Il reato di cui all’art 515 cod pen ha carattere sussidiario
ed e un delitto contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a
differenza di quello di cui all’art 474, che e un delitto contro la fede
pubblica, incorre quando vengono posti in vendita o altrimenti messi in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni
distintivi mendaci, i quali, pur non essendo contraffatti o alterati, possono
indurre in errore gli acquirenti sull’origine, la provenienza e la qualita del
prodotto. Nel caso del delitto di cui all’art 515, trattandosi di un reato di
pericolo, diretto alla tutela dello ordine economico, e sufficiente che vi sia
la possibilita di confusione fra marchi o segni distintivi anche con un esame
frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale e quello compiuto
dal compratore di media diligenza; mentre per la sussistenza del reato di cui
all’art 474 cod pen, si richiede che le caratteristiche dei marchi o segni
distintivi veri e di quelli contraffatti o alterati esame talmente simili da
rendere necessario un attento e approfondito esame dei medesimi per accertare
l’autenticita o la falsita.
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Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
Cassazione penale, sentenza n. 3911 dell’8 aprile 1975 (udienza del 10 dicembre 1974 – riferimenti normativi: articoli 474 e 515 del codice penale)
Il reato di cui all’art 515 cod pen ha carattere sussidiario
ed e un delitto contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a
differenza di quello di cui all’art 474, che e un delitto contro la fede
pubblica, incorre quando vengono posti in vendita o altrimenti messi in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni
distintivi mendaci, i quali, pur non essendo contraffatti o alterati, possono
indurre in errore gli acquirenti sull’origine, la provenienza e la qualita del
prodotto. Nel caso del delitto di cui all’art 515, trattandosi di un reato di
pericolo, diretto alla tutela dello ordine economico, e sufficiente che vi sia
la possibilita di confusione fra marchi o segni distintivi anche con un esame
frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale e quello compiuto
dal compratore di media diligenza; mentre per la sussistenza del reato di cui
all’art 474 cod pen, si richiede che le caratteristiche dei marchi o segni
distintivi veri e di quelli contraffatti o alterati esame talmente simili da
rendere necessario un attento e approfondito esame dei medesimi per accertare
l’autenticita o la falsita.
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