Uno Stato membro non può impedire, mediante un divieto generale e astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere all’obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti utilizzando denominazioni comuni o denominazioni descrittive dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria.
D’altra parte, l’indicazione, nelle immediate vicinanze della denominazione dell’alimento, di informazioni relative alla sostituzione di un componente o di un ingrediente è sufficiente a proteggere il consumatore dal rischio di essere indotto in errore.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata investita in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato francese che si era trovato a dover decidere sul ricorso presentato dall’associazione delle imprese attive sul mercato francese delle proteine vegetali contro un decreto governativo che vietava di designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali con denominazioni come “bistecca” o “salsiccia”, senza e persino con l’aggiunta di ulteriori indicazioni come “vegetale” o “di soia”.
L’articolata argomentazione parte dalla constatazione che il regolamento (UE) 1169/2011, che ha armonizzato la disciplina sull’etichettatura dei prodotti alimentari, prevede tre diversi tipi di denominazione: “denominazione legale”, “denominazione usuale” e “denominazione descrittiva”. Quando manca la prima, si passa alla seconda e, in mancanza di questa, alla terza.
La Corte osserva che non esiste alcuna disposizione del diritto dell’Unione che imponga l’utilizzo di talune denominazioni legali per i prodotti a base di proteine vegetali o che prescriva le denominazioni legali applicabili a prodotti per il solo fatto che essi sarebbero definiti come prodotti di origine animale. Pertanto, il decreto governativo impugnato non contiene una denominazione legale nel senso del regolamento, che debba essere rispettata. D’altra parte, lo Stato membro neppure può imporre ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali un divieto generalizzato di utilizzare denominazioni comuni o denominazioni descrittive.
Quanto al rischio di induzione in errore del consumatore al quale viene proposto un prodotto interamente vegetale con una denominazione che allude a prodotti carnei, esso è scongiurato dall’obbligo di apporre in etichetta una chiara e ben visibile indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente (allegato VI, parte A, punto 4 del regolamento (UE) 1169/2011).
La conclusione della Corte è nel senso che, data l’armonizzazione a livello eurounitario della protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall’uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, al legislatore nazionale è inibito di adottare misure che disciplinino o vietino l’uso di tali denominazioni.
Si aggiunge, peraltro, che l’autorità nazionale che ritenga che le modalità concrete con cui un alimento viene venduto o promosso inducano in errore il consumatore può avviare un procedimento contro l’operatore del settore alimentare interessato.
Proviamo a ribaltare il caso preso in esame dalla Corte UE sul piano di una eventuale frode commerciale.
Evidentemente, se la denominazione del prodotto di origine vegetale è da considerare legittima in assenza di un divieto espresso, anche se l’alimento viene presentato con una denominazione usualmente utilizzata per designare alimenti a base di carne, non dovrebbe esserci alcuna violazione punibile. Ma immaginiamo, invece, che quel divieto esistesse.
Occorre premettere, in linea generale, che il modo scorretto in cui viene presentato un prodotto alimentare anche con riguardo alle informazioni che lo accompagnano non sempre dà luogo al reato di cui agli articoli 515, 516 e 517 del Codice penale. Infatti, di volta in volta potrebbe piuttosto ravvisarsi soltanto una non conformità di etichettatura, sanzionabile in via amministrativa sulla scorta del decreto legislativo 231/2017.
I reati di frode hanno come connotato il fatto che la condotta commerciale tenuta è idonea a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche specifiche del prodotto. Pertanto, di regola se un alimento può apparire di primo acchito al consumatore cosa diversa da quanto è in realtà, ma è accompagnato dalla specificazione in etichetta della sua vera natura, non può esservi frode. Tuttavia, vi sono delle precisazioni da fare sul punto.
L’articolo 49, comma 4 della legge 350/2003 stabilisce che costituisce fallace indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera, con relativa sanzione penale ai sensi dell’articolo 517 del Codice penale; e ciò sebbene in linea di principio potrebbe non esservi di fatto alcuna ingannevolezza per il consumatore.
D’altra parte, non qualsiasi indicazione che sveli la reale natura del prodotto è di per sé idonea ad escludere una potenzialità di inganno. E, infatti, l’articolo 13 del regolamento (UE) 1169/2011 impone che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili». Tale per cui se ciò non avviene si incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 231/1017. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto sussistente una vera e propria frode. Come si vede, il confine tra illeciti penali e amministrativi in tema di indicazione dei prodotti può presentarsi di difficile definizione.
Home » Etichettatura di alimenti a base di proteine vegetali
Etichettatura di alimenti a base di proteine vegetali
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza nella causa C-438 del 4 ottobre 2024 (riferimenti normativi: articoli 7, 17 e 38 del regolamento (UE) 1169/2011)
Uno Stato membro non può impedire, mediante un divieto generale e astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere all’obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti utilizzando denominazioni comuni o denominazioni descrittive dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria.
D’altra parte, l’indicazione, nelle immediate vicinanze della denominazione dell’alimento, di informazioni relative alla sostituzione di un componente o di un ingrediente è sufficiente a proteggere il consumatore dal rischio di essere indotto in errore.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata investita in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato francese che si era trovato a dover decidere sul ricorso presentato dall’associazione delle imprese attive sul mercato francese delle proteine vegetali contro un decreto governativo che vietava di designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali con denominazioni come “bistecca” o “salsiccia”, senza e persino con l’aggiunta di ulteriori indicazioni come “vegetale” o “di soia”.
L’articolata argomentazione parte dalla constatazione che il regolamento (UE) 1169/2011, che ha armonizzato la disciplina sull’etichettatura dei prodotti alimentari, prevede tre diversi tipi di denominazione: “denominazione legale”, “denominazione usuale” e “denominazione descrittiva”. Quando manca la prima, si passa alla seconda e, in mancanza di questa, alla terza.
La Corte osserva che non esiste alcuna disposizione del diritto dell’Unione che imponga l’utilizzo di talune denominazioni legali per i prodotti a base di proteine vegetali o che prescriva le denominazioni legali applicabili a prodotti per il solo fatto che essi sarebbero definiti come prodotti di origine animale. Pertanto, il decreto governativo impugnato non contiene una denominazione legale nel senso del regolamento, che debba essere rispettata. D’altra parte, lo Stato membro neppure può imporre ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali un divieto generalizzato di utilizzare denominazioni comuni o denominazioni descrittive.
Quanto al rischio di induzione in errore del consumatore al quale viene proposto un prodotto interamente vegetale con una denominazione che allude a prodotti carnei, esso è scongiurato dall’obbligo di apporre in etichetta una chiara e ben visibile indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente (allegato VI, parte A, punto 4 del regolamento (UE) 1169/2011).
La conclusione della Corte è nel senso che, data l’armonizzazione a livello eurounitario della protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall’uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, al legislatore nazionale è inibito di adottare misure che disciplinino o vietino l’uso di tali denominazioni.
Si aggiunge, peraltro, che l’autorità nazionale che ritenga che le modalità concrete con cui un alimento viene venduto o promosso inducano in errore il consumatore può avviare un procedimento contro l’operatore del settore alimentare interessato.
Proviamo a ribaltare il caso preso in esame dalla Corte UE sul piano di una eventuale frode commerciale.
Evidentemente, se la denominazione del prodotto di origine vegetale è da considerare legittima in assenza di un divieto espresso, anche se l’alimento viene presentato con una denominazione usualmente utilizzata per designare alimenti a base di carne, non dovrebbe esserci alcuna violazione punibile. Ma immaginiamo, invece, che quel divieto esistesse.
Occorre premettere, in linea generale, che il modo scorretto in cui viene presentato un prodotto alimentare anche con riguardo alle informazioni che lo accompagnano non sempre dà luogo al reato di cui agli articoli 515, 516 e 517 del Codice penale. Infatti, di volta in volta potrebbe piuttosto ravvisarsi soltanto una non conformità di etichettatura, sanzionabile in via amministrativa sulla scorta del decreto legislativo 231/2017.
I reati di frode hanno come connotato il fatto che la condotta commerciale tenuta è idonea a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche specifiche del prodotto. Pertanto, di regola se un alimento può apparire di primo acchito al consumatore cosa diversa da quanto è in realtà, ma è accompagnato dalla specificazione in etichetta della sua vera natura, non può esservi frode. Tuttavia, vi sono delle precisazioni da fare sul punto.
L’articolo 49, comma 4 della legge 350/2003 stabilisce che costituisce fallace indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera, con relativa sanzione penale ai sensi dell’articolo 517 del Codice penale; e ciò sebbene in linea di principio potrebbe non esservi di fatto alcuna ingannevolezza per il consumatore.
D’altra parte, non qualsiasi indicazione che sveli la reale natura del prodotto è di per sé idonea ad escludere una potenzialità di inganno. E, infatti, l’articolo 13 del regolamento (UE) 1169/2011 impone che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili». Tale per cui se ciò non avviene si incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 231/1017. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto sussistente una vera e propria frode. Come si vede, il confine tra illeciti penali e amministrativi in tema di indicazione dei prodotti può presentarsi di difficile definizione.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’