Escrementi di topo nel distributore del te’, responsabile il proprietario

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Cassazione penale, sentenza n. 19026 del 2 maggio 2013 (riferimenti normativi: art. 5, lett. d, l. 283/1962)

Risponde del reato di cui all’art. 5, lett. d), l.
283/1962 il legale rappresentante di una società
per avere distribuito per il consumo alimentare,
mediante un distributore automatico collocato
presso altra ditta, del tè insudiciato da escrementi
di topo.

La vicenda oggetto del giudizio della Cassazione
presenta dei profili pratici di interesse perché
riguarda una modalità ormai molto diffusa
di commercializzazione di bevande (caffè, tè,
cioccolata), affidata a distributori automatici collocati
in uffici pubblici e aziende private.
I problemi igienici potenzialmente collegati a
queste macchinette afferiscono alle bevande
sfuse, non di regola a quelle confezionate, in
quanto esse vengono miscelate al momento,
con tutti i rischi igienici connessi, come la sentenza
dimostra.
Nel caso furono rinvenuti escrementi di topo all’interno
di una bevanda al gusto di tè erogata
da un distributore di proprietà dell’azienda dell’imputato
e collocato in locali di terzi.
L’imputato è stato condannato dal tribunale a
una pena pecuniaria per violazione dell’art. 5,
lett. d), della legge n. 283 del 1962, che – come
noto – sanziona la produzione e la messa in
commercio di sostanze alimentari insudiciate, alterate,
infestate da parassiti o comunque nocive.
Evidentemente non vi era prova che la bevanda
fosse effettivamente nociva, cioè altamente pericolosa
per la salute (anche se la sentenza si lascia
sfuggire questo riferimento), perché altrimenti
altro sarebbe stato il reato da contestare,
ossia l’art. 444 c.p. (commercio di sostanze pericolose
per la salute). Ma sono questi principi ben consolidati, su cui non mette conto di insistere.
Viceversa, la peculiarità del caso, almeno dal
punto di vista giudiziario, merita qualche ulteriore
riflessione.
Innanzitutto, è interessante notare che non si ha
notizia che una qualche responsabilità sia stata
addossata al soggetto che deteneva nei propri
locali il distributore e che di fatto ne permetteva
l’utilizzo. Infatti, si può immaginare che, come di
regola avviene, egli non avesse alcun potere sull’apparecchio,
essendosi probabilmente limitato
a mettere un proprio spazio a disposizione del
fornitore dell’apparecchio, non pericoloso di per
sé, ma che poteva diventarlo solo a condizione
che chi vi era tenuto non provvedesse a una sua
corretta manutenzione.
Si noti che questa conclusione liberatoria potrebbe
non essere così inattaccabile, obiettando
che, in fin dei conti, era pur sempre il detentore
dei locali che consentiva la commercializzazione
delle bevande erogate dal distributore. Non si
potrebbe replicare semplicemente osservando
che nessuno si sognerebbe di imputare il proprietario
dei muri di un ristorante per le violazioni
alimentari del ristoratore. Infatti, in questo caso
il locatore non solo non gestisce l’esercizio,
ma più radicalmente non ha niente a che vedere
con quello che avviene nel ristorante. Se, invece,
in un’azienda il titolare consente che altri
mettano a disposizione dei propri dipendenti un
distributore automatico di sostanze alimentari,
in qualche modo – si potrebbe essere tentati di
pensare – egli deve garantire la salubrità degli
alimenti ivi commercializzati. In realtà, il caso
non è diverso dalla situazione in cui egli autorizzi
un fornitore esterno a portare e distribuire bevande,
panini ecc. all’interno degli uffici.
In conclusione, in linea di massima si deve ammettere
che della non conformità della bevanda
erogata dal distributore automatico risponde solo
chi ne ha l’effettiva gestione automatica e
che, quindi, è colui che somministra gli alimenti
ivi conservati.
Tornando alla vicenda trattata dalla sentenza, la
difesa ha tentato di far valere con il ricorso che
l’apparecchio era stato prodotto da una ditta affidabile
e che il manuale d’uso prevedeva soltanto
la pulizia iniziale per la sua messa in opera. È
facile obiettare che il problema non era tanto
quello della astratta idoneità del distributore o
della sua attivazione iniziale, quanto la sua corretta
manutenzione, che non ad altri spettava
che al gestore. Su questa motivazione ha, infatti,
puntato la Cassazione per respingere il ricorso.
È intuitivo che se la bevanda aveva potuto essere
contaminata da escrementi di topo, il roditore
era penetrato all’interno del distributore, senza
che alcuno se ne accorgesse e provvedesse alla
disinfezione. Questa era sicuramente compito e
responsabilità del gestore, che dell’omissione
giustamente risponde per colpa: “Ne deriva che,
nel caso in cui la vendita degli alimenti avvenga
tramite distributori automatici esposti al pubblico,
il soggetto tenuto alla manutenzione deve
adottare tutti gli accorgimenti necessari, in relazione
alle caratteristiche costruttive e di funzionamento
dei distributori stessi, ad evitare che gli
alimenti in questione siano insudiciati o infestati”.
Tra l’altro i giudici hanno anche scovato una
specifica violazione della diligenza dovuta, in
quanto il manuale d’uso ne consigliava una pulizia
settimanale, mentre era emerso che l’ultima
pulizia antecedente all’evento addebitato era avvenuta
due settimane prima.

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