Etichettatura carente, sanzioni per il ristoratore

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Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 1555 del 21 gennaio 2009 (riferimenti normativi: artt. 3, 16, 17, d.lgs. 109/1992)

La sanzione amministrativa prevista dall’art. 18 del d.lgs. 109/1992 in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari, in relazione all’art. 3 dello
stesso decreto, si applica anche al ristoratore che detenga alimenti
confezionati privi delle indicazioni di etichettatura richieste dagli artt. 16 e
17, sia che tali alimenti debbano essere venduti sfusi ai consumatori sia che
debbano essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni prima della somministrazione
al pubblico.

La sentenza affronta una questione, ossia quella delle
indicazioni di etichettatura da riportare sui prodotti alimentari da utilizzare
ad opera di un ristoratore, di cui ci risulta un solo altro precedente in
termini, che sembra però di segno opposto. Nel caso di specie, il Comune di
Ostuni aveva inflitto la sanzione amministrativa portata dall’art. 18 del d.lgs.
109/1992 nei confronti di un ristoratore cinese, presso il quale era stata
accertata la detenzione di alimenti preconfezionati privi delle indicazioni
richieste a proposito degli ingredienti, del fabbricante e delle modalità di
conservazione.
L’esercente aveva presentato opposizione al giudice di pace,
il quale aveva però confermato la sanzione, lamentando che le disposizioni
sull’etichettatura non potevano applicarsi alla sua attività, poiché il prodotto
non era destinato ad essere venduto come tale ai consumatori.
La Corte di
cassazione gli ha dato torto.
È stato osservato che, ai sensi dell’art. 16
del d.lgs. 109/1992 (che riguarda i prodotti sfusi) e del successivo art. 17
(che si riferisce ai prodotti alimentari non destinati al consumatore, bensì
all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i
loro usi professionali), viene imposto che sulle confezioni siano riportate
alcune informazioni salienti, anche se non tutte quelle richieste in via
ordinaria dall’art. 3. Ora, prosegue la Corte, considerato che gli alimenti
confezionati in contenitori anonimi, trovati nell’esercizio, dovevano essere
utilizzati per la somministrazione al pubblico, cosa che comporta in ogni caso
una alienazione dietro la corresponsione di un prezzo, dovevano essere
rispettate le regole di etichettatura; e ciò sia nel caso che i prodotti in
questione dovessero essere ceduti sfusi agli avventori sia che dovessero essere
ulteriormente trasformati prima della somministrazione.
La decisione presenta
qualche margine di perplessità poiché – in particolare per quanto riguarda
l’ipotesi consacrata nell’art. 17 – la disposizione, con il relativo obbligo di
etichettatura, sembra diretta al fabbricante del prodotto, piuttosto che a chi
(artigiano-ristoratore, per esempio) debba lavorarli a sua volta prima di
commercializzarli attraverso la somministrazione. D’altra parte, è anche vero
che l’art. 16 (qualora fosse questa la norma di riferimento) prevede che alcune
specifiche informazioni (tra cui gli ingredienti) debbano essere approntate da
chi commercia il prodotto nel caso che si tratti, ad esempio, di prodotti della
gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari.
Peraltro, la sentenza
n. 19024 del 12 dicembre 2003 (l’unico altro precedente che, come si diceva, è
conosciuto in giurisprudenza) sembra avere scelto una diversa strada
interpretativa. È stato, infatti, affermato in quest’ultima decisione che i
prodotti alimentari preconfezionati devono essere provvisti di etichettatura e
delle prescritte indicazioni solo se destinati ad essere presentati come tali al
consumatore ed alle collettività (ristoranti, mense ecc.) e non anche qualora il
ristoratore, dopo averli debitamente conservati, li impieghi per confezionare
altro e diverso prodotto. Nella specie si trattava di buste contenenti cotolette
di pollo scongelate rinvenute in un autogrill, destinate non direttamente alla
vendita al pubblico, ma al confezionamento di panini ed altro.

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