Il reato di cui all’articolo 5, lett. g), l. 283/1962 è
colposo. Pertanto, qualora nel prodotto finito (gnocchi di patate) si rinvenga
acido ascorbico in quantitativo superiore al consentito, ne risponde il
produttore anche qualora egli abbia utilizzato semilavorati irregolari forniti
da terzi.
Lapidaria (una paginetta) ma inappuntabile decisione della
Cassazione ancora sull’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 5, l.
283/1962 sotto la specie della presenza non consentita di additivi nelle
sostanze alimentari. Anzi, verrebbe da dire, tanto più concisa quanto più
scontate le conclusioni.
Tratto a giudizio e condannato per avere prodotto 25
kg di gnocchi di patate contenenti acido ascorbico in percentuale superiore a
quanto stabilito nella decretazione ministeriale, l’imputato si era difeso
sostenendo di essersi limitato ad utilizzare i semilavorati forniti da altra
azienda, già contaminati.
L’argomentazione non poteva ovviamente passare per
diversi motivi. Innanzi tutto perché il reato è colposo e, dunque, il produttore
è sempre responsabile della non conformità della merce, salvi casi eccezionali
di assenza di colpa (rarissimi nella prassi). Inoltre, la colpa da ascrivere
all’imputato era nella specie quella di non avere controllato, neppure a
campione, come invece sarebbe stato suo preciso dovere giuridico, i semilavorati
ricevuti, che – si sosteneva – erano già non conformi.
Dalla sentenza non è
ricavabile la circostanza se l’imputato avesse provato la responsabilità del
fornitore a monte. Ne dubitiamo. In ogni caso, come si è visto, non era questo
il punto, come la Corte non ha mancato di rilevare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. TERESI Alfredo – Presidente – del 06/10/2009
Dott. PETTI
Ciro – Consigliere – SENTENZA
Dott. GENTILE Mario – Consigliere – N.
1596
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI
Luigi – Consigliere – N. 14190/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Destefano Giuliano, nato il
09/04/48;
Avverso la Sentenza Tribunale di Aosta, emessa il
21/11/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in
pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il
Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per
Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Aosta, con sentenza
emessa il 21/11/07, dichiarava Destefano Giuliano, colpevole del reato di cui
alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. g) e art. 6 e lo condannava alla pena di
Euro 2.000,00 di ammenda; pena interamente condonata ex L. n. 241 del
2006.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione
dell’art. 606 c.p.p., lett. e).
In particolare il ricorrente esponeva che non
ricorreva l’elemento soggettivo del reato de quo. La presenza nel prodotto
alimentare in esame (Kg 25 di gnocchi di patate) di acido sorbico in quantità
superiore a quello previsto dal relativo Decreto Ministeriale, era dovuto
esclusivamente a responsabilità della Ditta Biancaflor SRL, che aveva fornito il
semilavorato contenente l’acido sorbico (come riconosciuto dalla predetta ditta
con lettere dell’01/09/05; allegata agli atti).
Tanto dedotto il ricorrente
ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione,
nella pubblica udienza del 06/10/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sentenza
del Tribunale di Aosta è congruamente motivata nei suoi punti
determinanti.
Di Stefano Giuliano, quale rappresentante legale dell’omonimo
pastificio, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del
1962, art. 5, lett. g) e art. 6. Risulta accertato, invero, mediante esame
analitico e puntuale delle risultanze processuali, che nel prodotto alimentare
in esame (Kg 25 di gnocchi di patate) vi era l’aggiunta di acido sorbico pari a
1.620 mg/Kg;
quantità superiore a quella prescritta nel D.M. Sanità 27
febbraio 1996, n. 209.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi
costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato de quo.
Trattasi di
valutazioni di merito, immuni da errori di diritto e vizi logici; non
censurabili in sede di legittimità.
Per contro le censure dedotte nel ricorso
sono infondate. In particolare va disatteso l’assunto difensivo, secondo cui non
sussiste l’elemento soggettivo della contravvenzione contestata, poiché l’acido
sorbico era contenuto in un semilavorato già completamente rifinito, prodotto da
una ditta esterna (la srl Biancaflor) alla cui esclusiva responsabilità andava
ricondotto l’eventuale esubero della percentuale prescritta nel cit. D.M.. Al
riguardo va evidenziato che nella fattispecie trattasi di contravvenzione, il
cui elemento soggettivo si concretizza anche a titolo di solo colpa.
Nel caso
in esame la condotta colposa dell’imputato va individuata nella mancanza di
preventivi ed idonei controlli a campione da parte del pastificio Destefano sul
semilavorato contenente acido sorbico, fornito dalla srl Biancaflor al
Pastificio suddetto, che provvedeva alla lavorazione finale e successiva
commercializzazione del prodotto alimentare de quo Giurisprudenza di legittimità
consolidata in materia: Cass. Sez. 4^ Sent. a 37835 del 22/10/01, rv 230347;
Cass. Sez. 3^ Sent. n. 10571 del 24/10/95, ric. Diprimas; Cass. Sez. 3^ Sent. n.
2556 del 17/03/97, rv 202703; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 12459 del 24/10/85. Va
respinto, pertanto, il ricorso proposto da Destefano Giuliano con condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre
2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009
Home » Gnocchi di patate e additivi alimentari. Quando si consuma reato?
Gnocchi di patate e additivi alimentari. Quando si consuma reato?
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 44016 del 18 novembre 2009 (riferimenti normativi: art. 5, lett. g, l. 283/1962)
Il reato di cui all’articolo 5, lett. g), l. 283/1962 è
colposo. Pertanto, qualora nel prodotto finito (gnocchi di patate) si rinvenga
acido ascorbico in quantitativo superiore al consentito, ne risponde il
produttore anche qualora egli abbia utilizzato semilavorati irregolari forniti
da terzi.
Lapidaria (una paginetta) ma inappuntabile decisione della
Cassazione ancora sull’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 5, l.
283/1962 sotto la specie della presenza non consentita di additivi nelle
sostanze alimentari. Anzi, verrebbe da dire, tanto più concisa quanto più
scontate le conclusioni.
Tratto a giudizio e condannato per avere prodotto 25
kg di gnocchi di patate contenenti acido ascorbico in percentuale superiore a
quanto stabilito nella decretazione ministeriale, l’imputato si era difeso
sostenendo di essersi limitato ad utilizzare i semilavorati forniti da altra
azienda, già contaminati.
L’argomentazione non poteva ovviamente passare per
diversi motivi. Innanzi tutto perché il reato è colposo e, dunque, il produttore
è sempre responsabile della non conformità della merce, salvi casi eccezionali
di assenza di colpa (rarissimi nella prassi). Inoltre, la colpa da ascrivere
all’imputato era nella specie quella di non avere controllato, neppure a
campione, come invece sarebbe stato suo preciso dovere giuridico, i semilavorati
ricevuti, che – si sosteneva – erano già non conformi.
Dalla sentenza non è
ricavabile la circostanza se l’imputato avesse provato la responsabilità del
fornitore a monte. Ne dubitiamo. In ogni caso, come si è visto, non era questo
il punto, come la Corte non ha mancato di rilevare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. TERESI Alfredo – Presidente – del 06/10/2009
Dott. PETTI
Ciro – Consigliere – SENTENZA
Dott. GENTILE Mario – Consigliere – N.
1596
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI
Luigi – Consigliere – N. 14190/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Destefano Giuliano, nato il
09/04/48;
Avverso la Sentenza Tribunale di Aosta, emessa il
21/11/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in
pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il
Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per
Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Aosta, con sentenza
emessa il 21/11/07, dichiarava Destefano Giuliano, colpevole del reato di cui
alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. g) e art. 6 e lo condannava alla pena di
Euro 2.000,00 di ammenda; pena interamente condonata ex L. n. 241 del
2006.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione
dell’art. 606 c.p.p., lett. e).
In particolare il ricorrente esponeva che non
ricorreva l’elemento soggettivo del reato de quo. La presenza nel prodotto
alimentare in esame (Kg 25 di gnocchi di patate) di acido sorbico in quantità
superiore a quello previsto dal relativo Decreto Ministeriale, era dovuto
esclusivamente a responsabilità della Ditta Biancaflor SRL, che aveva fornito il
semilavorato contenente l’acido sorbico (come riconosciuto dalla predetta ditta
con lettere dell’01/09/05; allegata agli atti).
Tanto dedotto il ricorrente
ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione,
nella pubblica udienza del 06/10/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sentenza
del Tribunale di Aosta è congruamente motivata nei suoi punti
determinanti.
Di Stefano Giuliano, quale rappresentante legale dell’omonimo
pastificio, è stato riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del
1962, art. 5, lett. g) e art. 6. Risulta accertato, invero, mediante esame
analitico e puntuale delle risultanze processuali, che nel prodotto alimentare
in esame (Kg 25 di gnocchi di patate) vi era l’aggiunta di acido sorbico pari a
1.620 mg/Kg;
quantità superiore a quella prescritta nel D.M. Sanità 27
febbraio 1996, n. 209.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi
costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato de quo.
Trattasi di
valutazioni di merito, immuni da errori di diritto e vizi logici; non
censurabili in sede di legittimità.
Per contro le censure dedotte nel ricorso
sono infondate. In particolare va disatteso l’assunto difensivo, secondo cui non
sussiste l’elemento soggettivo della contravvenzione contestata, poiché l’acido
sorbico era contenuto in un semilavorato già completamente rifinito, prodotto da
una ditta esterna (la srl Biancaflor) alla cui esclusiva responsabilità andava
ricondotto l’eventuale esubero della percentuale prescritta nel cit. D.M.. Al
riguardo va evidenziato che nella fattispecie trattasi di contravvenzione, il
cui elemento soggettivo si concretizza anche a titolo di solo colpa.
Nel caso
in esame la condotta colposa dell’imputato va individuata nella mancanza di
preventivi ed idonei controlli a campione da parte del pastificio Destefano sul
semilavorato contenente acido sorbico, fornito dalla srl Biancaflor al
Pastificio suddetto, che provvedeva alla lavorazione finale e successiva
commercializzazione del prodotto alimentare de quo Giurisprudenza di legittimità
consolidata in materia: Cass. Sez. 4^ Sent. a 37835 del 22/10/01, rv 230347;
Cass. Sez. 3^ Sent. n. 10571 del 24/10/95, ric. Diprimas; Cass. Sez. 3^ Sent. n.
2556 del 17/03/97, rv 202703; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 12459 del 24/10/85. Va
respinto, pertanto, il ricorso proposto da Destefano Giuliano con condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre
2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009
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