È ingannevole l’etichettatura di un salume che allude alla provenienza del
prodotto da una Regione particolare, nota per la sua tradizione salumiera, ma
che è prodotto in realtà in altra Regione; e ciò anche se l’etichetta riporti
esattamente il luogo di effettiva produzione.
Si apprende dalla narrativa
della sentenza che la ditta FIORUCCI aveva immesso sul mercato un prodotto sotto
l’etichetta di ” Le specialità regionali – Salamella calabrese piccante”, che in
realtà non era originario della Regione Calabria, ma realizzato in stabilimenti
ubicati nel Lazio (come del resto specificato in etichetta).
Una cooperativa
calabrese, che associava alcuni produttori di prodotti tipici calabresi
registrati come Dop, aveva proposto ricorso all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) perché dichiarasse l’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario della FIORUCCI.
L’AGCM aveva archiviato la pratica,
sostenendo che la presentazione del prodotto non era tale da indurre i
consumatori a scambiarlo con analoghi prodotti di origine calabrese, anche in
ragione della chiara indicazione in etichetta del luogo effettivo di
produzione.
La cooperativa proponeva allora impugnazione avverso
l’archiviazione, investendo il tribunale amministrativo regionale.
Prima di
entrare nel merito della pronuncia del TAR, ricordiamo che il D.Lgs. 74/1992
disciplina la materia della pubblicità ingannevole (di qualsiasi tipo di
prodotto), definendola e predisponendo degli strumenti di carattere
amministrativo volti alla cessazione del messaggio ritenuto decettivo,
attraverso l’inibitoria dello stesso in via temporanea (nei casi di urgenza) o
definitiva. L’inottemperanza alla decisione che vieta l’ulteriore diffusione del
messaggio è sanzionata penalmente con l’arresto fino a tre mesi e con una pena
pecuniaria.
Ricordiamo ancora che la pubblicità ingannevole dei prodotti
alimentari rileva anche ai sensi del D.Lgs. 109/1992 sulla etichettatura. Nei
casi di vera e propria frode ricorrerà anche il reato di frode in commercio di
cui all’art. 515 cod. Pen.
Il TAR ha, in primo luogo, riconosciuto la
legittimazione della cooperativa ad agire in giudizio, in quanto concorrente
della FIORUCCI, e quindi legittimata ai sensi dell’art. 7, D.Lgs.
74/1992.
Nel merito della questione il giudice è partito dalla definizione di
pubblicità ingannevole, intesa come qualsiasi pubblicità che in qualunque modo
induca in errore o possa indurre in errore le persone a cui è diretta e che, a
causa del suo contenuto, possa pregiudicare il loro comportamento economico o
che leda o possa ledere un concorrente.
Come si vede il giudizio sulla
ingannevolezza della pubblicità deve essere condotto in via probabilistica. In
altri termini non deve essere dimostrata la effettiva lesione degli interessi
economici del pubblico o dei concorrenti, essendo sufficiente che tale lesione
possa verificarsi. Si tratta, quindi, di un giudizio prognostico che, come tale,
deve ipotizzare un effetto decettivo che può anche non manifestarsi
concretamente.
È anche da sottolineare la duplice tutela dei consumatori e
dei concorrenti. In effetti è tipico delle varie normative sulla lealtà
commerciale la doppia direzione della tutela. Così, proprio in materia di
denominazioni d’origine, le varie discipline specifiche mirano a proteggere
entrambi questi interessi. Del resto ciò avviene anche in campo penale, dove
l’art. 515 cod. Pen. – che pure è rivolto a tutelare innanzi tutto il singolo
consumatore – è inserito tra i reati contro l’economia pubblica.
Venendo, ora
al merito della vicenda, va subito anticipato che – giustamente – il TAR ha
accolto il ricorso della cooperativa e conseguentemente ha annullato
l’archiviazione della AGCM.
In primo luogo i giudici amministrativi hanno
fatto notare che il riferimento alla Regione Calabria era idoneo – anche per la
sua assoluta evidenziazione rispetto agli altri elementi grafici – a indurre gli
acquirenti a ritenere (falsamente) che il prodotto della FIORUCCI avesse le
medesime caratteristiche e qualità dei salumi (calabresi) che godono della
Dop.
Neppure la precisa indicazione del vero luogo di produzione poteva
escludere una simile suggestione, poiché proprio il Regolamento comunitario
2081/92 (art. 13) sulle denominazioni d’origine vieta qualsiasi usurpazione,
imitazione, o anche solo evocazione indebita dei prodotti registrati, anche se
la reale origine del prodotto è riportata in etichetta.
Questa conclusione,
al di là del preciso riferimento normativo, è in linea con la giurisprudenza,
che ha sempre evidenziato come l’ingannevolezza del messaggio dipenda dalla
complessiva suggestione impropria che l’etichettatura è in grado di esercitare,
anche se essa contenga altresì indicazioni che, astrattamente, dovrebbero
indirizzare correttamente le scelte dei consumatori, ma che in realtà soccombono
rispetto ad altri elementi equivoci di maggiore risonanza grafica o
evocativa.
Rimaneva da superare un’ultima obiezione avanzata dalla FIORUCCI,
secondo la quale un accoglimento del ricorso avrebbe pregiudicato il proprio
diritto di privativa industriale.
In proposito i giudici hanno esattamente
osservato che tale diritto non era leso in quanto il divieto di pubblicità nei
termini ritenuti decettivi non impediva certamente alla FIORUCCI di continuare a
produrre e commercializzare salumi simili a quelli protetti, senza però poter
pretendere di pubblicizzarli come aveva fatto.
Home » Etichettatura dei salumi
Etichettatura dei salumi
Tar Lazio, sentenza n. 6650 dell’8 settembre 2005 (riferimento normativo: art. 2, d.lgs.74/1992)
È ingannevole l’etichettatura di un salume che allude alla provenienza del
prodotto da una Regione particolare, nota per la sua tradizione salumiera, ma
che è prodotto in realtà in altra Regione; e ciò anche se l’etichetta riporti
esattamente il luogo di effettiva produzione.
Si apprende dalla narrativa
della sentenza che la ditta FIORUCCI aveva immesso sul mercato un prodotto sotto
l’etichetta di ” Le specialità regionali – Salamella calabrese piccante”, che in
realtà non era originario della Regione Calabria, ma realizzato in stabilimenti
ubicati nel Lazio (come del resto specificato in etichetta).
Una cooperativa
calabrese, che associava alcuni produttori di prodotti tipici calabresi
registrati come Dop, aveva proposto ricorso all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) perché dichiarasse l’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario della FIORUCCI.
L’AGCM aveva archiviato la pratica,
sostenendo che la presentazione del prodotto non era tale da indurre i
consumatori a scambiarlo con analoghi prodotti di origine calabrese, anche in
ragione della chiara indicazione in etichetta del luogo effettivo di
produzione.
La cooperativa proponeva allora impugnazione avverso
l’archiviazione, investendo il tribunale amministrativo regionale.
Prima di
entrare nel merito della pronuncia del TAR, ricordiamo che il D.Lgs. 74/1992
disciplina la materia della pubblicità ingannevole (di qualsiasi tipo di
prodotto), definendola e predisponendo degli strumenti di carattere
amministrativo volti alla cessazione del messaggio ritenuto decettivo,
attraverso l’inibitoria dello stesso in via temporanea (nei casi di urgenza) o
definitiva. L’inottemperanza alla decisione che vieta l’ulteriore diffusione del
messaggio è sanzionata penalmente con l’arresto fino a tre mesi e con una pena
pecuniaria.
Ricordiamo ancora che la pubblicità ingannevole dei prodotti
alimentari rileva anche ai sensi del D.Lgs. 109/1992 sulla etichettatura. Nei
casi di vera e propria frode ricorrerà anche il reato di frode in commercio di
cui all’art. 515 cod. Pen.
Il TAR ha, in primo luogo, riconosciuto la
legittimazione della cooperativa ad agire in giudizio, in quanto concorrente
della FIORUCCI, e quindi legittimata ai sensi dell’art. 7, D.Lgs.
74/1992.
Nel merito della questione il giudice è partito dalla definizione di
pubblicità ingannevole, intesa come qualsiasi pubblicità che in qualunque modo
induca in errore o possa indurre in errore le persone a cui è diretta e che, a
causa del suo contenuto, possa pregiudicare il loro comportamento economico o
che leda o possa ledere un concorrente.
Come si vede il giudizio sulla
ingannevolezza della pubblicità deve essere condotto in via probabilistica. In
altri termini non deve essere dimostrata la effettiva lesione degli interessi
economici del pubblico o dei concorrenti, essendo sufficiente che tale lesione
possa verificarsi. Si tratta, quindi, di un giudizio prognostico che, come tale,
deve ipotizzare un effetto decettivo che può anche non manifestarsi
concretamente.
È anche da sottolineare la duplice tutela dei consumatori e
dei concorrenti. In effetti è tipico delle varie normative sulla lealtà
commerciale la doppia direzione della tutela. Così, proprio in materia di
denominazioni d’origine, le varie discipline specifiche mirano a proteggere
entrambi questi interessi. Del resto ciò avviene anche in campo penale, dove
l’art. 515 cod. Pen. – che pure è rivolto a tutelare innanzi tutto il singolo
consumatore – è inserito tra i reati contro l’economia pubblica.
Venendo, ora
al merito della vicenda, va subito anticipato che – giustamente – il TAR ha
accolto il ricorso della cooperativa e conseguentemente ha annullato
l’archiviazione della AGCM.
In primo luogo i giudici amministrativi hanno
fatto notare che il riferimento alla Regione Calabria era idoneo – anche per la
sua assoluta evidenziazione rispetto agli altri elementi grafici – a indurre gli
acquirenti a ritenere (falsamente) che il prodotto della FIORUCCI avesse le
medesime caratteristiche e qualità dei salumi (calabresi) che godono della
Dop.
Neppure la precisa indicazione del vero luogo di produzione poteva
escludere una simile suggestione, poiché proprio il Regolamento comunitario
2081/92 (art. 13) sulle denominazioni d’origine vieta qualsiasi usurpazione,
imitazione, o anche solo evocazione indebita dei prodotti registrati, anche se
la reale origine del prodotto è riportata in etichetta.
Questa conclusione,
al di là del preciso riferimento normativo, è in linea con la giurisprudenza,
che ha sempre evidenziato come l’ingannevolezza del messaggio dipenda dalla
complessiva suggestione impropria che l’etichettatura è in grado di esercitare,
anche se essa contenga altresì indicazioni che, astrattamente, dovrebbero
indirizzare correttamente le scelte dei consumatori, ma che in realtà soccombono
rispetto ad altri elementi equivoci di maggiore risonanza grafica o
evocativa.
Rimaneva da superare un’ultima obiezione avanzata dalla FIORUCCI,
secondo la quale un accoglimento del ricorso avrebbe pregiudicato il proprio
diritto di privativa industriale.
In proposito i giudici hanno esattamente
osservato che tale diritto non era leso in quanto il divieto di pubblicità nei
termini ritenuti decettivi non impediva certamente alla FIORUCCI di continuare a
produrre e commercializzare salumi simili a quelli protetti, senza però poter
pretendere di pubblicizzarli come aveva fatto.
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