Cassazione civile, sentenza n. 20903 del 2 marzo 2001

La disposizione violata nella fattispecie era quella della lettera h) dell’art.
5, L. 283/1962, la quale – come è noto – vieta la commercializzazione di
sostanze alimentari con presenza di fitofarmaci non consentiti o in quantità
superiore al consentito.
In proposito occorre solo precisare – a dissipazione
di qualsiasi equivoco che potesse nascere dall’utilizzo che la norma fa
dell’espressione normativa “tossici per l’uomo” – che la valutazione dei rischi
per la salute inerente alla presenza di certi antiparassitari (o di loro
quantità eccedenti determinati valori) viene già compiuta a monte da parte degli
esperti del Ministero della salute e si traduce, appunto, nei divieti o nelle
limitazioni contenuti negli appositi decreti ministeriali. Per contro, in sede
giudiziale non dovrà dimostrarsi che il prodotto campionato è effettivamente
“tossico” in quella specifica situazione, essendo sufficiente l’accertamento
dell’impiego di antiparassitario non in conformità della legge.
In questo
senso si potrebbe anche dire che la violazione ha carattere formale (basta la
violazione in sé); ma si dovrebbe nel contempo aggiungere che essa ha anche
contenuto sostanziale, poiché, sebbene in termini prudenziali, il divieto è
fissato per preservare dalla rischiosità connessa all’assunzione dell’alimento
contaminato.
Tutto questo, trattandosi di cose note, è dato per scontato
presupposto nella sentenza, la quale si sofferma piuttosto sugli aspetti di
imputabilità soggettiva della violazione accertata. Intanto, la pronuncia
ribadisce che il produttore è tenuto ad assicurare la salubrità dei prodotti
messi in commercio anche attraverso, se del caso, la loro sottoposizione ad
analisi di laboratorio, atte a verificarne la conformità.
Per la verità, il
problema dell’obbligo (o meno) di effettuazione di analisi di laboratorio si è
posto di regola per i meri rivenditori di prodotti sfusi, distinguendo talvolta
tra grossisti e dettaglianti e, più ancora, tra prodotti particolarmente
deperibili o, viceversa, con un certa durabilità. Questo perché solo in ordine a
chi si limita a commercializzare – e non anche a produrre – l’alimento che
presenta rischi occulti si potrebbe al limite dubitare dell’imposizione di un
onere relativamente gravoso come la preventiva sottoposizione del prodotto ad
analisi di laboratorio.
Per converso, è indiscutibile che il produttore – che
è colui che ha il prodotto nella sua disponibilità o lo manipola come vuole –
deve provvedere in maniera particolarmente rigorosa e ineludibile a garantire la
conformità di quanto smercia. In questo la sentenza afferma una cosa ovvia,
quasi banale.
In realtà, però, il caso preso in esame era più peculiare,
poiché l’accertamento non venne compiuto nei confronti dello specifico
produttore, ma di un soggetto – il presidente della cooperativa – che
probabilmente non era il diretto produttore di quella partita di ribes
concentrata per l’ammasso e risultata irregolare.
Ciò nonostante la pronuncia
lo parifica al produttore per quanto riguarda gli obblighi di garanzia di
salubrità, che gli competono.
L’impostazione non è nuova e trova conforto in
altre decisioni giurisprudenziali, come ad esempio nel caso – molto simile a
questo – in cui fu ritenuto responsabile della messa in circolazione di prodotti
pericolosi per la salute pubblica il presidente di una cooperativa che
raccoglieva latte dagli associati, e lo rivendeva con il proprio marchio
collettivo, allorché fu riscontrata la presenza di isoniazide nel
prodotto.
In altre parole, il rappresentante legale di una cooperativa o
associazione di agricoltori o allevatori, che concentri il prodotto proveniente
dai diversi associati per poi distribuirlo, assume la diretta responsabilità di
garantirne la salubrità.

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