Frodi in commercio, il panel test è insufficiente sul piano probatorio

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Cassazione penale, sentenza n. 17839 del 28 aprile 2023 (riferimenti normativi: articolo 515 del Codice penale)

In tema di frode nell’esercizio del commercio, ai sensi dell’articolo 515 del Codice penale, l’esistenza di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste, come il cosiddetto panel-test, non introduce prove legali, non consentite nel nostro ordinamento dal principio del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto essere liberamente tratta anche da fonti eterogenee.

La Cassazione è intervenuta su ricorso del pubblico ministero, che si era visto respingere la richiesta di sequestro preventivo di un’importante somma di denaro quale profitto della presentazione in dogana per l’importazione di olio di oliva vergine, però etichettato e dichiarato nella documentazione commerciale e fiscale come extravergine; rigetto poi confermato dal tribunale del riesame. La reale natura della merce era stata accertata con il metodo del “panel test”, previsto dalla normativa eurounitaria.
Il tribunale, infatti, lo aveva ritenuto insufficiente sul piano probatorio, stante la soggettività della valutazione delle qualità organolettiche del prodotto basata sul suo semplice assaggio. Peraltro, non negava l’utilizzabilità di tale metodo, ritenendo però che i suoi esiti debbano essere sorretti da ulteriori elementi di riscontro; il che nella specie non era. Al contrario, venivano evidenziati aspetti che deponevano in senso diverso rispetto alla prospettazione accusatoria.
In primo luogo, l’azienda produttrice era dotata di un sistema di autocontrollo interno che si avvaleva di laboratori accreditati anche presso l’Agenzia delle Dogane, sostenendo a tal fine notevoli costi, ben superiori al profitto ipotizzato. In secondo luogo, solo una modesta parte della merce aveva formato oggetto di contestazioni. Inoltre, la materia prima era stata acquistata a costi di mercato o perfino maggiori. Infine, il “panel test” aveva dato esiti diversi tra i vari assaggiatori.
Tali argomentazioni sono state ritenute corrette ed esaustive dalla Cassazione. Quanto, poi, al motivo di ricorso – secondo cui il tribunale sarebbe incorso in violazione di legge per avere obliterato il rilievo attribuito al “panel test” dal regolamento (CEE) 1638/1998 quale metodo ufficiale – la Corte ne prende spunto per puntualizzare un importante principio di diritto. Infatti, osserva, non esistono nel nostro ordinamento processuale penale prove legali, che vincolino il giudice, il quale è, invece, libero nel proprio convincimento. Ne segue che il “panel test”, nonostante sia previsto dalla normativa europea, come tale di diretta applicabilità da parte del giudice nazionale, non rappresenta – e non può rappresentare – una prova automaticamente dirimente, ma deve essere valutata unitamente a tutte le altre circostanze di causa, che nella specie rendevano allo stato soccombente l’ipotesi accusatoria.
La Corte fa un’ulteriore osservazione sul piano più strettamente processuale. Premesso, infatti, che la questione portata alla sua attenzione riguardava un sequestro preventivo, ha ricordato che, sebbene l’imposizione di tale misura cautelare non richieda la sussistenza di gravi indizi di reato, ciò nondimeno il giudice chiamato alla sua applicazione non può accontentarsi di verificare l’astratta configurabilità della fattispecie criminosa addotta, bensì è tenuto a vagliare la concretezza e la persuasività dell’addebito sulla base delle emergenze di fatto fino ad allora raccolte, sia quelle provenienti dall’accusa sia quelle dedotte dalla difesa.

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