Frode in commercio

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 42503 del 1° dicembre 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia –
Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere
Dott. AMORESANO
Silvio – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Avv. Gonzi Giacomo, difensore di
fiducia di D.C.P., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 18.11.2009 del
Tribunale di Montepulciano, con la quale venne condannato alla pena di Euro
2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962,
art. 5, lett. b), così diversamente qualificata l’originaria imputazione di cui
agli artt. 56 e 515 c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo
Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale
Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza;
Udito il difensore dell’imputato, Avv. Gonzi Giacomo, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del
processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Montepulciano ha
affermato la colpevolezza di D.C.P. in ordine al reato di cui alla L. n. 283 del
1962, art. 5, lett. b), così diversamente qualificata l’originaria imputazione
di cui agli artt. 56 e 515 c.p., a lui ascritta perchè, quale gestore dell’Hotel
(OMISSIS), compiva atti idonei univocamente diretti a consegnare ai clienti
dell’albergo cibi diversi da quelli dichiarati o pattuiti ed in particolare
confezioni di tortelli e gnocchi di patate, arbitrariamente congelati e scaduti
di validità; alimenti che erano stati rinvenuti in un frigo congelatore
esistente nel locale dispensa dell’albergo.
Il giudice di merito ha affermato
che, in mancanza di una concreta offerta al cliente degli alimenti di cui si
tratta, non è configuratale il tentativo del reato di frode in commercio,
integrando l’attività posta in essere dall’imputato un atto preparatorio non
punibile. Ha ritenuto, però, che il fatto contestato integra la fattispecie
contravvenzionale di cui alla affermazione di colpevolezza e, cioè, la
detenzione per il commercio o la somministrazione di alimenti in cattivo stato
di conservazione, sia per essere detti alimenti scaduti di validità, sia per
essere stato effettuato il loro congelamento in contrasto con le previsioni del
D.Lgs. n. 110 del 1992.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di
motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di
annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione
dell’art. 521 c.p.p..
Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha
affermato la colpevolezza dell’imputato per un fatto diverso da quello descritto
nel capo di imputazione con la conseguente nullità della pronuncia di
condanna.
Si osserva che il fatto oggetto di contestazione non è in rapporto
di continenza e neppure di omogeneità con la contravvenzione di cui alla
condanna, trattandosi nel primo caso di condotta commissiva e nel secondo
omissiva, e che al fine di configurare la fattispecie contravvenzionale, in
particolare, è stata ritenuta sussistente la violazione del D.Lgs. n. 110 del
1992, che non aveva formato oggetto di contestazione ed in ordine alla cui
inosservanza l’imputato non ha avuto modo di difendersi.
Con il secondo mezzo
di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 283
del 1962, art. 5, lett. b).
Si deduce che nel caso in esame risulta carente
l’accertamento che le modalità di conservazione del prodotto fossero idonee a
dar luogo ad un pericolo di alterazione dello stesso. Si aggiunge che
l’affermazione secondo la quale il congelamento era avvenuto dopo la scadenza
del prodotto è frutto di mera ipotesi, così come la ritenuta violazione del
D.Lgs. n. 110 del 1992, il quale si limita a prevedere che gli alimenti
destinati ad essere surgelati siano sani, di buona qualità e abbiano il
necessario grado di freschezza.
Con il terzo mezzo di annullamento si
denunciano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della
fattispecie contravvenzionale.
Nella sostanza si ribadisce che l’affermazione
della sentenza, secondo la quale il congelamento del prodotto è avvenuta dopo la
scadenza, è fondata su una mera presunzione, stante la carenza di qualsiasi
accertamento sul punto.
Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia,
infine, la illogicità della motivazione in punto di affermazione di colpevolezza
dell’imputato per la fattispecie contravvenzionale.
Si deduce, in sintesi,
che la sentenza ha escluso la sussistenza del tentativo di frode in commercio,
essendo stato accertato che non vi erano prove per ritenere che gli alimenti
rinvenuti nel congelatore della dispensa fossero destinati ai clienti
dell’albergo, mentre ha poi ritenuto provato, in contrasto logico con tale
affermazione, che i predetti alimenti erano destinati alla commercializzazione
ovvero al consumo, come richiesto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett.
b).
Il ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo
interpretativo di questa Suprema Corte il principio di correlazione fra
contestazione e sentenza risulta violato allorchè vi sia una sostanziale
immutazione del fatto contestato, tale da determinare uno “stravolgimento”
dell’imputazione originaria. Quando il fatto accertato in sentenza si trovi
cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o
incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria
trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito
nei confronti dell’imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto “nuovo”,
rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa.
Ne consegue
che non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica, quando la
condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in
sentenza, che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali, come
ad esempio accade quando fra le due condotte vi è un rapporto di continenza,
(cfr. sez. 1, 27.10.1997 n. 9958, Carelli ed altri, RV 208935; sez. 3, 13.7.1999
n. 11861, Firrincieli, RV 215551).
Orbene, nel caso in esame, la
contestazione del reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p. e, cioè, del tentativo
di consegnare ai clienti dell’albergo alimenti diversi per qualità da quelli
dichiarati o pattuiti implica (contiene) la detenzione per la somministrazione
dei predetti alimenti.
Nel capo di imputazione inoltre sono espressamente
enunciate le ragioni del tentativo frode, che risultano coincidenti con la
descrizione degli alimenti in cattivo stato di conservazione “confezioni di
tortelli freschi arbitrariamente congelati e conservati in un frigo congelatore,
nonchè scaduti di validità”.
Inoltre sia il delitto che la contravvenzione
sono reati commissivi.
In punto di cattiva conservazione degli alimenti,
infine, pur non essendo specificamente indicata la violazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 110 del 1992, è stata contestata in fatto la arbitrarietà
del congelamento, oltre alla scadenza degli alimenti.
Anche gli ulteriori
motivi di gravame sono infondati.
Il citato D.Lgs. n. 110 del 1992
espressamente stabilisce che possono essere surgelate solo materie prime fresche
e non cibi già confezionati (art. 3, comma 1) e, peraltro, l’operazione deve
avvenire in stabilimenti all’uopo autorizzati dall’autorità sanitaria competente
e con apposite attrezzature tecniche (art. 6, comma 1).
Sicchè correttamente
il giudice di merito ha ritenuto sussistente il cattivo stato di conservazione
degli alimenti di cui sì tratta in considerazione della loro conservazione
mediante operazioni non consentite di congelamento e, peraltro, protraendo
artificiosamente la apparente genuinità di prodotti scaduti di validità.
Va,
infine, osservato che non vi è contrasto logico tra la esclusione del tentativo
di frode in commercio e l’affermazione di colpevolezza per il reato di cui al
D.Lgs. 283 del 1962, art. 5, lett. b), in quanto la detenzione per la
somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, che deve essere
solo caratterizzata, sul piano soggettivo, dalla predetta finalità, costituisce
una condotta prodromica rispetto al tentativo di frode in commercio, di cui il
giudice di merito non ha ravvisato gli estremi.
Il ricorso, pertanto, deve
essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigettato il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

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