Cassazione penale, sentenza. n. 39854 del 12 ottobre 2004 (riferimento normativo: artt. 56, 515, c.p.)
Il tentativo di frode in commercio può essere integrato indipendemente da
ogni concreto rapporto con l’acquirente, dovendosi solo considerare
l’inequovocità e l’idoneità della condotta volta alla consegna di una cosa per
un’altra (Nell’occasione si è ravvisato il reato in capo al titolare di una
birreria che teneva sul bancone due erogatori di vino alla spina, utilizzati per
somministrare una qualità di vino diversa da quella indicata, e che conservava
nel congelatore vari alimenti senza che sul menù a disposizione degli avventori
fosse indicato il reale stato fisico del prodotto).
Ultimamente ci
è capitato di tornare con una certa insistenza sul tema della frode in
commercio, anche nella forma del tentativo, che si manifesta quando la consegna
al consumatore non è ancora avvenuta, ma già esistono tutti i presupposti della
frode. Ma il reiterato intervento della giurisprudenza sul punto è segnale –
anche questo “inequivoco” – di un malcostume inveterato, che ci induce a
riproporre sinteticamente il tema.
La sentenza riprende il caso della
somministrazione di cibi scongelati per freschi, seguendo l’orientamento più
rigorista, secondo il quale per ravvisare il tentativo di frode non occorre uno
specifico rapporto con il cliente, anche se poi nel corso della motivazione si
riporta il reato, in apparente contrasto con l’enunciazione di principio di cui
alla massima, all’ “inizio di una contrattazione con lo stesso”.
In tal modo
si anticipa il momento consumativo del reato e si rende la prova dello stesso
più agevole, poiché gli organi di vigilanza non dovranno necessariamente
attendere di cogliere l’esercente sul fatto (cioè mentre sta somministrando un
prodotto diverso dal dichiarato), potendo sindacare, viceversa, la stessa
organizzazione aziendale (nel senso di colpire a monte quella condotta –
conservazione di alimenti surgelati in assenza di idonea esplicitazione sul menù
– che, ove portata a effetto, comporterebbe la consegna di una cosa per
un’altra).
L’esercente è stato, inoltre, sanzionato anche per il fatto di
avere predisposto degli erogatori di vino di qualità diversa da quella indicata,
in tal modo precostituendosi univocamente la possibilità di frodare i
consumatori.
Home » Frode in commercio
Frode in commercio
Cassazione penale, sentenza. n. 39854 del 12 ottobre 2004 (riferimento normativo: artt. 56, 515, c.p.)
Il tentativo di frode in commercio può essere integrato indipendemente da
ogni concreto rapporto con l’acquirente, dovendosi solo considerare
l’inequovocità e l’idoneità della condotta volta alla consegna di una cosa per
un’altra (Nell’occasione si è ravvisato il reato in capo al titolare di una
birreria che teneva sul bancone due erogatori di vino alla spina, utilizzati per
somministrare una qualità di vino diversa da quella indicata, e che conservava
nel congelatore vari alimenti senza che sul menù a disposizione degli avventori
fosse indicato il reale stato fisico del prodotto).
Ultimamente ci
è capitato di tornare con una certa insistenza sul tema della frode in
commercio, anche nella forma del tentativo, che si manifesta quando la consegna
al consumatore non è ancora avvenuta, ma già esistono tutti i presupposti della
frode. Ma il reiterato intervento della giurisprudenza sul punto è segnale –
anche questo “inequivoco” – di un malcostume inveterato, che ci induce a
riproporre sinteticamente il tema.
La sentenza riprende il caso della
somministrazione di cibi scongelati per freschi, seguendo l’orientamento più
rigorista, secondo il quale per ravvisare il tentativo di frode non occorre uno
specifico rapporto con il cliente, anche se poi nel corso della motivazione si
riporta il reato, in apparente contrasto con l’enunciazione di principio di cui
alla massima, all’ “inizio di una contrattazione con lo stesso”.
In tal modo
si anticipa il momento consumativo del reato e si rende la prova dello stesso
più agevole, poiché gli organi di vigilanza non dovranno necessariamente
attendere di cogliere l’esercente sul fatto (cioè mentre sta somministrando un
prodotto diverso dal dichiarato), potendo sindacare, viceversa, la stessa
organizzazione aziendale (nel senso di colpire a monte quella condotta –
conservazione di alimenti surgelati in assenza di idonea esplicitazione sul menù
– che, ove portata a effetto, comporterebbe la consegna di una cosa per
un’altra).
L’esercente è stato, inoltre, sanzionato anche per il fatto di
avere predisposto degli erogatori di vino di qualità diversa da quella indicata,
in tal modo precostituendosi univocamente la possibilità di frodare i
consumatori.
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