Etichette ingannevoli, colpevole anche il rivenditore

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Seconda, sentenza nel procedimento C-315/05 del 23 novembre 2006

Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20
marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso
che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa
nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito
in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere
consegnata come tale, ai sensi dell’art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un
operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile
di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità,
derivante dall’inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal
produttore sull’etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una
sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di
semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui
consegnato da detto produttore.

A seguito di controllo su di una bevanda
alcolica prodotta in Germania, effettuato presso un esercizio commerciale di una
importante catena distributiva, veniva accertato uno scostamento del titolo
alcolometrico superiore ai limiti di tolleranza dello 0,3% fissati dall’art. 12,
D.Lgs. 109/1992, rispetto a quanto dichiarato in etichetta. Per l’effetto il
direttore generale del Comune ove era stata accertata l’infrazione comminava
alla società una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 18 del decreto sulla
etichettatura dei prodotti alimentari.
La società si opponeva al
provvedimento davanti al giudice di pace territorialmente competente, eccependo
che non poteva essere addebitato al mero distributore di un prodotto
confezionato la irregolarità della etichettatura, in primo luogo perché questi
non è in grado di conoscerne l’esattezza rispetto alla reale composizione del
prodotto e, in secondo luogo, perché comunque non potrebbe intervenire né nella
fabbricazione del prodotto né sulla etichettatura che lo accompagna.
Di
fronte a tale delicata problematica il giudice adito ha sollevato questione
pregiudiziale davanti alla Corte europea sulla interpretazione della normativa
comunitaria, ritenendo di non poter decidere in assenza della richiesta
chiarificazione. In particolare, il giudice ha domandato se gli artt. 2, 3 e 12
della direttiva 2000/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una
normativa di uno Stato membro, come quella oggetto di controversia, che prevede
la possibilità per un operatore di uno Stato membro – che distribuisce una
bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale e prodotta da un
operatore stabilito in un altro Stato membro -, di essere considerato
responsabile di una violazione di detta normativa, derivante dall’inesattezza
del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull’etichetta, e di
subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre egli si
limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale
prodotto così come a lui viene consegnato dal fabbricante.
I giudici
comunitari hanno cominciato con l’illustrare in dettaglio la normativa nazionale
e quella sovranazionale che trattano la materia, ricordando, tra l’altro, come
il limite di tolleranza fissato dalla legge italiana è mutuato dalla disciplina
comunitaria di cui alla direttiva 87/250. Ma il punto, ovviamente, era ben
altro: può la legge nazionale, senza porsi in contrasto con la direttiva
2000/13, prevedere una responsabilità, sanzionata amministrativamente, del
semplice rivenditore?
La leva argomentativa che permette alla Corte di
pervenire alla risposta positiva al quesito fa perno sulla circostanza che, come
sottolineato nella sentenza, la direttiva comunitaria non indica espressamente
quale sia il soggetto responsabile della etichettatura:

“Pertanto, non
risulta dalla formulazione degli artt. 2, 3 e 12 né del resto da quella di altre
disposizioni della direttiva 2000/13 che, in forza di detta direttiva, il
controverso obbligo in materia di etichettatura sia, come sostiene la […],
imposto esclusivamente al produttore di tali bevande alcoliche o che tale
direttiva escluda che il distributore sia considerato responsabile in caso di
violazione di questo stesso obbligo […]. Orbene, da un esame sistematico degli
artt. 2, 3 e 12 della direttiva 2000/13, del contesto in cui essi si collocano
nonché degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, risulta una serie
sufficiente di indizi concordanti che consentono di giungere alla conclusione
che la direttiva stessa non osta ad una normativa nazionale, come quella
controversa nella causa principale, ai sensi della quale un distributore può
essere considerato responsabile di una violazione dell’obbligo in materia di
etichettatura imposto da dette disposizioni”.

Si aggiunge che vi sono,
al contrario, alcune disposizioni che impongono determinati obblighi
relativamente alla etichettatura proprio ai distributori. Inoltre, si ricorda
che sotto il vigore della precedente direttiva 79/112/CEE, sul punto identica a
quella attuale, in precedenti decisioni della Corte era già stato evidenziato
che la etichettatura ha tra l’altro la funzione di rendere facilmente
identificabili per il consumatore

“i responsabili del prodotto, tra i
quali, oltre ai produttori e ai condizionatori, si trovano anche i venditori”.

Viene, inoltre, osservato che tale promiscuità di posizioni di garanzia
tra i vari operatori che intervengono sul prodotto è ribadita dalla normativa
nazionale, che per l’appunto attribuisce obblighi agli stessi distributori.
Così, per esempio, ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.Lgs. 109/1992:

“Nel
caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti,
sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello
stabilimento deve essere completata dall’indirizzo ovvero, in mancanza, da una
indicazione che ne agevoli la localizzazione”.

O, ancora, per l’art. 13
del decreto il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore o anche
dal primo venditore stabilito nella comunità, che lo appongono “sotto la propria
responsabilità”.
Questi dati normativi depongono nel senso che il
distributore, almeno per specifici aspetti, non è soggetto estraneo agli
obblighi relativi alla etichettatura del prodotto, quantunque fabbricato da
altri. D’altronde, non sembra dubbio che anche il distributore possa essere
chiamato a rispondere delle violazioni di etichettatura che rendano all’evidenza
non regolare il prodotto dal suddetto punto di vista. Non si vede perché anche
questi non debba rispondere della omissione di indicazioni obbligatorie che
l’etichetta debba contenere e che invece difettino, quantunque all’origine per
negligenza del fabbricante. In questi casi il prodotto è, per questi aspetti,
palesemente commercializzato in violazione di legge e in una maniera di cui il
rivenditore può e deve rendersi conto. Ne fa fede la giurisprudenza relativa
all’art. 13, L. 283/1962 (etichettatura ingannevole), di cui si riteneva potesse
rendersi responsabile lo stesso rivenditore, non “coperto” dall’esonero di
responsabilità di cui all’art. 19 della stessa legge allorché la ingannevolezza
della etichetta fosse riconoscibile.
E, infatti, l’art. 19, L. 283/1962
esclude la diretta responsabilità del mero rivenditore di prodotti confezionati
a condizione che il vizio riguardi aspetti intrinseci dello stesso; il che,
dunque, non vale per i vizi estrinseci. È qui, semmai, che nasce il problema,
anche per la vicenda in commento. Nel caso di specie, infatti, non era questione
di un vizio palese della etichettatura, ma di un vizio occulto, derivante dalla
difformità tra quanto dichiarato in etichetta e la reale composizione del
prodotto. Come può, allora, il distributore rendersi conto di una simile
irregolarità? Certo può farlo con appropriate analisi a campione. Ma è tenuto a
verificare la veridicità della etichettatura con ogni mezzo possibile e idoneo?

Da ultimo segnaliamo che la Corte cita a ulteriore sostegno della propria
conclusione sulla ammissibilità del riconoscimento di responsabilità del
distributore il Reg. Ce 178/2002 (pur precisando che non era applicabile al caso
per ragioni temporali). In particolare, si fa notare che l’art. 17 attribuisce a
tutti gli operatori alimentari, ciascuno nel proprio ambito, il rispetto degli
obblighi fissati dalla legislazione alimentare. In proposito, si potrebbe forse
sollevare qualche dubbio sulla pertinenza, anche solo di principio, del richiamo
al Reg. Ce 178/2002. Ciò perché esso è dedicato ai profili di sicurezza
alimentare, che sono aspetto diverso rispetto a quello della etichettatura. In
questo senso potrebbe deporre la circostanza che la giurisprudenza, anche
costituzionale, ha sottolineato il profilo eminentemente commerciale delle norme
sulla etichettatura.
È vero che l’art. 14, Reg. Ce 178/2002, annovera anche
l’etichettatura tra i profili rilevanti per la sicurezza alimentare, ma nei
limiti in cui essa possa determinare riflessi negativi sulla salute (ad esempio,
mancata indicazione di allergeni), dovendo essere confermato che le questioni di
etichettatura hanno normalmente un ambito diverso. 

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