In tema di frode nell’esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l’obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni; in difetto si configura il reato di cui all’articolo 515 del codice penale sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino.
Uno dei temi più delicati nel giudizio di responsabilità è quello di individuare correttamente il soggetto a cui ascrivere il reato contestato.
In molti casi tale operazione si presenta semplice, in particolare quando l’accertamento riguardi piccoli esercizi commerciali. In tal caso, il titolare – specialmente quando ne sia l’effettivo gestore – è colui al quale fa capo l’attività intera e la sua concreta operatività. La prospettiva di regola non cambia quando questi si avvalga di uno o più dipendenti: anche in questi casi costoro applicano le istruzioni ricevute quanto al comportamento di vendita. Se in una salumeria di prossimità un addetto al banco consegna, per esempio, del prosciutto comune al cliente che abbia chiesto del prosciutto Dop, vi potrà essere stato un errore, ma più facilmente la condotta dell’operatore sarà conseguenza delle istruzioni ricevute dal titolare, per esempio di non mancare mai la vendita anche quando il prodotto richiesto sia esaurito, sostituendolo con altro simile, ma di qualità inferiore.
Le cose si complicano alquanto nelle realtà aziendali di medie o grandi dimensioni, in cui l’amministratore delegato o il dirigente può non avere il pieno controllo sull’operato dei subordinati, in ipotesi in gran numero. Ora, dal momento che in penale è esclusa la responsabilità oggettiva, ossia senza né dolo né colpa, occorre dimostrare che la condotta dell’addetto è in realtà imputabile agli organi apicali. D’altra parte, ciò non può avvenire soltanto sulla base della posizione di vertice che si riveste all’interno dell’organizzazione aziendale, ma deve fondarsi su elementi di fatto che permettano di spostare o estendere la responsabilità all’organo di vertice. Ciò è più semplice nei reati colposi, meno in quelli dolosi (come la frode in commercio). Nondimeno, anche in questi casi vi sono situazioni di fatto che permettono di attribuire la responsabilità all’organo apicale. È appunto il caso di cui alla sentenza in commento.
L’amministratore delegato responsabile di logistica e produzione di un’azienda mangimistica fu condannato in concorso con altri per il reato di cui agli articoli 110 e 515 del codice penale per la vendita di un prodotto non biologico in contrasto con quanto era dichiarato in etichetta.
La difesa obiettava che la condanna era intervenuta sulla sola base del ruolo di amministratore, cioè per una responsabilità di posizione estranea al giudizio penale. L’argomento era mal riposto, ma nient’affatto peregrino. Infatti, capita che l’organo accertatore indichi come indagato nella notizia di reato per il reato alimentare l’amministratore, anche quando si tratta di società di grandi dimensioni e senza valutare le circostanze concrete del fatto, a cominciare dalla specifica irregolarità riscontrata. Per esempio, se in un supermercato appartenente a un gruppo multinazionale si accerti il mancato rispetto delle temperature prescritte degli alimenti contenuti in un banco frigo, è fuor di luogo imputare il fatto a un amministratore, che magari vive e opera a migliaia di chilometri di distanza; e ciò perché la condotta è puntiforme, attribuibile soltanto al personale dell’unità locale di vendita o al massimo al direttore del reparto e/o del supermercato, tanto più quando l’attività sia gestita in franchising. Diverso sarebbe, però, se la violazione di temperatura non fosse semplicemente causata da un comportamento disattento o imperito degli addetti, ma dalla dotazione di frigoriferi vetusti o comunque inidonei o da un sistema di controllo – o più in generale di gestione del rischio – malamente pianificato o addirittura inesistente. Qui la responsabilità ben potrebbe risalire la catena dell’organigramma fino ai vertici.
Nel nostro caso la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della condanna perché fondata non in via automatica sulla posizione dell’imputato, ma sulle specifiche circostanze dell’accaduto. Intanto, qui siamo in presenza di un’azienda di produzione, dove la “ricetta” del prodotto viene stabilita dall’organo che assomma i poteri decisionali, al massimo condivisa con la dirigenza tecnica.
Più in particolare, si era accertato che il cruschello cosiddetto “biologico”, di cui era vantata in etichetta la presenza, in realtà era assente. Anzi, tale ingrediente non si trovava nella disponibilità della società venditrice e non ve n’era traccia nella documentazione commerciale nel biennio precedente. Appariva poi indiziante di precostituita malafede anche la riluttanza nell’esibire all’organo di controllo la documentazione di acquisto dell’ingrediente non biologico rinvenuto, la presenza di residui di fitofarmaci non consentiti e l’indicazione in etichetta di ingredienti in quantità diverse da quelle dichiarate e di altri neppure dichiarati. Infine, ma si tratta di per sé di circostanza più ad colorandum che probante, l’imputato era stata coinvolto in una vicenda similare appena pochi giorni prima. In conclusione, nessun altro che l’imputato, che era responsabile della produzione e non aveva conferito deleghe a terzi, poteva logicamente avere deciso la composizione del prodotto e la sua etichettatura fraudolenta.
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Falso mangime bio, condannato il responsabile della produzione
Cassazione penale, sentenza n. 27190 del 14 luglio 2022 (udienza del 23 marzo 2022 – riferimenti normativi: articolo 515 del codice penale)
In tema di frode nell’esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l’obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni; in difetto si configura il reato di cui all’articolo 515 del codice penale sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino.
Uno dei temi più delicati nel giudizio di responsabilità è quello di individuare correttamente il soggetto a cui ascrivere il reato contestato.
In molti casi tale operazione si presenta semplice, in particolare quando l’accertamento riguardi piccoli esercizi commerciali. In tal caso, il titolare – specialmente quando ne sia l’effettivo gestore – è colui al quale fa capo l’attività intera e la sua concreta operatività. La prospettiva di regola non cambia quando questi si avvalga di uno o più dipendenti: anche in questi casi costoro applicano le istruzioni ricevute quanto al comportamento di vendita. Se in una salumeria di prossimità un addetto al banco consegna, per esempio, del prosciutto comune al cliente che abbia chiesto del prosciutto Dop, vi potrà essere stato un errore, ma più facilmente la condotta dell’operatore sarà conseguenza delle istruzioni ricevute dal titolare, per esempio di non mancare mai la vendita anche quando il prodotto richiesto sia esaurito, sostituendolo con altro simile, ma di qualità inferiore.
Le cose si complicano alquanto nelle realtà aziendali di medie o grandi dimensioni, in cui l’amministratore delegato o il dirigente può non avere il pieno controllo sull’operato dei subordinati, in ipotesi in gran numero. Ora, dal momento che in penale è esclusa la responsabilità oggettiva, ossia senza né dolo né colpa, occorre dimostrare che la condotta dell’addetto è in realtà imputabile agli organi apicali. D’altra parte, ciò non può avvenire soltanto sulla base della posizione di vertice che si riveste all’interno dell’organizzazione aziendale, ma deve fondarsi su elementi di fatto che permettano di spostare o estendere la responsabilità all’organo di vertice. Ciò è più semplice nei reati colposi, meno in quelli dolosi (come la frode in commercio). Nondimeno, anche in questi casi vi sono situazioni di fatto che permettono di attribuire la responsabilità all’organo apicale. È appunto il caso di cui alla sentenza in commento.
L’amministratore delegato responsabile di logistica e produzione di un’azienda mangimistica fu condannato in concorso con altri per il reato di cui agli articoli 110 e 515 del codice penale per la vendita di un prodotto non biologico in contrasto con quanto era dichiarato in etichetta.
La difesa obiettava che la condanna era intervenuta sulla sola base del ruolo di amministratore, cioè per una responsabilità di posizione estranea al giudizio penale. L’argomento era mal riposto, ma nient’affatto peregrino. Infatti, capita che l’organo accertatore indichi come indagato nella notizia di reato per il reato alimentare l’amministratore, anche quando si tratta di società di grandi dimensioni e senza valutare le circostanze concrete del fatto, a cominciare dalla specifica irregolarità riscontrata. Per esempio, se in un supermercato appartenente a un gruppo multinazionale si accerti il mancato rispetto delle temperature prescritte degli alimenti contenuti in un banco frigo, è fuor di luogo imputare il fatto a un amministratore, che magari vive e opera a migliaia di chilometri di distanza; e ciò perché la condotta è puntiforme, attribuibile soltanto al personale dell’unità locale di vendita o al massimo al direttore del reparto e/o del supermercato, tanto più quando l’attività sia gestita in franchising. Diverso sarebbe, però, se la violazione di temperatura non fosse semplicemente causata da un comportamento disattento o imperito degli addetti, ma dalla dotazione di frigoriferi vetusti o comunque inidonei o da un sistema di controllo – o più in generale di gestione del rischio – malamente pianificato o addirittura inesistente. Qui la responsabilità ben potrebbe risalire la catena dell’organigramma fino ai vertici.
Nel nostro caso la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della condanna perché fondata non in via automatica sulla posizione dell’imputato, ma sulle specifiche circostanze dell’accaduto. Intanto, qui siamo in presenza di un’azienda di produzione, dove la “ricetta” del prodotto viene stabilita dall’organo che assomma i poteri decisionali, al massimo condivisa con la dirigenza tecnica.
Più in particolare, si era accertato che il cruschello cosiddetto “biologico”, di cui era vantata in etichetta la presenza, in realtà era assente. Anzi, tale ingrediente non si trovava nella disponibilità della società venditrice e non ve n’era traccia nella documentazione commerciale nel biennio precedente. Appariva poi indiziante di precostituita malafede anche la riluttanza nell’esibire all’organo di controllo la documentazione di acquisto dell’ingrediente non biologico rinvenuto, la presenza di residui di fitofarmaci non consentiti e l’indicazione in etichetta di ingredienti in quantità diverse da quelle dichiarate e di altri neppure dichiarati. Infine, ma si tratta di per sé di circostanza più ad colorandum che probante, l’imputato era stata coinvolto in una vicenda similare appena pochi giorni prima. In conclusione, nessun altro che l’imputato, che era responsabile della produzione e non aveva conferito deleghe a terzi, poteva logicamente avere deciso la composizione del prodotto e la sua etichettatura fraudolenta.
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