Il capo di imputazione puo’ non essere analitico fino all’ estremo dettaglio

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Cassazione penale, sentenza n. 43156 del 26 maggio 2015 (riferimento normativo: art. 5, lett. c), l. 283/1962)

Affinché il capo di imputazione soddisfi l’esigenza di rendere manifesta l’accusa all’imputato, in modo che questi possa adeguatamente difendersi, non è richiesto che esso sia analitico fino all’estremo dettaglio, quando gli elementi di fatto siano comunque ricavabili dagli atti processuali.

Il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione ci dà adesso il destro di fare una brevissima, ma interessante, incursione in campo squisitamente processuale. Interessante perché le “battaglie” giudiziali si “combattono” non solo sui fatti, ma anche sul rispetto o mancato rispetto delle regole.
Nella specie era in contestazione, sotto il profilo dell’art. 5 della legge 283/1962, la vendita di alimenti vari acquistati allo stato fresco ed irregolarmente congelati/surgelati con attrezzature e modalità inidonee, riposti alla rinfusa in un congelatore privo di termometro, alcuni dei quali (pollame) avvolti in pellicole trasparenti, altri (altre carni) in vassoi ricoperti di pellicola trasparente e privi di qualsiasi indicazione. Orbene, ciò che in particolare ha lamentato la difesa – che, forse, non aveva molti altri argomenti sostanziali al suo arco – è la genericità del capo di imputazione, in quanto privo del dettaglio degli alimenti detenuti, mancanza a cui per la difesa non si poteva sopperire semplicemente mediante il richiamo al verbale di sequestro.
Non che il ricorso fosse di per sé peregrino, poiché è ben vero che secondo il codice l’accusa deve essere enunciata «in forma chiara e precisa», il che non avviene se il capo di imputazione non sia sufficientemente specifico.
La Corte, però, nel dichiarare addirittura inammissibile l’impugnazione perché manifestamente infondata, ha ricordato che è consolidato il principio secondo cui “non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione stessa”. Non è, infatti, necessaria “la descrizione esasperante ed analitica di ogni singolo aspetto dell’umana vicenda per cui si procede”. Ciò che conta è che l’imputato sia messo nella condizione di contestare l’accusa anche attraverso l’accesso agli atti processuali su cui la stessa si basa, tanto più se, come nel caso, il capo di imputazione richiamava espressamente il verbale di sequestro, che – c’è da supporre – indicava più analiticamente i prodotti irregolari.

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