Le garanzie difensive previste dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e dal codice della cui omissione le difese si dolgono vengono in rilievo a fronte non della sola sussistenza di indizi di reato, bensì, e logicamente, ove sia possibile l’individuazione di un soggetto cui l’illecito possa essere potenzialmente attribuito sotto il profilo non solo oggettivo, ma anche soggettivo.
Con l’ordinanza in commento torniamo su di un tema di importanza cruciale del modo in cui i processi per tossinfezione alimentare (d’ora in avanti Mta: malattie tramesse dagli alimenti) devono essere affrontati affinché possano alla fine condurre ad un qualche esito plausibile, senza arenarsi a monte a causa dell’inutilizzabilità delle analisi di laboratorio, che pure abbiano evidenziato la presenza di germi patogeni compatibili con l’infezione contratta.
Il caso ha riguardato una Mta di notevoli dimensioni (oltre 100 bambini infettati) occorso a seguito della somministrazione di un pasto presso una mensa scolastica in provincia di Torino.
Per collocare la questione processuale nel suo giusto contesto, occorre preliminarmente esporre, seppure in breve, la complessa consecuzione dei fatti.
Nel maggio del 2016 (purtroppo i tempi della “Giustizia” continuano ad essere assai lunghi) l’Asl competente ebbe notizia, fortunatamente tempestiva, del sospetto concreto che vi fosse stata una Mta attraverso l’evidenza che numerosi bambini, che avevano pranzato presso la mensa della scuola, avevano manifestato plurimi disturbi gastrointestinali (in particolare, vomito e diarrea) e alcuni di questi erano stati ricoverati.
A seguito dei primi accertamenti, l’Asl apprendeva che il pasto era stato, come al solito, preparato dalla cucina di una nota azienda del settore (che chiameremo A) e che i piatti pronti erano poi stati serviti nel refettorio della scuola.
Si mobilitavano le risorse disponibili volte a verificare le condizioni igienico-sanitarie delle varie fasi di conservazione, preparazione e trasporto degli alimenti compresi nel menù di un certo giorno. Nel frattempo, venivano recuperati gli avanzi del pasto, il cosiddetto “pasto testimonio”, che venivano inviati all’Istituto zooprofilattico sperimentale per le analisi microbiologiche, dando gli avvisi di rito, ancora al di fuori del rito processuale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 e, pertanto, con le garanzie della difesa.
Gli esiti di tali controlli erano favorevoli, nel senso che non venivano riscontrate carenze igienico-sanitarie che potessero essere messe direttamente in relazione causale con l’evento. Erano negative anche le analisi di laboratorio.
A seguito dell’indagine epidemiologica si individuava, statisticamente, come il più probabile alimento contaminato potesse essere del manzo cotto, non prodotto dall’azienda che lo aveva somministrato, ma fornito da un’altra azienda (che chiameremo B), che aveva lavorato la carne, commercializzandola in confezioni sigillate. Il personale dell’azienda che aveva vinto l’appalto per la mensa si era limitato a conservare il prodotto per qualche tempo e l’aveva poi proposto nel menù della giornata, limitandosi a condirlo con olio e limone.
L’attenzione si spostava, dunque, sul produttore del manzo cotto, che era di competenza di un’altra Asl territoriale. Questo secondo organo di vigilanza iniziava, perciò, i controlli sulla nuova azienda, a distanza, peraltro, di alcune settimane dai fatti.
Nel frattempo, era stata individuata presso A una seconda confezione di manzo, ancora intatta, appartenente al medesimo lotto del manzo somministrato in mensa.
Le analisi di laboratorio, ancora eseguite ai sensi dell’articolo 4 citato, identificavano questa volta la presenza di Listeria.
Le analisi dei tamponi prelevati presso il reparto di lavorazione del manzo evidenziavano la presenza di Listeria sul pulsante della taglierina utilizzata per il porzionamento della carne.
Il cerchio probatorio si chiudeva quando il sequenziamento del Dna permetteva di certificare la parentela genetica tra la Listeria rinvenuta nelle feci dei bambini ricoverati, quella del manzo confezionato e della pulsantiera.
Venivano rinviati a giudizio i responsabili del Controllo dell’azienda A, gli amministratori con cariche operative, la responsabile della Qualità e i responsabili di Reparto dell’azienda B.
In sede dibattimentale, le difese di tutti gli imputati eccepivano l’invalidità delle analisi di laboratorio per il mancato rispetto dell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in virtù del quale, quando nel corso di attività ispettiva dell’organo di vigilanza emergono estremi di reato, l’attività deve proseguire secondo le regole processuali penali, in particolare quanto alle garanzie difensive.
Il giudice ha respinto l’eccezione, osservando che, sebbene la giurisprudenza abbia affermato che dalla “mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto […] a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata” (Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 45477 del 20 dicembre 2001) deriva l’applicazione del codice di rito, un’interpretazione sistematica impone di ritenere logicamente che le garanzie difensive previste dagli articoli 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 360 del codice di procedura penale (accertamenti tecnici irripetibili, nella specie le analisi microbiologiche) non possano essere applicate se non in presenza di un soggetto già individuato come indagato, cioè di un almeno potenziale responsabile del reato. Questo è il punto cruciale da mettere a fuoco.
Non c’è dubbio che sulla base dei dati che fin dall’inizio erano in possesso dell’Asl emergevano indizi di un reato (articoli 444 e 452 del codice penale), tanto è vero che era stata tempestivamente inoltrata la correlativa comunicazione alla Procura della Repubblica, ma – si badi – a carico di ignoti, poiché solo col tempo si erano prima individuati in base all’organigramma aziendale i responsabili dell’azienda A e diverso tempo dopo anche quelli dell’azienda B.
Ora, si noti che gli articoli del codice più sopra menzionati non possono che riguardare un soggetto determinato: non è proprio possibile applicare le garanzie difensive a un ignoto!
Tutto il sistema del codice è in questo senso. E si noti pure che nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite, che pure hanno espresso – un po’ frettolosamente, ad avviso di chi scrive – un principio diverso, era stato identificato un indagato. Quindi, come minimo quel principio non si attagliava al caso concreto.
Ma c’è di più. Infatti, a ragionare diversamente da come ha poi fatto il giudice nell’ordinanza in commento ne sarebbe derivato, paradossalmente, che nessuna garanzia si sarebbe potuta dare a chicchessia, in mancanza di un soggetto identificabile all’epoca come indagabile (salvo “inventarsene” uno per la bisogna!). Quando, invece, proprio seguendo la procedura amministrativa dell’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 i diritti della difesa erano stati garantiti, e perfino i consulenti della parte privata avevano partecipato alle analisi, con la conseguenza che neppure da un punto di vista sostanziale quei diritti erano stati lesi.
La questione resta, comunque, spinosa e bisognerà vedere come verrà affrontata nello specifico in Cassazione, sempre che il reato non vada prima in prescrizione. Resta, comunque, che a causa di quella che è – a mio avviso – una svista, o una scarsa ponderazione, di quella lontana sentenza (e, per la verità, anche di un paio di altre sentenze successive, che però avevano comunque a che fare con un indagato già individuato), si è creata una grande e grave incertezza operativa, che rischia di compromettere una piana e coerente investigazione, pur rispettosa della difesa, in una materia molto delicata per l’attacco alla salute collettiva che reati del genere comportano.
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Garanzie difensive, se il soggetto cui attribuire l’illecito è ignoto non si possono applicare le regole processuali penali
Tribunale di Torino, ordinanza del 1° ottobre 2019 (riferimenti normativi: articoli 114 e 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)
Le garanzie difensive previste dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e dal codice della cui omissione le difese si dolgono vengono in rilievo a fronte non della sola sussistenza di indizi di reato, bensì, e logicamente, ove sia possibile l’individuazione di un soggetto cui l’illecito possa essere potenzialmente attribuito sotto il profilo non solo oggettivo, ma anche soggettivo.
Con l’ordinanza in commento torniamo su di un tema di importanza cruciale del modo in cui i processi per tossinfezione alimentare (d’ora in avanti Mta: malattie tramesse dagli alimenti) devono essere affrontati affinché possano alla fine condurre ad un qualche esito plausibile, senza arenarsi a monte a causa dell’inutilizzabilità delle analisi di laboratorio, che pure abbiano evidenziato la presenza di germi patogeni compatibili con l’infezione contratta.
Il caso ha riguardato una Mta di notevoli dimensioni (oltre 100 bambini infettati) occorso a seguito della somministrazione di un pasto presso una mensa scolastica in provincia di Torino.
Per collocare la questione processuale nel suo giusto contesto, occorre preliminarmente esporre, seppure in breve, la complessa consecuzione dei fatti.
Nel maggio del 2016 (purtroppo i tempi della “Giustizia” continuano ad essere assai lunghi) l’Asl competente ebbe notizia, fortunatamente tempestiva, del sospetto concreto che vi fosse stata una Mta attraverso l’evidenza che numerosi bambini, che avevano pranzato presso la mensa della scuola, avevano manifestato plurimi disturbi gastrointestinali (in particolare, vomito e diarrea) e alcuni di questi erano stati ricoverati.
A seguito dei primi accertamenti, l’Asl apprendeva che il pasto era stato, come al solito, preparato dalla cucina di una nota azienda del settore (che chiameremo A) e che i piatti pronti erano poi stati serviti nel refettorio della scuola.
Si mobilitavano le risorse disponibili volte a verificare le condizioni igienico-sanitarie delle varie fasi di conservazione, preparazione e trasporto degli alimenti compresi nel menù di un certo giorno. Nel frattempo, venivano recuperati gli avanzi del pasto, il cosiddetto “pasto testimonio”, che venivano inviati all’Istituto zooprofilattico sperimentale per le analisi microbiologiche, dando gli avvisi di rito, ancora al di fuori del rito processuale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 e, pertanto, con le garanzie della difesa.
Gli esiti di tali controlli erano favorevoli, nel senso che non venivano riscontrate carenze igienico-sanitarie che potessero essere messe direttamente in relazione causale con l’evento. Erano negative anche le analisi di laboratorio.
A seguito dell’indagine epidemiologica si individuava, statisticamente, come il più probabile alimento contaminato potesse essere del manzo cotto, non prodotto dall’azienda che lo aveva somministrato, ma fornito da un’altra azienda (che chiameremo B), che aveva lavorato la carne, commercializzandola in confezioni sigillate. Il personale dell’azienda che aveva vinto l’appalto per la mensa si era limitato a conservare il prodotto per qualche tempo e l’aveva poi proposto nel menù della giornata, limitandosi a condirlo con olio e limone.
L’attenzione si spostava, dunque, sul produttore del manzo cotto, che era di competenza di un’altra Asl territoriale. Questo secondo organo di vigilanza iniziava, perciò, i controlli sulla nuova azienda, a distanza, peraltro, di alcune settimane dai fatti.
Nel frattempo, era stata individuata presso A una seconda confezione di manzo, ancora intatta, appartenente al medesimo lotto del manzo somministrato in mensa.
Le analisi di laboratorio, ancora eseguite ai sensi dell’articolo 4 citato, identificavano questa volta la presenza di Listeria.
Le analisi dei tamponi prelevati presso il reparto di lavorazione del manzo evidenziavano la presenza di Listeria sul pulsante della taglierina utilizzata per il porzionamento della carne.
Il cerchio probatorio si chiudeva quando il sequenziamento del Dna permetteva di certificare la parentela genetica tra la Listeria rinvenuta nelle feci dei bambini ricoverati, quella del manzo confezionato e della pulsantiera.
Venivano rinviati a giudizio i responsabili del Controllo dell’azienda A, gli amministratori con cariche operative, la responsabile della Qualità e i responsabili di Reparto dell’azienda B.
In sede dibattimentale, le difese di tutti gli imputati eccepivano l’invalidità delle analisi di laboratorio per il mancato rispetto dell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in virtù del quale, quando nel corso di attività ispettiva dell’organo di vigilanza emergono estremi di reato, l’attività deve proseguire secondo le regole processuali penali, in particolare quanto alle garanzie difensive.
Il giudice ha respinto l’eccezione, osservando che, sebbene la giurisprudenza abbia affermato che dalla “mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto […] a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata” (Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 45477 del 20 dicembre 2001) deriva l’applicazione del codice di rito, un’interpretazione sistematica impone di ritenere logicamente che le garanzie difensive previste dagli articoli 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 360 del codice di procedura penale (accertamenti tecnici irripetibili, nella specie le analisi microbiologiche) non possano essere applicate se non in presenza di un soggetto già individuato come indagato, cioè di un almeno potenziale responsabile del reato. Questo è il punto cruciale da mettere a fuoco.
Non c’è dubbio che sulla base dei dati che fin dall’inizio erano in possesso dell’Asl emergevano indizi di un reato (articoli 444 e 452 del codice penale), tanto è vero che era stata tempestivamente inoltrata la correlativa comunicazione alla Procura della Repubblica, ma – si badi – a carico di ignoti, poiché solo col tempo si erano prima individuati in base all’organigramma aziendale i responsabili dell’azienda A e diverso tempo dopo anche quelli dell’azienda B.
Ora, si noti che gli articoli del codice più sopra menzionati non possono che riguardare un soggetto determinato: non è proprio possibile applicare le garanzie difensive a un ignoto!
Tutto il sistema del codice è in questo senso. E si noti pure che nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite, che pure hanno espresso – un po’ frettolosamente, ad avviso di chi scrive – un principio diverso, era stato identificato un indagato. Quindi, come minimo quel principio non si attagliava al caso concreto.
Ma c’è di più. Infatti, a ragionare diversamente da come ha poi fatto il giudice nell’ordinanza in commento ne sarebbe derivato, paradossalmente, che nessuna garanzia si sarebbe potuta dare a chicchessia, in mancanza di un soggetto identificabile all’epoca come indagabile (salvo “inventarsene” uno per la bisogna!). Quando, invece, proprio seguendo la procedura amministrativa dell’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 i diritti della difesa erano stati garantiti, e perfino i consulenti della parte privata avevano partecipato alle analisi, con la conseguenza che neppure da un punto di vista sostanziale quei diritti erano stati lesi.
La questione resta, comunque, spinosa e bisognerà vedere come verrà affrontata nello specifico in Cassazione, sempre che il reato non vada prima in prescrizione. Resta, comunque, che a causa di quella che è – a mio avviso – una svista, o una scarsa ponderazione, di quella lontana sentenza (e, per la verità, anche di un paio di altre sentenze successive, che però avevano comunque a che fare con un indagato già individuato), si è creata una grande e grave incertezza operativa, che rischia di compromettere una piana e coerente investigazione, pur rispettosa della difesa, in una materia molto delicata per l’attacco alla salute collettiva che reati del genere comportano.
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