Integra il reato di
cui all’art. 5, lett. b), legge 283/1962 (detenzione per la vendita di alimenti
in cattivo stato di conservazione) custodire nel frigorifero a pozzetto di una
pizzeria varie specie ittiche private delle confezioni originali e a contatto gli
uni con gli altri, con il ghiaccio e con altri prodotti confezionati.
La sentenza enuncia
un principio, ben consolidato in giurisprudenza, sulla natura del reato di
detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, in quanto nella
motivazione si ribadisce che il reato è integrato dalla violazione delle regole
igieniche di corretta conservazione degli alimenti. Non rileva che la detenzione
irregolare non abbia determinato la non commestibilità dell’alimento, poiché il
reato in parola è di pericolo presunto, che non ammette prova contraria. Si
tratta, come ben si intende, di una tutela particolarmente avanzata della
salute dei consumatori, che incrimina quelle situazioni di carenza igienica
anche solo potenzialmente pericolose per la salute, senza necessità alcuna che un
concreto attacco ad essa venga dimostrato. Anche sul piano della fattispecie
concreta, la sentenza si inserisce in un filone tradizionale, che riconosce il
reato nella detenzione di alimenti in condizioni di promiscuità e senza
involucri protettivi, in modo da potersi ingenerare contaminazioni crociate,
potenzialmente foriere di rischi per la salute.
Quanto al luogo
di detenzione, la Corte
ha osservato che a integrare il reato è necessario e sufficiente che gli
alimenti siano conservati in luoghi destinati alla vendita al pubblico (e tale
era l’esercizio commerciale oggetto di ispezione da parte del NAS). Si deve in
proposito precisare che i locali possono anche non essere quelli in cui si
vende o si somministrano direttamente i prodotti, ma anche quelli attigui come
un magazzino, una cucina ecc.
Riferimento normativo: legge 283/1962, art. 5, lettera b
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA
Giuliana – Presidente
Dott. PETTI Ciro
– Consigliere
Dott. TERESI
Alfredo – rel. Consigliere
Dott. AMORESANO
Silvio – Consigliere
Dott. GAZZARA
Santi – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
N.M., nato in
(OMISSIS);
avverso la
sentenza del Tribunale di Milano in data 5.11.2010 che l’ha condannato alla
pena di Euro 206 d’ammenda per la contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b;
Visti gli atti,
la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in
pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M.
nella persona del PG, dr. FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
Sentito il
difensore del ricorrente, avv. Gentili Marcello, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Con sentenza in
data 5.11.2010 il Tribunale di Milano condannava N.M. alla pena di Euro 206
d’ammenda quale colpevole, essendo gestore di un ristorante/pizzeria, di avere
detenuto per la somministrazione ai clienti prodotti ittici congelati in
cattivo stato di conservazione, privi d’idoneo contenitore protettivo e a
diretto contatto con ghiaccio spesso e con altri alimenti preconfezionati.
Gli alimenti
(pesce spada, coda di rospo e sogliole) erano detenuti in un congelatore a
pozzetto privi d’involucro protettivo e dell’imballaggio originario a diretto
contatto col ghiaccio e con confezioni di altri prodotti donde la cattiva
conservazione delle derrate da ascrivere, quanto meno, a colpa dell’imputato
che aveva ammesso di avere eliminato il contenitore originario senza apporne
altri involucri alle porzioni di pesce da destinare alla cucina.
Proponeva ricorso
per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge; mancanza e vizio di
motivazione:
– in relazione all’art. 45 cod. pen., all’art. 125 c.p.p., comma 3, e all’art. 111 Cost. per il mancato esame
della deduzione difensiva sul caso fortuito desumibile dalle dichiarazioni dei
due operanti secondo cui la confezione originale si era rotta accidentalmente,
sicchè alcun addebito, neppure di natura colposa, poteva profilarsi a carico
del ristoratore;
– sul diniego del
richiesto beneficio della non menzione della condanna;
– sulla ritenuta
configurabilità del reato per l’insussistenza di un’offesa penalmente rilevante
nella condotta contestatagli poichè non era stata accertata l’inosservanza di
prescrizioni igienico- sanitarie intese a garantire la buona conservazione
delle sostanze alimentari (il pesce era genuino e non contaminato da fattori
patogeni).
Chiedeva
l’annullamento della sentenza.
Il motivo
sull’affermazione di responsabilità non è puntuale perchè censura con rilievi
palesemente erronei e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue
argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli
elementi probatori emersi a carico dell’imputato e confutate le obiezioni
difensive.
In tema di
disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione, la disposizione
della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) (che vieta di detenere per la
vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione) non si
riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lett. c) e d)
alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e
cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo
igienico-sanitario per cui vi è il pericolo della loro contaminazione e
alterazione.
Pertanto,
l’inosservanza delle precauzioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona
conservazione del prodotto è di per sè sufficiente a integrare la
contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), giacchè, trattandosi di reato
di pericolo presunto, non esige, per la sua configurabilità, un previo
accertamento sulla commestibilità dell’alimento, nè il verificarsi di un danno
per la salute del consumatore (Cassazione Sezione 3 n. 5528, 23.03.1998, De
Matteis, RV. 210747).
Infatti, con le
disposizioni relative al confezionamento dei prodotti alimentari si è voluto
garantire, a tutela della salute pubblica, la loro assoluta igienicità anche
mediante il divieto di produrre e porre in commercio, senza che sia necessario
il perfezionamento di una compravendita, alimenti in cattivo stato di
conservazione.
Ne consegue che
il reato si consuma con la semplice detenzione in luoghi destinati alla vendita
al pubblico (e tale era l’esercizio commerciale dell’imputato in cui è stata
eseguita l’ispezione dei CC del NAS) delle sostanze alimentari in condizioni
igieniche precarie.
A tali criteri si
è attenuto il giudice di merito, il quale ha osservato che gli eterogenei
prodotti ittici sequestrati (pesce spada, code di rospo, sogliole)
originariamente racchiusi in confezioni di grosse dimensioni sono stati privati
dagli involucri e ricollocati nel frigo a pozzetto a diretto contatto gli uni
con gli altri, con altri alimenti confezionati e col ghiaccio e ciò non è
avvenuto per caso fortuito, come infondatamente asserito in ricorso, ma per precisa
scelta dell’imputato che ha ammesso, come sottolineato in sentenza, “di
non essere solito utilizzare nuove confezioni per il pesce surgelato una volta
aperta la confezione originaria, per paura di incorrere in ulteriori problemi
vista la complessità della normativa sulle confezioni alimentari”.
Di conseguenza
tale modalità di conservazione dei prodotti ittici integra il reato in esame.
E’ fondato,
invece, il motivo sull’omessa motivazione in ordine al beneficio della non
menzione della condanna richiesto dalla difesa nelle conclusioni finali.
Pertanto,
richiamato, quanto all’affermazione di responsabilità, il principio della
formazione progressiva del giudicato, la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio sul punto.
P.Q.M.
La Corte annulla
la sentenza impugnata sul punto del beneficio della non menzione della condanna
con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il
ricorso.
Home » Errata conservazione degli alimenti
Errata conservazione degli alimenti
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 41074 dell’11 novembre 2011 (udienza del 7 luglio 2011)
Integra il reato di
cui all’art. 5, lett. b), legge 283/1962 (detenzione per la vendita di alimenti
in cattivo stato di conservazione) custodire nel frigorifero a pozzetto di una
pizzeria varie specie ittiche private delle confezioni originali e a contatto gli
uni con gli altri, con il ghiaccio e con altri prodotti confezionati.
La sentenza enuncia
un principio, ben consolidato in giurisprudenza, sulla natura del reato di
detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, in quanto nella
motivazione si ribadisce che il reato è integrato dalla violazione delle regole
igieniche di corretta conservazione degli alimenti. Non rileva che la detenzione
irregolare non abbia determinato la non commestibilità dell’alimento, poiché il
reato in parola è di pericolo presunto, che non ammette prova contraria. Si
tratta, come ben si intende, di una tutela particolarmente avanzata della
salute dei consumatori, che incrimina quelle situazioni di carenza igienica
anche solo potenzialmente pericolose per la salute, senza necessità alcuna che un
concreto attacco ad essa venga dimostrato. Anche sul piano della fattispecie
concreta, la sentenza si inserisce in un filone tradizionale, che riconosce il
reato nella detenzione di alimenti in condizioni di promiscuità e senza
involucri protettivi, in modo da potersi ingenerare contaminazioni crociate,
potenzialmente foriere di rischi per la salute.
Quanto al luogo
di detenzione, la Corte
ha osservato che a integrare il reato è necessario e sufficiente che gli
alimenti siano conservati in luoghi destinati alla vendita al pubblico (e tale
era l’esercizio commerciale oggetto di ispezione da parte del NAS). Si deve in
proposito precisare che i locali possono anche non essere quelli in cui si
vende o si somministrano direttamente i prodotti, ma anche quelli attigui come
un magazzino, una cucina ecc.
Riferimento normativo: legge 283/1962, art. 5, lettera b
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA
Giuliana – Presidente
Dott. PETTI Ciro
– Consigliere
Dott. TERESI
Alfredo – rel. Consigliere
Dott. AMORESANO
Silvio – Consigliere
Dott. GAZZARA
Santi – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
N.M., nato in
(OMISSIS);
avverso la
sentenza del Tribunale di Milano in data 5.11.2010 che l’ha condannato alla
pena di Euro 206 d’ammenda per la contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b;
Visti gli atti,
la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in
pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M.
nella persona del PG, dr. FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
Sentito il
difensore del ricorrente, avv. Gentili Marcello, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Con sentenza in
data 5.11.2010 il Tribunale di Milano condannava N.M. alla pena di Euro 206
d’ammenda quale colpevole, essendo gestore di un ristorante/pizzeria, di avere
detenuto per la somministrazione ai clienti prodotti ittici congelati in
cattivo stato di conservazione, privi d’idoneo contenitore protettivo e a
diretto contatto con ghiaccio spesso e con altri alimenti preconfezionati.
Gli alimenti
(pesce spada, coda di rospo e sogliole) erano detenuti in un congelatore a
pozzetto privi d’involucro protettivo e dell’imballaggio originario a diretto
contatto col ghiaccio e con confezioni di altri prodotti donde la cattiva
conservazione delle derrate da ascrivere, quanto meno, a colpa dell’imputato
che aveva ammesso di avere eliminato il contenitore originario senza apporne
altri involucri alle porzioni di pesce da destinare alla cucina.
Proponeva ricorso
per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge; mancanza e vizio di
motivazione:
– in relazione all’art. 45 cod. pen., all’art. 125 c.p.p., comma 3, e all’art. 111 Cost. per il mancato esame
della deduzione difensiva sul caso fortuito desumibile dalle dichiarazioni dei
due operanti secondo cui la confezione originale si era rotta accidentalmente,
sicchè alcun addebito, neppure di natura colposa, poteva profilarsi a carico
del ristoratore;
– sul diniego del
richiesto beneficio della non menzione della condanna;
– sulla ritenuta
configurabilità del reato per l’insussistenza di un’offesa penalmente rilevante
nella condotta contestatagli poichè non era stata accertata l’inosservanza di
prescrizioni igienico- sanitarie intese a garantire la buona conservazione
delle sostanze alimentari (il pesce era genuino e non contaminato da fattori
patogeni).
Chiedeva
l’annullamento della sentenza.
Il motivo
sull’affermazione di responsabilità non è puntuale perchè censura con rilievi
palesemente erronei e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue
argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli
elementi probatori emersi a carico dell’imputato e confutate le obiezioni
difensive.
In tema di
disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione, la disposizione
della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) (che vieta di detenere per la
vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione) non si
riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lett. c) e d)
alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e
cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo
igienico-sanitario per cui vi è il pericolo della loro contaminazione e
alterazione.
Pertanto,
l’inosservanza delle precauzioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona
conservazione del prodotto è di per sè sufficiente a integrare la
contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), giacchè, trattandosi di reato
di pericolo presunto, non esige, per la sua configurabilità, un previo
accertamento sulla commestibilità dell’alimento, nè il verificarsi di un danno
per la salute del consumatore (Cassazione Sezione 3 n. 5528, 23.03.1998, De
Matteis, RV. 210747).
Infatti, con le
disposizioni relative al confezionamento dei prodotti alimentari si è voluto
garantire, a tutela della salute pubblica, la loro assoluta igienicità anche
mediante il divieto di produrre e porre in commercio, senza che sia necessario
il perfezionamento di una compravendita, alimenti in cattivo stato di
conservazione.
Ne consegue che
il reato si consuma con la semplice detenzione in luoghi destinati alla vendita
al pubblico (e tale era l’esercizio commerciale dell’imputato in cui è stata
eseguita l’ispezione dei CC del NAS) delle sostanze alimentari in condizioni
igieniche precarie.
A tali criteri si
è attenuto il giudice di merito, il quale ha osservato che gli eterogenei
prodotti ittici sequestrati (pesce spada, code di rospo, sogliole)
originariamente racchiusi in confezioni di grosse dimensioni sono stati privati
dagli involucri e ricollocati nel frigo a pozzetto a diretto contatto gli uni
con gli altri, con altri alimenti confezionati e col ghiaccio e ciò non è
avvenuto per caso fortuito, come infondatamente asserito in ricorso, ma per precisa
scelta dell’imputato che ha ammesso, come sottolineato in sentenza, “di
non essere solito utilizzare nuove confezioni per il pesce surgelato una volta
aperta la confezione originaria, per paura di incorrere in ulteriori problemi
vista la complessità della normativa sulle confezioni alimentari”.
Di conseguenza
tale modalità di conservazione dei prodotti ittici integra il reato in esame.
E’ fondato,
invece, il motivo sull’omessa motivazione in ordine al beneficio della non
menzione della condanna richiesto dalla difesa nelle conclusioni finali.
Pertanto,
richiamato, quanto all’affermazione di responsabilità, il principio della
formazione progressiva del giudicato, la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio sul punto.
P.Q.M.
La Corte annulla
la sentenza impugnata sul punto del beneficio della non menzione della condanna
con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il
ricorso.
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