindi, più da vicino di cosa si tratta.
Nel caso di prodotti trasformati risultati non conformi alla disciplina di settore, è comune la difesa in giudizio, anche penale, secondo cui della contaminazione della materia prima, poi impiegata per la produzione di alimenti lavorati, dovrebbe rispondere esclusivamente chi l’ha fornita e non chi l’ha utilizzata per destinare poi il prodotto finito al consumatore.
La Corte spiega che tale ragionamento non è accoglibile, poiché il bene primario di tutela della salute si estende a ciascun passaggio della filiera, di modo che, in linea di principio, chi impiega la materia prima irregolare non può pretendere di fare automaticamente affidamento sulla salubrità dell’alimento che acquista.
Si pensi al caso di un’industria conserviera che utilizzi frutta con presenza di antiparassitari non consentiti ovvero in dosi superiori ai limiti ammessi, di modo che tali residui si rinvengano anche nel prodotto finito. Sicuramente vi è una responsabilità del coltivatore della frutta, che però non esonera il produttore della conserva di frutta, poiché questi avrebbe dovuto comunque garantire al consumatore la conformità del prodotto commercializzato.
Il come lo indica bene la sentenza, cioè effettuando analisi di laboratorio, quantomeno a campione, sulla merce acquistata. Non si potrebbe, invece, invocare a discolpa il costo delle analisi, come la giurisprudenza ha più volte ribadito.
Si è pure, talvolta, affermato che neppure avrebbe valore scriminante la rassicurazione di conformità fornita dal venditore della materia prima.
Nella presente ordinanza la Cassazione sembra adottare un orientamento diverso quando afferma che l’onere di diligenza sarebbe venuto meno ove l’acquirente “avesse ricevuto, prima dell’impiego del peperoncino, una precisa e circostanziata garanzia che il componente Sudan 1 non era stato utilizzato”. Si tratta di principio espresso in ambito civilistico, quindi non automaticamente trasferibile in caso di giudizio penale. Nello stesso tempo, anche in quest’ultima sede si potrebbe ammettere in determinate circostanze che una garanzia di conformità della materia prima – in realtà contaminata – possa mandare esente da responsabilità colui che la impiega nella produzione, purché – per esempio – non si tratti di mera rassicurazione verbale, ma sia accompagnata da documentazione di laboratorio che attesti positivamente la genuinità della merce. Viceversa, di per sé l’affidamento sulla correttezza di un certo fornitore, da cui pure ci si serva da lungo tempo, fondato esclusivamente sul fatto di non essere mai emersa in passato alcuna non conformità, non potrebbe essere favorevolmente apprezzato, poiché la tutela della salute impone agli operatori uno sforzo positivo di verifica, non essendo sufficiente un mero adagiarsi su presunzioni.
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