Il principio della non esigibilità di una condotta diretta ad accertare la
conformità intrinseca dell’alimento alle prescrizioni di legge da parte del
commerciante, allorché si tratti di alimenti integri in confezioni originali,
presuppone che il commerciante abbia effettuato tutti i controlli necessari per
accertare che il produttore abbia garantito la conformità intrinseca degli
alimenti confezionati e cioè che le etichette apposte sul prodotto riportino
tutte le indicazioni richieste dalla legge.
La sentenza ritorna su
un tema ben noto – quello dell’esonero da responsabilità penale per il mero
rivenditore di prodotti confezionati, ai sensi dell’art. 19 L. 283/1962 -, ma lo
fa in una maniera che si presta particolarmente al commento, poiché fa
affermazioni di principio che, se non adeguatamente inquadrate nel caso
concreto, rischierebbero di essere fuorvianti.
Un commerciante di molluschi
eduli (vongole) era stato condannato alla (mite) pena di 400 euro di ammenda ai
sensi dell’art. 5, lett. c), L. 283/1962 (superamento delle cariche microbiche
consentite) per avere messo in vendita il prodotto, confezionato, risultato alle
analisi di laboratorio contaminato da E. coli e coliformi fecali. La
particolarità della vicenda stava nel fatto – di dirimente importanza, come
vedremo – che l’etichetta non riportava la data di confezionamento.
Nel
ricorso per cassazione la difesa articolava una serie di argomentazioni che
volevano condurre alla assoluzione dell’imputato. La principale, e la più
pertinente, era che, trattandosi di prodotto confezionato, colui che si limitava
a commercializzarlo doveva andare esente da pena per effetto della causa di
esclusione della punibilità di cui all’art. 19, L. 283/1962.
Il richiamo è
senz’altro a fuoco, in quanto effettivamente la norma in questione scagiona il
rivenditore per i vizi intrinseci del prodotto di cui egli, in quanto si tratta
di prodotto contenuto in confezioni originali integre, non può rendersi conto.
Né, secondo il legislatore, sarebbe congruo e proficuo imporgli alcun controllo
specifico, che si risolverebbe inevitabilmente in una manomissione della
confezione ermetica, la cui funzione è proprio quella di garantire la sicurezza
dell’alimento da contaminazioni esterne.
Ben diversa è l’estensione di
responsabilità anche al commerciante nel caso di prodotti sfusi. Su questo
punto, la giurisprudenza è consolidata nella affermazione di principio che il
rivenditore deve contribuire ad assicurare al consumatore la salubrità e
conformità del prodotto, anche attraverso l’obbligo di analisi di laboratorio,
almeno a campione. Il principio, sempre riaffermato, si stempera eccezionalmente
nella deroga relativa ai prodotti sfusi altamente deperibili, per i quali si è
ritenuto impossibile qualsiasi intervento del commerciante, stante la necessità
di esitare prontamente la merce al consumo. Peraltro, in questo caso non sono
mancati i “distinguo” propiziati dalle differenze dei casi concreti. Così se
l’esonero può essere invocato per il venditore al minuto di pesce fresco o di
frutta dalla shelf-life brevissima (ad esempio, le fragole), diverso dovrebbe
essere il discorso nel caso del grossista, specie quando si abbia a che fare con
prodotti bensì deperibili in senso lato, ma non così tanto da non consentire uno
stoccaggio più lungo, anche per mezzo di refrigerazione (si pensi alle mele,
alle patate ecc.), e dunque la concreta opportunità di fare analizzare la merce
prima della sua messa in vendita.
Tornando al nostro caso, ciò che potrebbe
sorprendere di primo acchito, a una lettura frettolosa della sentenza, è la
pretesa che anche il rivenditore di prodotti confezionati sia tenuto a un
controllo di conformità sull’intrinseco del prodotto, conclusione che l’art. 19
citato esclude.
In realtà, le cose non stano esattamente in questo modo.
Infatti, è veramente peculiare la caratteristica (negativa) che ha inciso nella
vicenda, ossia il fatto che in etichetta non era riportata la data di
confezionamento del prodotto, di modo che non era neppure possibile accertarne
la (brevissima) scadenza.
A rigore, l’ipotesi potrebbe non rientrare tra le
cause che impediscono all’art. 19 di operare a beneficio del commerciante, in
quanto esse sono individuate nella consapevolezza da parte di questi della non
conformità del prodotto o nella circostanza di non essere più integra la
confezione. Ciò nonostante si deve riconoscere che se un prodotto alimentare è
così deperibile come lo sono i molluschi eduli – di modo che diventa essenziale
per il consumatore sapere qual è la sua scadenza, ma ciò non è possibile per un
difetto della etichetta, di cui però è inevitabilmente conscio il rivenditore -,
è coerente affermare che questi accetta il rischio della messa in vendita di un
alimento non più sanitariamente regolare e sicuro, il che lo costituisce in
colpa e gli merita l’applicazione dei rigori della legge.
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Etichettatura, le responsabilità del commerciante
Cassazione penale, sentenza n. 1371 dell’8 agosto 2006 (riferimenti normativi: artt. 5, 19, legge 283/1962)
Il principio della non esigibilità di una condotta diretta ad accertare la
conformità intrinseca dell’alimento alle prescrizioni di legge da parte del
commerciante, allorché si tratti di alimenti integri in confezioni originali,
presuppone che il commerciante abbia effettuato tutti i controlli necessari per
accertare che il produttore abbia garantito la conformità intrinseca degli
alimenti confezionati e cioè che le etichette apposte sul prodotto riportino
tutte le indicazioni richieste dalla legge.
La sentenza ritorna su
un tema ben noto – quello dell’esonero da responsabilità penale per il mero
rivenditore di prodotti confezionati, ai sensi dell’art. 19 L. 283/1962 -, ma lo
fa in una maniera che si presta particolarmente al commento, poiché fa
affermazioni di principio che, se non adeguatamente inquadrate nel caso
concreto, rischierebbero di essere fuorvianti.
Un commerciante di molluschi
eduli (vongole) era stato condannato alla (mite) pena di 400 euro di ammenda ai
sensi dell’art. 5, lett. c), L. 283/1962 (superamento delle cariche microbiche
consentite) per avere messo in vendita il prodotto, confezionato, risultato alle
analisi di laboratorio contaminato da E. coli e coliformi fecali. La
particolarità della vicenda stava nel fatto – di dirimente importanza, come
vedremo – che l’etichetta non riportava la data di confezionamento.
Nel
ricorso per cassazione la difesa articolava una serie di argomentazioni che
volevano condurre alla assoluzione dell’imputato. La principale, e la più
pertinente, era che, trattandosi di prodotto confezionato, colui che si limitava
a commercializzarlo doveva andare esente da pena per effetto della causa di
esclusione della punibilità di cui all’art. 19, L. 283/1962.
Il richiamo è
senz’altro a fuoco, in quanto effettivamente la norma in questione scagiona il
rivenditore per i vizi intrinseci del prodotto di cui egli, in quanto si tratta
di prodotto contenuto in confezioni originali integre, non può rendersi conto.
Né, secondo il legislatore, sarebbe congruo e proficuo imporgli alcun controllo
specifico, che si risolverebbe inevitabilmente in una manomissione della
confezione ermetica, la cui funzione è proprio quella di garantire la sicurezza
dell’alimento da contaminazioni esterne.
Ben diversa è l’estensione di
responsabilità anche al commerciante nel caso di prodotti sfusi. Su questo
punto, la giurisprudenza è consolidata nella affermazione di principio che il
rivenditore deve contribuire ad assicurare al consumatore la salubrità e
conformità del prodotto, anche attraverso l’obbligo di analisi di laboratorio,
almeno a campione. Il principio, sempre riaffermato, si stempera eccezionalmente
nella deroga relativa ai prodotti sfusi altamente deperibili, per i quali si è
ritenuto impossibile qualsiasi intervento del commerciante, stante la necessità
di esitare prontamente la merce al consumo. Peraltro, in questo caso non sono
mancati i “distinguo” propiziati dalle differenze dei casi concreti. Così se
l’esonero può essere invocato per il venditore al minuto di pesce fresco o di
frutta dalla shelf-life brevissima (ad esempio, le fragole), diverso dovrebbe
essere il discorso nel caso del grossista, specie quando si abbia a che fare con
prodotti bensì deperibili in senso lato, ma non così tanto da non consentire uno
stoccaggio più lungo, anche per mezzo di refrigerazione (si pensi alle mele,
alle patate ecc.), e dunque la concreta opportunità di fare analizzare la merce
prima della sua messa in vendita.
Tornando al nostro caso, ciò che potrebbe
sorprendere di primo acchito, a una lettura frettolosa della sentenza, è la
pretesa che anche il rivenditore di prodotti confezionati sia tenuto a un
controllo di conformità sull’intrinseco del prodotto, conclusione che l’art. 19
citato esclude.
In realtà, le cose non stano esattamente in questo modo.
Infatti, è veramente peculiare la caratteristica (negativa) che ha inciso nella
vicenda, ossia il fatto che in etichetta non era riportata la data di
confezionamento del prodotto, di modo che non era neppure possibile accertarne
la (brevissima) scadenza.
A rigore, l’ipotesi potrebbe non rientrare tra le
cause che impediscono all’art. 19 di operare a beneficio del commerciante, in
quanto esse sono individuate nella consapevolezza da parte di questi della non
conformità del prodotto o nella circostanza di non essere più integra la
confezione. Ciò nonostante si deve riconoscere che se un prodotto alimentare è
così deperibile come lo sono i molluschi eduli – di modo che diventa essenziale
per il consumatore sapere qual è la sua scadenza, ma ciò non è possibile per un
difetto della etichetta, di cui però è inevitabilmente conscio il rivenditore -,
è coerente affermare che questi accetta il rischio della messa in vendita di un
alimento non più sanitariamente regolare e sicuro, il che lo costituisce in
colpa e gli merita l’applicazione dei rigori della legge.
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