Farmaci veterinari, senza somministrazione il registro non va compilato

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Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 5245 del 4 marzo 2011

Non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 33 del d.lgs. 119/1992 (vedi ora l’art. 79 del d.lgs. 193/2006) in materia di farmaci veterinari l’omessa annotazione sull’apposito registro del mancato trattamento dell’animale.

La normativa in materia di farmaco veterinario è sempre stata piuttosto rigorosa e ricca di prescrizioni puntigliose, volte a creare una rete di sicurezza per la salute dei consumatori, che può essere messa a repentaglio dall’uso inappropriato, ove non criminale, nella somministrazione di sostanze farmacologicamente attive agli animali da macello. Come è noto, e comunque intuibile, gli interessi economici in gioco nel campo dell’allevamento degli animali, specie i bovini, sono imponenti e la tentazione di mettere in secondo piano le regole di sicurezza alimentare in favore del profitto può rivelarsi molto forte. Vi sono poi altri abusi che afferiscono a questo campo di attività economica, come lo sforamento delle quote latte e il rifiuto di pagare le conseguenti sanzioni, che non possono far parte del nostro discorso in questa sede, ma che vanno ugualmente ricordati come espressione di illegalità inaccettabili.
Chi ha o ha avuto occasione di accostarsi al mondo dei controlli veterinari sa delle difficoltà che talvolta i controllori incontrano nel loro mestiere, specie quando si vanno a toccare sacche di patente illegalità come quella del trattamento illecito degli animali da ingrasso con sostanze vietate. Esiste, infatti, un modo di fare impresa di allevamento che è semplicemente “criminale” e che va combattuta con ogni mezzo. Non sempre, anzi quasi mai, la battaglia è facile, per una serie di ragioni che vanno dalla scarsità di personale e di risorse materiali da parte degli organi di vigilanza alla “ricerca scientifica” da parte di operatori disonesti di sostanze accrescitive sempre nuove e sempre meno rintracciabili. Il paragone potrà forse apparire a taluno esagerato o ingiusto, ma almeno nei casi più clamorosi non siamo lontani dai trafficanti di droga con i loro laboratori e i chimici che li fanno funzionare. In effetti, tutta una serie di sostanze vietate utilizzate nel trattamento degli animali sono o possono rivelarsi altamente dannose per la salute dei consumatori. Alcune di esse sono provatamente cancerogene. Di altre, ugualmente bandite in ossequio al principio di precauzione, possono non essere ancora sufficientemente noti gli effetti, a breve o a lungo termine, con il conseguente rischio incombente a carico di chi le assume attraverso le carni animali.
È ovvio che non può e non deve essere criminalizzato in maniera generica e indiscriminata un settore così importante dell’economia nazionale, poiché la stragrande maggioranza degli allevatori è sicuramente in regola. Ma l’allerta deve essere costante perché anche piccole nicchie di illegalità possono creare danni seri e diffusi, oltre a esercitare una concorrenza sleale nei confronti degli operatori onesti.
Ora, al di là delle situazioni limite che abbiamo sopra richiamato, il legislatore ha oculatamente disseminato di cautele e di controlli l’uso del farmaco veterinario, al fine di evitare in ogni modo che se ne possano rinvenire residui nelle carni macellate destinate al consumo. Ciò avviene, tra l’altro, imponendo agli allevatori una serie di prescrizioni volte a garantire la tracciabilità nell’utilizzo del medicinale.
Una di queste norme era l’art. 33, d.lgs. 119/1992 (attualmente riproposto dall’art. 79 del d.lgs. 193/2006, decreto quest’ultimo che ha abrogato e sostituito quello del 1992). Essa impone ai proprietari e responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti – prescrizione identica a quella oggi in vigore – di tenere un registro relativo all’acquisto e alla somministrazione di farmaci veterinari, dove andava (e va) indicata, tra l’altro, la data di inizio e fine del trattamento.
Il caso oggetto dell’intervento della Cassazione ha riguardato, appunto, la presunta violazione di tale adempimento, essendone conseguita l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa. Fin qui nulla di particolare. La cosa veramente eccentrica sta, però, nel fatto che non risultava che l’allevatore avesse somministrato farmaci agli animali della propria azienda. Egli aveva, pertanto, proposto opposizione davanti all’autorità giudiziaria contro l’ordinanza-ingiunzione della ASL che lo aveva sanzionato. Il giudice aveva ritenuto che l’allevatore avrebbe dovuto compilare il registro anche se nessun farmaco fosse stato somministrato, annotando il mancato trattamento.
Purtroppo questo è un esempio, certo poco commendevole, del livello di aberrazione logica a cui perviene talvolta il ragionamento dei giuristi. Come si è detto, la disposizione prevedeva (e prevede) la registrazione della data di inizio e fine del “trattamento”. Ciò implica, letteralmente e logicamente, che un trattamento deve esserci stato, altrimenti la norma è inapplicabile. È inconcepibile come si possa rivoltare la norma e il suo significato nel suo contrario, pretendendo che anche in assenza di trattamento ne sia imposta l’annotazione! Tra l’altro, anche sul piano della “ratio” della norma è evidente che ciò che interessa sapere è se vi è stato un trattamento e quale è stata la sua durata, non che non vi è stato alcun trattamento. Quale può mai essere l’inizio di un mancato trattamento?
La Corte, nell’annullare l’ordinanza-ingiunzione, ha osservato che il principio di tassatività, che opera anche per gli illeciti amministrativi, non consente la punizione di fatti che non sono previsti come illeciti dalla legge: non è, dunque, prevista alcuna annotazione in mancanza di somministrazione del farmaco.
Speriamo, davvero, che esempi di questo genere non abbiano a ripetersi spesso: ne va della credibilità della pubblica amministrazione e dei giudici nella corretta applicazione delle leggi.

Riferimento normativo: art. 33, d.lgs. 119/1992.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18083-2005 proposto da:
G.R. (OMISSIS), nella sua qualità di titolare dell’omonima azienda agricola G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMISASSI MARCO;
– ricorrente –
contro
AZD REG ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
sul ricorso 23306-2005 proposto da:
AZD REG ASL/(OMISSIS) SAVIGLIANO, in persona del Direttore Generale Dott. F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
G.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 138/2003 del TRIBUNALE di SALUZZO, depositata il 17/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio;
udito l’Avvocato CONTALDI difensore dell’AZD REG.ASL/(OMISSIS), che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10/1/2003 G.R. proponeva opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione con la quale l’ASL n. (OMISSIS) di Savigliano gli aveva ingiunte il pagamento della complessiva somma di Euro (Ndr: testo originale non comprensibile) per la violazione del D.Lgs. n. 119 del 1992, art. 33 per omessa annotazione dell’inizio e fine trattamento su due ricette medico veterinarie, emesse, rispettivamente, in data 16/5/1998 e 20/5/1998.
Il ricorrente assumeva di non avere commesso la violazione contestata in quanto, pur avendo acquistato i farmaci prescritti dal veterinario, non li aveva mai somministrati agli animali e pertanto non avrebbe potuto annotare una data di inizio e una data di fine del trattamento farmacologico non essendovi nè inizio nè fine; in subordine, lamentava l’eccessività della sanzione, non avendo mai in precedenza riportato condanne.
L’Azienda Regionale si costituiva e contestava la fondatezza degli assunti avversari.
Il Tribunale di Saluzzo respingeva la domanda principale volta a contestare la sussistenza della violazione, ma in accoglimento della domanda subordinata, facendo applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 per il caso di pluralità di violazioni, riduceva la sanzione base ad Euro 2.065 e l’aumentava ex art. 8 cit. ad Euro 2.400, oltre Euro 51,65 per spese.
Proponeva ricorso per Cassazione il G. sulla base di tre motivi.
La ASL (OMISSIS) di Savigliano resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale censurando, quale unico motivo, l’applicazione del regime dell’art. 8 cit. alla concreta fattispecie e chiedendo la cassazione della sentenza nel capo impugnato con decisione nel merito ove del caso.
Il ricorrente depositava memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente devono essere riuniti il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere trattati unitariamente perchè vi si censura la decisione impugnata sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia per vizio motivazionale, sull’unico presupposto che il giudice avrebbe errato nel ritenere che la condotta (omissiva) del ricorrente potesse essere qualificata come di omessa annotazione sulle due ricette veterinarie della data di inizio e fine trattamento.
Il ricorrente rileva che i farmaci non erano utilizzati per il trattamento, ma semplicemente conservati (così che non poteva essere indicata alcuna data di inizio o fine trattamento) e pertanto sarebbe stato integrato il diverso illecito di cui al D.Lgs. n. 119 del 1992, art. 34.
E’ opportuno premettere che il D.Lgs. n. 119 del 1992, art. 33 comma 1, per quanto qui interessa, così dispone:
1. I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro contenente, relativamente all’acquisto, alla detenzione o alla somministrazione di medicinali veterinari di cui all’art. 32, comma 3, almeno le seguenti indicazioni:
omissis;
f) data di inizio e fine del trattamento.
L’art. 34 dello stesso decreto, sempre per quanto di interesse, dispone invece che:
Il titolare di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali può essere autorizzato dalla unità sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purchè ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per almeno tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
Non può, dunque, sussistere dubbio alcuno che le due fattispecie siano radicalmente differenti, in quanto nel primo caso si pone l’obbligo di un adempimento formale consistente nell’annotazione della data di inizio e di fine di un trattamento farmacologico e nel secondo caso, sul presupposto che il titolare di impianti di cura, custodia o allevamento animali, abbia interesse a tenere scorte di medicinali veterinari, si pongono a suo carico diversi adempimenti (autorizzazione dell’USL, custodia da parte di un medico veterinario, tenuta di un registro di carico e scarico).
Il giudice a quo, richiamando una sentenza di questa Corte (Cass. 8/9/2003 n. 13064) ha poi osservato che tali adempimenti possono essere assolti anche conservando per almeno tre anni le copie delle ricette destinate all’allevatore, ma in tal caso debbono essere, altresì, integrate dalle informazioni richieste dal citato art. 33, e quindi anche dell’indicazione della data di inizio e fine del trattamento terapeutico (art. 4, comma 3, Decreto cit.).
Tuttavia, nel l’illustrare lo svolgimento del processo il giudice dà atto che la USL ha affermato la doverosità dell’annotazione (in questa caso di mancata utilizzazione) anche nel caso, come nella specie, in cui il farmaco non sia stato utilizzato; lo stesso giudice, in motivazione, non esclude che i farmaci non siano stati utilizzati, ma conclude affermando che anche in tale ipotesi sarebbe integrata la violazione contestata.
In definitiva, non v’è una specifica contestazione, nè una esclusione, del fatto addotto dal ricorrente a sua difesa e cioè che i farmaci per i quali si assume omessa l’annotazione non sono stati utilizzati. La controricorrente sostiene che la considerazione del giudice in merito alla sussistenza dell’illecito anche in caso di omessa somministrazione dei farmaci sarebbe una considerazione meramente aggiuntiva, ma trascura il fatto che la stessa autorità sanitaria, come si desume dallo svolgimento del processo, aveva ammesso che i farmaci non erano stati utilizzati.
Non potendosi affermare (considerata anche in assenza di contestazione nella fase di merito) l’utilizzo dei farmaci (costituente il presupposto per l’applicazione della sanzione de qua), per il principio di tassatività (L. n. 689 del 1981, art. 1:
“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati”) che regola la materia delle sanzioni amministrative, si deve concludere che la sanzione è stata applicata in un caso non considerato dalla legge.
Infatti la norma (art. 33, comma 1) erroneamente applicata, mentre impone di annotare l’inizio e la fine del trattamento farmacologico (evidentemente anche al fine di valutare fino a quando possono rinvenirsi tracce dei farmaci nell’animale), non impone anche di annotare l’omessa somministrazione, nè di far coincidere la fine del trattamento con la decisione di non somministrare il farmaco (annotazione che sarebbe addirittura fuorviante perchè lascerebbe intendere che l’animale ha assunto farmaci che in realtà non ha assunto).
In conclusione deve affermarsi che per il principio di tassatività e determinatezza dell’illecito amministrativo non è equiparabile alla omessa registrazione della data di inizio e di fine trattamento, sanzionata dal D.Lgs. n. 119 del 1992, art. 33, comma 1, lett. f) e art. 38, comma 9 l’omessa annotazione della mancata somministrazione.
Pertanto la sentenza impugnata, in accoglimento di questo motivo di censura, deve essere cassata con annullamento dell’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, restando assorbito nell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso il terzo motivo, relativo alla competenza della Polizia Tributaria per l’accertamento della violazione e alla debenza delle spese del procedimento amministrativo e restando altresì assorbito nell’accoglimento del ricorso principale il ricorso incidentale che aveva quale suo presupposto l’esistenza delle violazioni, invece accertate insussistenti.
Avuto riguardo alle peculiarità del fatto e considerato il buon comportamento processuale della USL che ha ammesso, nei giudizio di merito, la mancata utilizzazione delle due ricette, possono compensarsi le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Cassazione, riuniti i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata, assorbito l’incidentale; compensa le spese dell’intero giudizio.

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