Tribunale Cuneo, sentenza n. 239 del 3 giugno 2013 (riferimenti normativi: art. 5 lett. a) l. 283/1962, artt. 3 e 32 d.lgs. 158/2006)
La macellazione di un bovino con residui non naturali di prednisolone integra i reati di cui all’art. 5, lett. b, l. 283/1962 e artt. 3 e 32 d.lgs. 158/2006.
L’astratta insufficienza del Piano di autocontrollo non esclude la mancanza di colpa per la detenzione di bovino con residui non naturali di prednisolone qualora le prassi operative dell’autocontrollo fossero sostanzialmente approvate dal veterinario ufficiale.
Rimaniamo sui bovini per un caso in cui veniva rinviato a giudizio il titolare di un macello presso il quale erano stati macellati 36 bovini provenienti dalla Spagna, di cui uno veniva trovato positivo per residui di prednisolone a seguito del prelievo di campioni di fegato su quattro esemplari. Il fatto veniva ascritto alla violazione dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962 e al combinato disposto degli artt. 3 e 32, d.lgs. 148/2006.
Il prednisolone è un cortisonico, prescrivibile legittimamente come farmaco veterinario, ma talora utilizzato in maniera illecita con scopo anabolizzante. A seguito di perizia veniva escluso che il quantitativo rinvenuto potesse essere di produzione endogena, determinata dallo stress patito dall’animale. Era, quindi, certa la somministrazione della sostanza.
L’art. 14 del d.lgs. 158/2006 prevede che il macellatore debba adottare specifici Piani di autocontrollo al fine di accertare, tra l’altro, che gli animali da macellare non contengano residui vietati. Una circolare ministeriale del 2000 non richiede un “sistematico” campionamento, quanto piuttosto una accurata valutazione dell’affidabilità del fornitore e delle caratteristiche dell’animale.
L’istruttoria dibattimentale permetteva di ricostruire che la somministrazione della sostanza non era avvenuta ad opera dell’imputato, in quanto la macellazione aveva immediatamente seguito l’importazione dall’estero. Risultava, altresì, che l’imputato eseguiva circa 1 campione su ogni 1.000 animali macellati di provenienza nazionale, mentre il campionamento su animali di provenienza estera era più raro, anche in ragione del più limitato quantitativo.
Il giudice rilevava che in linea generale i controlli interni al macello erano insufficienti in relazione ai prelievi su animali di origine estera, tanto più in quanto il fornitore spagnolo non era conosciuto dall’imputato. Ciò nonostante, il giudice ha osservato che la prassi operativa adottata riguardo ai prelievi per l’autocontrollo era stata sostanzialmente validata dal veterinario ufficiale. Inoltre, l’irregolarità riguardava solo un animale sui 36 importati (in realtà i campioni erano solo 4). Ciò non permetteva di muovere un sicuro rimprovero di negligenza al macellatore, che è stato perciò assolto sotto il profilo soggettivo.
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Farmaci veterinari, residui nelle carni e responsabilita’
Tribunale Cuneo, sentenza n. 239 del 3 giugno 2013 (riferimenti normativi: art. 5 lett. a) l. 283/1962, artt. 3 e 32 d.lgs. 158/2006)
La macellazione di un bovino con residui non naturali di prednisolone integra i reati di cui all’art. 5, lett. b, l. 283/1962 e artt. 3 e 32 d.lgs. 158/2006.
L’astratta insufficienza del Piano di autocontrollo non esclude la mancanza di colpa per la detenzione di bovino con residui non naturali di prednisolone qualora le prassi operative dell’autocontrollo fossero sostanzialmente approvate dal veterinario ufficiale.
Rimaniamo sui bovini per un caso in cui veniva rinviato a giudizio il titolare di un macello presso il quale erano stati macellati 36 bovini provenienti dalla Spagna, di cui uno veniva trovato positivo per residui di prednisolone a seguito del prelievo di campioni di fegato su quattro esemplari. Il fatto veniva ascritto alla violazione dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962 e al combinato disposto degli artt. 3 e 32, d.lgs. 148/2006.
Il prednisolone è un cortisonico, prescrivibile legittimamente come farmaco veterinario, ma talora utilizzato in maniera illecita con scopo anabolizzante. A seguito di perizia veniva escluso che il quantitativo rinvenuto potesse essere di produzione endogena, determinata dallo stress patito dall’animale. Era, quindi, certa la somministrazione della sostanza.
L’art. 14 del d.lgs. 158/2006 prevede che il macellatore debba adottare specifici Piani di autocontrollo al fine di accertare, tra l’altro, che gli animali da macellare non contengano residui vietati. Una circolare ministeriale del 2000 non richiede un “sistematico” campionamento, quanto piuttosto una accurata valutazione dell’affidabilità del fornitore e delle caratteristiche dell’animale.
L’istruttoria dibattimentale permetteva di ricostruire che la somministrazione della sostanza non era avvenuta ad opera dell’imputato, in quanto la macellazione aveva immediatamente seguito l’importazione dall’estero. Risultava, altresì, che l’imputato eseguiva circa 1 campione su ogni 1.000 animali macellati di provenienza nazionale, mentre il campionamento su animali di provenienza estera era più raro, anche in ragione del più limitato quantitativo.
Il giudice rilevava che in linea generale i controlli interni al macello erano insufficienti in relazione ai prelievi su animali di origine estera, tanto più in quanto il fornitore spagnolo non era conosciuto dall’imputato. Ciò nonostante, il giudice ha osservato che la prassi operativa adottata riguardo ai prelievi per l’autocontrollo era stata sostanzialmente validata dal veterinario ufficiale. Inoltre, l’irregolarità riguardava solo un animale sui 36 importati (in realtà i campioni erano solo 4). Ciò non permetteva di muovere un sicuro rimprovero di negligenza al macellatore, che è stato perciò assolto sotto il profilo soggettivo.
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