Nel procedimento C 552/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil
d’É;;tat (Francia) con decisione 21 novembre 2007, pervenuta in cancelleria l’11
dicembre 2007, nella causa
Commune de Sausheim
contro
Pierre
Azelvandre,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von
Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e J.
Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere:
sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in
seguito all’udienza del 14 ottobre 2008,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la Commune de Sausheim, dall’avv. D. Le Prado, avocat;
–
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. L. During, in
qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dalle sig.re S. Papaioannou e
V. Karra nonché dal sig. I. Chalkias, in qualità di agenti;
– per il governo
dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol nonché dal sig. M. de
Grave, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dai sigg. M.
Dowgielewicz e B. Majczyna, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle
Comunità europee, dai sigg. C. Zadra e J. B. Laignelot, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 22 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale, come formulata dal giudice del
rinvio, verte sull’interpretazione dell’art. 19 della direttiva del Consiglio 23
aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15).
2. Oggetto della causa
principale è la contestazione di una decisione amministrativa emanata nel corso
del 2004. In forza dell’art. 34, n. 1, primo comma, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE (GU L 106, pag. 1), gli Stati membri dovevano mettere in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi a quest’ultima entro e non oltre il 17 ottobre 2002. Ai sensi
dell’art. 36, n. 1, della direttiva 2001/18, la direttiva 90/220 è stata
abrogata con decorrenza da quella stessa data. In tale contesto, la domanda di
pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce delle disposizioni della
direttiva 2001/18.
3. La domanda in questione è stata presentata nel contesto
di una controversia che vede contrapposti il Comune di Sausheim al sig.
Azelvandre in relazione al rifiuto di trasmettere a quest’ultimo le lettere
prefettizie e le schede d’impianto relative a esperimenti di emissione
deliberata di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli
«OGM»).
Contesto normativo comunitario
4. L’art. 1 della direttiva 2001/18
così recita:
«Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva
mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e
dell’ambiente quando:
– si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi
geneticamente modificati a scopo diverso dall’immissione in commercio
all’interno della Comunità,
– si immettono in commercio all’interno della
Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in
prodotti».
5. Ai sensi dell’art. 2, punto 3, di detta direttiva, per
«emissione deliberata» si intende qualsiasi introduzione intenzionale
nell’ambiente di un OGM o una combinazione di OGM per la quale non vengono usate
misure specifiche di confinamento, al fine di limitare il contatto con la
popolazione e con l’ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per
questi ultimi.
6. L’art. 4, nn. 1 e 2, della stessa direttiva definisce come
segue gli obblighi generali degli Stati membri in materia:
«1. Gli Stati
membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano
adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e
sull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissione deliberata o
dall’immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente
emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, della parte B o
della parte C.
2. Prima di presentare una notifica ai sensi della parte B o
della parte C, i notificanti effettuano una valutazione del rischio ambientale.
Le informazioni necessarie all’esecuzione di tale valutazione figurano
nell’allegato III. (…)».
7. Quanto alla «procedura normale di
autorizzazione», l’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2001/18 dispone
quanto segue:
«1. Senza pregiudizio dell’articolo 5, chiunque intenda
effettuare un’emissione [deliberata] di un OGM o di una combinazione di OGM è
tenuto a presentare preventivamente una notifica all’autorità competente dello
Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione.
2. La notifica di cui al
paragrafo 1 comprende:
a) un fascicolo tecnico contenente le informazioni di
cui all’allegato III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso
all’emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM (…)».
8.
L’art. 9 di detta direttiva ha il seguente tenore:
«1. Fatti salvi gli
articoli 7 e 25, gli Stati membri consultano il pubblico e, se opportuno,
determinati gruppi in merito all’emissione deliberata proposta. Gli Stati membri
prevedono a tal fine modalità per la consultazione, compreso un periodo di tempo
ragionevole, per dare al pubblico o ai gruppi la possibilità di esprimere un
parere.
2. Fatto salvo l’articolo 25:
– gli Stati membri rendono
accessibili al pubblico informazioni su tutte le emissioni di OGM sul loro
territorio contemplate nella parte B,
(…)».
9. Quanto alla «procedura di
notifica», l’art. 13, n. 2, lett. a), della stessa direttiva così
dispone:
«Nella notifica figurano:
a) le informazioni di cui agli allegati
III e IV, le quali tengono conto della diversità dei luoghi di impiego dell’OGM
come tale o contenuto in un prodotto e riportano dati e risultati relativi agli
effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle emissioni effettuate a scopo di
ricerca e sviluppo».
10. L’art. 25 della direttiva di cui trattasi è
formulato come segue:
«1. La Commissione e le autorità competenti non
comunicano a terzi le informazioni riservate notificate o scambiate in base alla
presente direttiva e tutelano la proprietà intellettuale dei dati
ricevuti.
2. Il notificante può indicare quali siano le informazioni
contenute nella notifica effettuata in base alla presente direttiva la cui
divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione concorrenziale e che quindi
dovrebbero essere considerate riservate. In tali casi deve essere fornita una
giustificazione verificabile.
3. L’autorità competente decide, previa
consultazione del notificante, quali informazioni saranno tenute riservate e ne
informa il notificante.
4. In nessun caso sono considerate riservate le
seguenti informazioni, se presentate a norma degli articoli 6, 7, 8, 13, 17, 20
o 23:
– descrizione generale del o degli OGM, nome e indirizzo del
notificante, scopo dell’emissione, sito dell’emissione e usi previsti,
–
(…)
– valutazione del rischio ambientale».
11. L’art. 31 della stessa
direttiva, relativo allo scambio di informazioni e relazioni, così prevede al
suo n. 3:
«Senza pregiudizio dell’articolo 2 e del punto A.7 dell’allegato
IV,
a) gli Stati membri stabiliscono registri pubblici dove è annotata la
localizzazione [dell’emissione] degli OGM emessi in virtù della parte B della
presente direttiva;
b) gli Stati membri istituiscono altresì dei registri
intesi ad annotare la localizzazione degli OGM coltivati in virtù della parte C
della direttiva, in particolare per consentire il monitoraggio degli eventuali
effetti di tali OGM sull’ambiente (…). Senza pregiudizio (…) tali
localizzazioni
– sono notificate alle autorità competenti e
– sono rese
pubbliche,
nei modi che le autorità competenti ritengono opportuni e a norma
delle disposizioni nazionali».
12. L’allegato III della direttiva 2001/18
include precisazioni sulle informazioni obbligatorie per le notifiche di cui
alle parti B e C di tale direttiva, vale a dire gli artt. 5 24 di
quest’ultima.
13. La direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE,
concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU L
158, pag. 56), prevede, al suo art. 3, n. 2, quanto segue:
«Gli Stati membri
possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta
ove riguardi:
– la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche,
le relazioni internazionali e la difesa nazionale,
– la sicurezza pubblica,
(…)
– la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la
proprietà intellettuale,
(…)
– il materiale che, se divulgato, potrebbe
rendere più probabile un danno all’ambiente cui esso si
riferisce.
(…)».
14. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag.
26), la quale, ai sensi del suo art. 10, primo comma, doveva essere attuata
entro e non oltre il 14 febbraio 2005, stabilisce, all’art. 4, n. 2, primo
comma, lett. b), e) ed h), che gli Stati membri possono disporre che la
richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di
tale informazione rechi pregiudizio, rispettivamente, alla sicurezza pubblica o
alla difesa nazionale, a diritti di proprietà intellettuale nonché alla tutela
dell’ambiente cui si riferisce l’informazione.
Causa principale e questioni
pregiudiziali
15. Con lettera del 21 aprile 2004, il sig. Azelvandre chiedeva
al sindaco del Comune di Sausheim di trasmettergli, per ciascuna emissione di
OGM effettuata nel territorio di tale Comune, l’avviso al pubblico, la scheda
d’impianto, che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni,
e la lettera prefettizia accompagnatoria di tali documenti. Egli ha altresì
chiesto le schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da
realizzarsi nel 2004.
16. A motivo della mancata risposta alla sua domanda il
sig. Azelvandre, con lettera 1° giugno 2004, ha presentato alla Commission
d’accès aux documents administratifs (commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi) (CADA) una richiesta di comunicazione dei documenti menzionati
nella sua lettera del 21 aprile 2004. Il 24 giugno 2004 la citata commissione ha
emesso un parere favorevole in merito alla comunicazione dell’avviso al pubblico
e della prima pagina della lettera prefettizia accompagnatoria. Per contro, essa
si è pronunciata a sfavore della comunicazione della scheda d’impianto
particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale
comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza
degli operatori interessati. Detta commissione, inoltre, ha dichiarato
inammissibile la domanda diretta alla divulgazione delle schede informative
relative a ciascuna nuova emissione.
17. In seguito a detto avviso, il
sindaco di Sausheim, in data 24 maggio e 4 agosto 2004, ha reso noti al sig.
Azelvandre gli avvisi al pubblico relativi alle cinque emissioni di OGM
effettuate sul territorio di tale Comune e le lettere prefettizie
accompagnatorie riguardanti due dei detti avvisi.
18. Il 16 settembre 2004 il
sig. Azelvandre ha presentato dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale
amministrativo) di Strasburgo un ricorso diretto, da una parte, all’annullamento
della decisione implicita con cui il sindaco di Sausheim aveva respinto la sua
domanda volta a ottenere la divulgazione delle lettere prefettizie e delle
schede di impianto per ciascuna emissione di OGM effettuata nel territorio di
tale Comune e, dall’altra parte, a far ingiungere al sindaco che provvedesse a
comunicargli i detti documenti.
19. Con sentenza 10 marzo 2005 il Tribunal
administratif di Strasburgo, da un lato, ha annullato la decisione implicita di
rifiuto da parte del sindaco di Sausheim di trasmettere al sig. Azelvandre le
lettere prefettizie relative alle altre sperimentazioni in ambito di emissione
di OGM e le schede di impianto relative alle cinque sperimentazioni, fatta
eccezione per le informazioni nominative, e, dall’altro, ha ingiunto al sindaco
di quel Comune di procedere alla divulgazione dei sopracitati documenti a favore
del sig. Azelvandre.
20. Il 30 maggio 2005 il Comune di Sausheim ha impugnato
detta sentenza dinanzi al Conseil d’É;;tat con un ricorso diretto
all’annullamento di quest’ultima.
21. Il Conseil d’É;;tat nutre dubbi
relativamente all’interpretazione degli obblighi di informare il pubblico in
materia di emissione deliberata di OGM, quali risultano in particolare dall’art.
19 della direttiva 90/220.
22. In tale contesto, il Conseil d’É;;tat ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se per “luogo in cui verrà effettuata la
disseminazione degli organismi geneticamente modificati”, che, ai sensi
dell’art. 19 della direttiva (…) 90/220 (…), non può ritenersi riservato,
debba intendersi la particella catastale oppure un’area geografica più vasta,
corrispondente al comune nel cui territorio avviene la disseminazione o ad una
zona ancor più estesa (cantone, dipartimento).
2) Qualora il luogo dovesse
intendersi nel senso che designa la particella catastale, se sia possibile
opporre alla comunicazione dei riferimenti catastali della località di
disseminazione una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di
altri segreti tutelati dalla legge, sulla base dell’art. 95 [CE] o della
direttiva (…) 2003/4 (…), sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale, o di un principio generale del diritto comunitario».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Osservazioni presentate
dinanzi alla Corte
23. Il Comune di Sausheim reputa che per «sito
dell’emissione» ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva
2001/18 debba intendersi il territorio del comune sul quale le sperimentazioni
sono realizzate.
24. Il governo francese reputa che il sito dell’emissione
possa riguardare un’area geografica più ampia della particella catastale e,
quindi, una siffatta area può essere costituita dal comune o dal cantone.
25.
Secondo il governo ellenico, il sito dell’emissione dovrebbe essere definito
come una particella registrata presso il catasto e individuata come tale o, in
mancanza di catasto, una particella determinata e localizzata in modo preciso,
nel sistema di individuazione nazionale delle particelle, grazie al sistema di
informazioni geografiche.
26. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che la
nozione di sito dell’emissione si deve riferire alla particella catastale solo
in determinati casi. Onde determinare il contenuto di detta nozione, le autorità
amministrative e giurisdizionali degli Stati membri disporrebbero di un certo
potere discrezionale.
27. Il governo polacco rileva che per sito
dell’emissione si deve intendere non già la particella catastale quanto un’area
geografica più ampia, determinata in modo tale da garantire un accesso
appropriato del pubblico alle informazioni sulle operazioni di emissione di OGM
nell’ambiente, tutelando al contempo gli interessi economici degli operatori che
procedono a tali operazioni.
28. La Commissione delle Comunità europee
osserva che il luogo dell’emissione deve essere determinato in funzione dei dati
presentati alle autorità nazionali dal soggetto che presenta la notifica a
queste ultime, caso per caso, ai sensi delle procedure previste nelle parti B e
C della direttiva 2001/18.
Risposta della Corte
29. Al fine di risolvere
tale questione occorre osservare, in via preliminare, che l’art. 25, n. 4, della
direttiva 2001/18, ai sensi del quale talune informazioni relative alle
emissioni deliberate di OGM nell’ambiente sono considerate riservate, rientra in
un complesso di norme relative alle varie procedure applicabili a siffatte
emissioni. Tali norme si ispirano agli obiettivi perseguiti da detta direttiva,
come risultano configurate nei ‘considerando’ quinto, sesto, ottavo e decimo di
quest’ultima, vale a dire la tutela della salute umana, il principio dell’azione
preventiva e il principio di precauzione nonché la trasparenza delle misure
relative all’elaborazione e all’attuazione delle emissioni di cui
trattasi.
30. Per quanto riguarda l’ultimo degli obiettivi sopracitati
occorre sottolineare che il regime di trasparenza introdotto dalla direttiva
2001/118 si riflette in particolare nell’art. 9 così come negli artt. 25, n. 4,
e 31, n. 3, di quest’ultima. Infatti con tali disposizioni il legislatore
comunitario ha tentato di istituire non soltanto meccanismi di consultazione del
pubblico in generale e, se del caso, di determinati gruppi in relazione a una
prevista emissione deliberata di OGM, ma anche un diritto di accesso del
pubblico alle informazioni relative a una siffatta operazione nonché la
predisposizione di registri pubblici nei quali deve figurare l’ubicazione di
ciascuna emissione di OGM.
31. Come ha rilevato l’avvocato generale ai
paragrafi 45 e 48 delle sue conclusioni, risulta altresì da queste disposizioni
che i diritti in esse enunciati si collegano strettamente alle informazioni che
devono essere fornite nell’ambito della procedura di notifica cui occorre
attenersi per ogni emissione volontaria di OGM per qualsiasi fine diverso dalla
loro immissione in commercio, in conformità agli artt. 5 8 della direttiva
2001/18.
32. Dal nesso così stabilito tra la procedura di notifica e
l’accesso ai dati relativi all’operazione di emissione deliberata di OGM
prevista risulta che, salva deroga prevista dalla direttiva in questione, il
pubblico interessato può chiedere la divulgazione di qualsiasi informazione
trasmessa dal notificante nell’ambito della procedura di autorizzazione relativa
a una siffatta emissione.
33. Per quanto riguarda la natura di tali dati,
l’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/18 dispone che chiunque intenda
effettuare un’emissione deliberata di OGM è tenuto a presentare una notifica
all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà
l’emissione, e detta notifica deve includere un fascicolo tecnico contenente le
informazioni richieste dall’allegato III di detta direttiva. Inoltre,
conformemente all’art. 13, n. 2, lett. a), della stessa direttiva, le
informazioni in questione devono tener conto della diversità dei luoghi di
impiego degli OGM.
34. È proprio tenendo conto dell’insieme di tali elementi
che gli Stati membri provvedono, conformemente all’art. 4, nn. 1 e 2, della
direttiva 2001/18, affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare
effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare da
un’emissione deliberata di OGM e a effettuare una valutazione adeguata degli
eventuali rischi ambientali derivanti da una tale operazione.
35. Quanto al
grado di precisione dei dati da fornire, occorre osservare che, come indicato
nell’allegato III della direttiva 2001/18, esso varia in rapporto alle
caratteristiche della prevista emissione deliberata di OGM. A tale proposito,
l’allegato III B di detta direttiva, riguardante i progetti di emissione di
piante superiori geneticamente modificate, include disposizioni
particolareggiate relative alle informazioni che devono essere fornite dal
notificante.
36. Tra i dati che devono essere menzionati nei fascicoli
tecnici accompagnatori delle notifiche, in conformità a quanto disposto
nell’allegato III B, sub E, della direttiva 2001/18, figurano l’ubicazione e le
dimensioni dei siti di emissione nonché la descrizione dell’ecosistema locale di
emissione, inclusi clima, flora e fauna, così come la prossimità di biotopi
ufficialmente riconosciuti o di aree protette che potrebbero essere interessati
dal fenomeno.
37. Con riferimento all’emissione di organismi geneticamente
modificati diversi dalle piante superiori, l’allegato III A, parte III, sub B,
enuncia, tra i dati che devono essere menzionati nei fascicoli tecnici
accompagnatori delle notifiche, l’ubicazione geografica e le coordinate del sito
o dei siti di emissione nonché la descrizione degli ecosistemi, bersaglio o non
bersaglio, che possono essere interessati.
38. Pertanto, gli elementi
relativi all’ubicazione geografica di un’emissione deliberata di OGM che devono
figurare nella notifica di quest’ultima rispondono a esigenze dirette a
determinare gli effetti concreti di una tale operazione sull’ambiente. Le
indicazioni riguardanti il sito di una tale emissione devono essere quindi
definite rispetto alle caratteristiche di ogni operazione e del suo eventuale
impatto sull’ambiente, secondo quanto risulta dai due punti precedenti della
presente sentenza.
39. Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso
che il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della
direttiva 2001/18, è determinato da qualsiasi informazione, relativa
all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti
dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto
delle procedure di cui agli artt. 6-8, 13, 17, 20 o 23 della medesima
direttiva.
Sulla seconda questione
Osservazioni presentate dinanzi alla
Corte
40. Il Comune di Sausheim sostiene che l’art. 95 CE e la direttiva
2003/4 consentono alle autorità nazionali di decidere che l’informazione
riguardante l’ubicazione delle sperimentazioni relative a un’emissione
deliberata di OGM possa restare riservata per motivi afferenti alla protezione
dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
41. Il governo francese
rileva che, qualora la Corte dovesse considerare che il sito dell’emissione si
riferisce alla particella catastale, l’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4
dovrebbe essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di
verificare caso per caso se, indipendentemente dagli interessi del notificante,
interessi relativi in particolare alla tutela della sicurezza pubblica ostino
alla divulgazione delle informazioni relative al detto sito.
42. Secondo il
governo ellenico, se per «sito dell’emissione» si dovesse intendere una
particella catastale, solo in via eccezionale si potrebbe opporre alla
comunicazione dei riferimenti catastali del luogo di emissione una riserva
relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri segreti tutelati dalla
legge, e ciò a condizione che essa non sia formulata in termini generali ma, al
contrario, che sia sufficientemente motivata.
43. Il governo polacco
sostiene che, ove la nozione di sito dell’emissione riguardi la particella
catastale, la riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico, in via di
principio, può essere opposta alla comunicazione dei riferimenti catastali sul
fondamento della direttiva 2003/4 e dell’art. 95 CE.
44. La Commissione
rileva che il diritto comunitario non prevede alcuna riserva di ordine pubblico
o di altra natura che possa essere opposta alla regola enunciata all’art. 25, n.
4, primo trattino, della direttiva 2001/18.
Risposta della Corte
45. Al
fine di risolvere la seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio,
occorre rammentare che l’art. 25, nn. 1 3, della direttiva 2001/18 instaura un
regime che definisce in termini precisi la riservatezza di cui possono
beneficiare i vari dati comunicati nell’ambito delle procedure di notifica e di
scambio di informazioni previste dalla medesima direttiva.
46. Da queste
disposizioni emerge che le informazioni riservate notificate alla Commissione e
all’autorità competente o scambiate in forza della direttiva 2001/18, nonché le
informazioni che possono pregiudicare una posizione concorrenziale, non possono
essere divulgate e che i diritti di proprietà intellettuale afferenti a tali
dati devono essere tutelati. Inoltre, in conformità ai nn. 2 e 3 di detto art.
25, l’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali
informazioni debbano rimanere riservate alla luce della «giustificazione
verificabile» fornita da quest’ultimo, il quale è informato in merito alla
decisione adottata nei suoi confronti da detta autorità.
47. Mediante il
complesso di tali disposizioni, la direttiva 2001/18 ha quindi istituito una
disciplina esaustiva relativa al diritto di accesso del pubblico nel settore
preso in considerazione e all’esistenza di eventuali deroghe a tale
diritto.
48. Per quanto riguarda l’informazione relativa al luogo
dell’emissione, occorre sottolineare che, conformemente all’art. 25, n. 4, primo
trattino, della direttiva in questione, in nessun caso è considerata
riservata.
49. In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia
dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge, enunciate dal
giudice del rinvio nella sua seconda questione, non possono costituire motivi
tali da limitare l’accesso ai dati elencati nell’art. 25, n. 4, della direttiva
2001/18, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito
dell’emissione.
50. Infatti, la Corte ha già dichiarato che il timore di
difficoltà interne non può giustificare l’omissione da parte di uno Stato membro
nell’applicare correttamente il diritto comunitario (v., in particolare,
sentenza 9 dicembre 1997, causa C 265/95, Commissione/Francia, Racc. pag I 6959,
punto 55). In particolare, per quanto riguarda l’emissione deliberata di OGM
nell’ambiente, la Corte ha dichiarato, al punto 72 della sua sentenza 9 dicembre
2008, causa C 121/07, Commissione/Francia (non ancora pubblicata nella
Raccolta), che, anche supponendo che le turbative evocate dalla Repubblica
francese trovino effettivamente, in parte, la loro origine nell’attuazione di
norme di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di
attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, comprese
quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l’inosservanza
degli obblighi e termini risultanti dalle norme del diritto comunitario.
51.
Tale interpretazione della direttiva 2001/18 è suffragata dall’esigenza,
figurante all’art. 25, n. 4, terzo trattino, di quest’ultima, secondo cui i dati
relativi alla valutazione dei rischi ambientali non sono considerati riservati.
Infatti, una tale valutazione è realizzabile solo qualora vi sia una piena
conoscenza della prevista emissione, giacché, in mancanza di una siffatta
indicazione, le eventuali conseguenze derivanti da un’emissione deliberata di
OGM per la salute umana e per l’ambiente non possono essere validamente valutate
(v., in tal senso, sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, cit., punti 75
e 77).
52. Per quanto riguarda le direttive 90/313 e 2003/4, si deve inoltre
osservare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue
conclusioni, uno Stato membro non può invocare una disposizione derogatoria
figurante in dette direttive per rifiutare l’accesso a informazioni che
dovrebbero essere di dominio pubblico, in applicazione delle disposizioni di cui
alle direttive 90/220 e 2001/18.
53. Infine, poiché il giudice del rinvio ha
richiamato l’art. 95 CE, è sufficiente rilevare che lo Stato membro interessato
non si è avvalso della facoltà prevista da questo articolo.
54. Dalle
considerazioni che precedono risulta che le disposizioni di cui all’art. 3, n.
2, della direttiva 90/313 così come dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4,
ai sensi delle quali una domanda di informazioni ambientali può essere respinta
ove la divulgazione delle informazioni richieste sia in grado di nuocere alla
tutela di taluni interessi, tra i quali figura la sicurezza pubblica, non
possono essere utilmente opposte alle esigenze di trasparenza risultanti
dall’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18.
55. Di conseguenza, occorre
risolvere la seconda questione nel senso che non si può opporre alla
comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva
2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri
interessi tutelati dalla legge.
Sulle spese
56. Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino,
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001,
2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, è determinato da
qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal
notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve
avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6 8, 13, 17,
20 o 23 della medesima direttiva.
2) Non si può opporre alla comunicazione
delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una
riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi
tutelati dalla legge.
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Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione IV, sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-552/07
Nel procedimento C 552/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil
d’É;;tat (Francia) con decisione 21 novembre 2007, pervenuta in cancelleria l’11
dicembre 2007, nella causa
Commune de Sausheim
contro
Pierre
Azelvandre,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von
Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e J.
Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere:
sig.ra R. Seres, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in
seguito all’udienza del 14 ottobre 2008,
considerate le osservazioni
presentate:
– per la Commune de Sausheim, dall’avv. D. Le Prado, avocat;
–
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. L. During, in
qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dalle sig.re S. Papaioannou e
V. Karra nonché dal sig. I. Chalkias, in qualità di agenti;
– per il governo
dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol nonché dal sig. M. de
Grave, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dai sigg. M.
Dowgielewicz e B. Majczyna, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle
Comunità europee, dai sigg. C. Zadra e J. B. Laignelot, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 22 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale, come formulata dal giudice del
rinvio, verte sull’interpretazione dell’art. 19 della direttiva del Consiglio 23
aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15).
2. Oggetto della causa
principale è la contestazione di una decisione amministrativa emanata nel corso
del 2004. In forza dell’art. 34, n. 1, primo comma, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE (GU L 106, pag. 1), gli Stati membri dovevano mettere in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi a quest’ultima entro e non oltre il 17 ottobre 2002. Ai sensi
dell’art. 36, n. 1, della direttiva 2001/18, la direttiva 90/220 è stata
abrogata con decorrenza da quella stessa data. In tale contesto, la domanda di
pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce delle disposizioni della
direttiva 2001/18.
3. La domanda in questione è stata presentata nel contesto
di una controversia che vede contrapposti il Comune di Sausheim al sig.
Azelvandre in relazione al rifiuto di trasmettere a quest’ultimo le lettere
prefettizie e le schede d’impianto relative a esperimenti di emissione
deliberata di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli
«OGM»).
Contesto normativo comunitario
4. L’art. 1 della direttiva 2001/18
così recita:
«Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva
mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e
dell’ambiente quando:
– si emettono deliberatamente nell’ambiente organismi
geneticamente modificati a scopo diverso dall’immissione in commercio
all’interno della Comunità,
– si immettono in commercio all’interno della
Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in
prodotti».
5. Ai sensi dell’art. 2, punto 3, di detta direttiva, per
«emissione deliberata» si intende qualsiasi introduzione intenzionale
nell’ambiente di un OGM o una combinazione di OGM per la quale non vengono usate
misure specifiche di confinamento, al fine di limitare il contatto con la
popolazione e con l’ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per
questi ultimi.
6. L’art. 4, nn. 1 e 2, della stessa direttiva definisce come
segue gli obblighi generali degli Stati membri in materia:
«1. Gli Stati
membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano
adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e
sull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissione deliberata o
dall’immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente
emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, della parte B o
della parte C.
2. Prima di presentare una notifica ai sensi della parte B o
della parte C, i notificanti effettuano una valutazione del rischio ambientale.
Le informazioni necessarie all’esecuzione di tale valutazione figurano
nell’allegato III. (…)».
7. Quanto alla «procedura normale di
autorizzazione», l’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2001/18 dispone
quanto segue:
«1. Senza pregiudizio dell’articolo 5, chiunque intenda
effettuare un’emissione [deliberata] di un OGM o di una combinazione di OGM è
tenuto a presentare preventivamente una notifica all’autorità competente dello
Stato membro sul cui territorio avverrà l’emissione.
2. La notifica di cui al
paragrafo 1 comprende:
a) un fascicolo tecnico contenente le informazioni di
cui all’allegato III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso
all’emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM (…)».
8.
L’art. 9 di detta direttiva ha il seguente tenore:
«1. Fatti salvi gli
articoli 7 e 25, gli Stati membri consultano il pubblico e, se opportuno,
determinati gruppi in merito all’emissione deliberata proposta. Gli Stati membri
prevedono a tal fine modalità per la consultazione, compreso un periodo di tempo
ragionevole, per dare al pubblico o ai gruppi la possibilità di esprimere un
parere.
2. Fatto salvo l’articolo 25:
– gli Stati membri rendono
accessibili al pubblico informazioni su tutte le emissioni di OGM sul loro
territorio contemplate nella parte B,
(…)».
9. Quanto alla «procedura di
notifica», l’art. 13, n. 2, lett. a), della stessa direttiva così
dispone:
«Nella notifica figurano:
a) le informazioni di cui agli allegati
III e IV, le quali tengono conto della diversità dei luoghi di impiego dell’OGM
come tale o contenuto in un prodotto e riportano dati e risultati relativi agli
effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle emissioni effettuate a scopo di
ricerca e sviluppo».
10. L’art. 25 della direttiva di cui trattasi è
formulato come segue:
«1. La Commissione e le autorità competenti non
comunicano a terzi le informazioni riservate notificate o scambiate in base alla
presente direttiva e tutelano la proprietà intellettuale dei dati
ricevuti.
2. Il notificante può indicare quali siano le informazioni
contenute nella notifica effettuata in base alla presente direttiva la cui
divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione concorrenziale e che quindi
dovrebbero essere considerate riservate. In tali casi deve essere fornita una
giustificazione verificabile.
3. L’autorità competente decide, previa
consultazione del notificante, quali informazioni saranno tenute riservate e ne
informa il notificante.
4. In nessun caso sono considerate riservate le
seguenti informazioni, se presentate a norma degli articoli 6, 7, 8, 13, 17, 20
o 23:
– descrizione generale del o degli OGM, nome e indirizzo del
notificante, scopo dell’emissione, sito dell’emissione e usi previsti,
–
(…)
– valutazione del rischio ambientale».
11. L’art. 31 della stessa
direttiva, relativo allo scambio di informazioni e relazioni, così prevede al
suo n. 3:
«Senza pregiudizio dell’articolo 2 e del punto A.7 dell’allegato
IV,
a) gli Stati membri stabiliscono registri pubblici dove è annotata la
localizzazione [dell’emissione] degli OGM emessi in virtù della parte B della
presente direttiva;
b) gli Stati membri istituiscono altresì dei registri
intesi ad annotare la localizzazione degli OGM coltivati in virtù della parte C
della direttiva, in particolare per consentire il monitoraggio degli eventuali
effetti di tali OGM sull’ambiente (…). Senza pregiudizio (…) tali
localizzazioni
– sono notificate alle autorità competenti e
– sono rese
pubbliche,
nei modi che le autorità competenti ritengono opportuni e a norma
delle disposizioni nazionali».
12. L’allegato III della direttiva 2001/18
include precisazioni sulle informazioni obbligatorie per le notifiche di cui
alle parti B e C di tale direttiva, vale a dire gli artt. 5 24 di
quest’ultima.
13. La direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE,
concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente (GU L
158, pag. 56), prevede, al suo art. 3, n. 2, quanto segue:
«Gli Stati membri
possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta
ove riguardi:
– la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche,
le relazioni internazionali e la difesa nazionale,
– la sicurezza pubblica,
(…)
– la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la
proprietà intellettuale,
(…)
– il materiale che, se divulgato, potrebbe
rendere più probabile un danno all’ambiente cui esso si
riferisce.
(…)».
14. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag.
26), la quale, ai sensi del suo art. 10, primo comma, doveva essere attuata
entro e non oltre il 14 febbraio 2005, stabilisce, all’art. 4, n. 2, primo
comma, lett. b), e) ed h), che gli Stati membri possono disporre che la
richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di
tale informazione rechi pregiudizio, rispettivamente, alla sicurezza pubblica o
alla difesa nazionale, a diritti di proprietà intellettuale nonché alla tutela
dell’ambiente cui si riferisce l’informazione.
Causa principale e questioni
pregiudiziali
15. Con lettera del 21 aprile 2004, il sig. Azelvandre chiedeva
al sindaco del Comune di Sausheim di trasmettergli, per ciascuna emissione di
OGM effettuata nel territorio di tale Comune, l’avviso al pubblico, la scheda
d’impianto, che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni,
e la lettera prefettizia accompagnatoria di tali documenti. Egli ha altresì
chiesto le schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da
realizzarsi nel 2004.
16. A motivo della mancata risposta alla sua domanda il
sig. Azelvandre, con lettera 1° giugno 2004, ha presentato alla Commission
d’accès aux documents administratifs (commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi) (CADA) una richiesta di comunicazione dei documenti menzionati
nella sua lettera del 21 aprile 2004. Il 24 giugno 2004 la citata commissione ha
emesso un parere favorevole in merito alla comunicazione dell’avviso al pubblico
e della prima pagina della lettera prefettizia accompagnatoria. Per contro, essa
si è pronunciata a sfavore della comunicazione della scheda d’impianto
particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale
comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza
degli operatori interessati. Detta commissione, inoltre, ha dichiarato
inammissibile la domanda diretta alla divulgazione delle schede informative
relative a ciascuna nuova emissione.
17. In seguito a detto avviso, il
sindaco di Sausheim, in data 24 maggio e 4 agosto 2004, ha reso noti al sig.
Azelvandre gli avvisi al pubblico relativi alle cinque emissioni di OGM
effettuate sul territorio di tale Comune e le lettere prefettizie
accompagnatorie riguardanti due dei detti avvisi.
18. Il 16 settembre 2004 il
sig. Azelvandre ha presentato dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale
amministrativo) di Strasburgo un ricorso diretto, da una parte, all’annullamento
della decisione implicita con cui il sindaco di Sausheim aveva respinto la sua
domanda volta a ottenere la divulgazione delle lettere prefettizie e delle
schede di impianto per ciascuna emissione di OGM effettuata nel territorio di
tale Comune e, dall’altra parte, a far ingiungere al sindaco che provvedesse a
comunicargli i detti documenti.
19. Con sentenza 10 marzo 2005 il Tribunal
administratif di Strasburgo, da un lato, ha annullato la decisione implicita di
rifiuto da parte del sindaco di Sausheim di trasmettere al sig. Azelvandre le
lettere prefettizie relative alle altre sperimentazioni in ambito di emissione
di OGM e le schede di impianto relative alle cinque sperimentazioni, fatta
eccezione per le informazioni nominative, e, dall’altro, ha ingiunto al sindaco
di quel Comune di procedere alla divulgazione dei sopracitati documenti a favore
del sig. Azelvandre.
20. Il 30 maggio 2005 il Comune di Sausheim ha impugnato
detta sentenza dinanzi al Conseil d’É;;tat con un ricorso diretto
all’annullamento di quest’ultima.
21. Il Conseil d’É;;tat nutre dubbi
relativamente all’interpretazione degli obblighi di informare il pubblico in
materia di emissione deliberata di OGM, quali risultano in particolare dall’art.
19 della direttiva 90/220.
22. In tale contesto, il Conseil d’É;;tat ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se per “luogo in cui verrà effettuata la
disseminazione degli organismi geneticamente modificati”, che, ai sensi
dell’art. 19 della direttiva (…) 90/220 (…), non può ritenersi riservato,
debba intendersi la particella catastale oppure un’area geografica più vasta,
corrispondente al comune nel cui territorio avviene la disseminazione o ad una
zona ancor più estesa (cantone, dipartimento).
2) Qualora il luogo dovesse
intendersi nel senso che designa la particella catastale, se sia possibile
opporre alla comunicazione dei riferimenti catastali della località di
disseminazione una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di
altri segreti tutelati dalla legge, sulla base dell’art. 95 [CE] o della
direttiva (…) 2003/4 (…), sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale, o di un principio generale del diritto comunitario».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Osservazioni presentate
dinanzi alla Corte
23. Il Comune di Sausheim reputa che per «sito
dell’emissione» ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva
2001/18 debba intendersi il territorio del comune sul quale le sperimentazioni
sono realizzate.
24. Il governo francese reputa che il sito dell’emissione
possa riguardare un’area geografica più ampia della particella catastale e,
quindi, una siffatta area può essere costituita dal comune o dal cantone.
25.
Secondo il governo ellenico, il sito dell’emissione dovrebbe essere definito
come una particella registrata presso il catasto e individuata come tale o, in
mancanza di catasto, una particella determinata e localizzata in modo preciso,
nel sistema di individuazione nazionale delle particelle, grazie al sistema di
informazioni geografiche.
26. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che la
nozione di sito dell’emissione si deve riferire alla particella catastale solo
in determinati casi. Onde determinare il contenuto di detta nozione, le autorità
amministrative e giurisdizionali degli Stati membri disporrebbero di un certo
potere discrezionale.
27. Il governo polacco rileva che per sito
dell’emissione si deve intendere non già la particella catastale quanto un’area
geografica più ampia, determinata in modo tale da garantire un accesso
appropriato del pubblico alle informazioni sulle operazioni di emissione di OGM
nell’ambiente, tutelando al contempo gli interessi economici degli operatori che
procedono a tali operazioni.
28. La Commissione delle Comunità europee
osserva che il luogo dell’emissione deve essere determinato in funzione dei dati
presentati alle autorità nazionali dal soggetto che presenta la notifica a
queste ultime, caso per caso, ai sensi delle procedure previste nelle parti B e
C della direttiva 2001/18.
Risposta della Corte
29. Al fine di risolvere
tale questione occorre osservare, in via preliminare, che l’art. 25, n. 4, della
direttiva 2001/18, ai sensi del quale talune informazioni relative alle
emissioni deliberate di OGM nell’ambiente sono considerate riservate, rientra in
un complesso di norme relative alle varie procedure applicabili a siffatte
emissioni. Tali norme si ispirano agli obiettivi perseguiti da detta direttiva,
come risultano configurate nei ‘considerando’ quinto, sesto, ottavo e decimo di
quest’ultima, vale a dire la tutela della salute umana, il principio dell’azione
preventiva e il principio di precauzione nonché la trasparenza delle misure
relative all’elaborazione e all’attuazione delle emissioni di cui
trattasi.
30. Per quanto riguarda l’ultimo degli obiettivi sopracitati
occorre sottolineare che il regime di trasparenza introdotto dalla direttiva
2001/118 si riflette in particolare nell’art. 9 così come negli artt. 25, n. 4,
e 31, n. 3, di quest’ultima. Infatti con tali disposizioni il legislatore
comunitario ha tentato di istituire non soltanto meccanismi di consultazione del
pubblico in generale e, se del caso, di determinati gruppi in relazione a una
prevista emissione deliberata di OGM, ma anche un diritto di accesso del
pubblico alle informazioni relative a una siffatta operazione nonché la
predisposizione di registri pubblici nei quali deve figurare l’ubicazione di
ciascuna emissione di OGM.
31. Come ha rilevato l’avvocato generale ai
paragrafi 45 e 48 delle sue conclusioni, risulta altresì da queste disposizioni
che i diritti in esse enunciati si collegano strettamente alle informazioni che
devono essere fornite nell’ambito della procedura di notifica cui occorre
attenersi per ogni emissione volontaria di OGM per qualsiasi fine diverso dalla
loro immissione in commercio, in conformità agli artt. 5 8 della direttiva
2001/18.
32. Dal nesso così stabilito tra la procedura di notifica e
l’accesso ai dati relativi all’operazione di emissione deliberata di OGM
prevista risulta che, salva deroga prevista dalla direttiva in questione, il
pubblico interessato può chiedere la divulgazione di qualsiasi informazione
trasmessa dal notificante nell’ambito della procedura di autorizzazione relativa
a una siffatta emissione.
33. Per quanto riguarda la natura di tali dati,
l’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/18 dispone che chiunque intenda
effettuare un’emissione deliberata di OGM è tenuto a presentare una notifica
all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà
l’emissione, e detta notifica deve includere un fascicolo tecnico contenente le
informazioni richieste dall’allegato III di detta direttiva. Inoltre,
conformemente all’art. 13, n. 2, lett. a), della stessa direttiva, le
informazioni in questione devono tener conto della diversità dei luoghi di
impiego degli OGM.
34. È proprio tenendo conto dell’insieme di tali elementi
che gli Stati membri provvedono, conformemente all’art. 4, nn. 1 e 2, della
direttiva 2001/18, affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare
effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente che potrebbero derivare da
un’emissione deliberata di OGM e a effettuare una valutazione adeguata degli
eventuali rischi ambientali derivanti da una tale operazione.
35. Quanto al
grado di precisione dei dati da fornire, occorre osservare che, come indicato
nell’allegato III della direttiva 2001/18, esso varia in rapporto alle
caratteristiche della prevista emissione deliberata di OGM. A tale proposito,
l’allegato III B di detta direttiva, riguardante i progetti di emissione di
piante superiori geneticamente modificate, include disposizioni
particolareggiate relative alle informazioni che devono essere fornite dal
notificante.
36. Tra i dati che devono essere menzionati nei fascicoli
tecnici accompagnatori delle notifiche, in conformità a quanto disposto
nell’allegato III B, sub E, della direttiva 2001/18, figurano l’ubicazione e le
dimensioni dei siti di emissione nonché la descrizione dell’ecosistema locale di
emissione, inclusi clima, flora e fauna, così come la prossimità di biotopi
ufficialmente riconosciuti o di aree protette che potrebbero essere interessati
dal fenomeno.
37. Con riferimento all’emissione di organismi geneticamente
modificati diversi dalle piante superiori, l’allegato III A, parte III, sub B,
enuncia, tra i dati che devono essere menzionati nei fascicoli tecnici
accompagnatori delle notifiche, l’ubicazione geografica e le coordinate del sito
o dei siti di emissione nonché la descrizione degli ecosistemi, bersaglio o non
bersaglio, che possono essere interessati.
38. Pertanto, gli elementi
relativi all’ubicazione geografica di un’emissione deliberata di OGM che devono
figurare nella notifica di quest’ultima rispondono a esigenze dirette a
determinare gli effetti concreti di una tale operazione sull’ambiente. Le
indicazioni riguardanti il sito di una tale emissione devono essere quindi
definite rispetto alle caratteristiche di ogni operazione e del suo eventuale
impatto sull’ambiente, secondo quanto risulta dai due punti precedenti della
presente sentenza.
39. Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso
che il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della
direttiva 2001/18, è determinato da qualsiasi informazione, relativa
all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti
dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto
delle procedure di cui agli artt. 6-8, 13, 17, 20 o 23 della medesima
direttiva.
Sulla seconda questione
Osservazioni presentate dinanzi alla
Corte
40. Il Comune di Sausheim sostiene che l’art. 95 CE e la direttiva
2003/4 consentono alle autorità nazionali di decidere che l’informazione
riguardante l’ubicazione delle sperimentazioni relative a un’emissione
deliberata di OGM possa restare riservata per motivi afferenti alla protezione
dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
41. Il governo francese
rileva che, qualora la Corte dovesse considerare che il sito dell’emissione si
riferisce alla particella catastale, l’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4
dovrebbe essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di
verificare caso per caso se, indipendentemente dagli interessi del notificante,
interessi relativi in particolare alla tutela della sicurezza pubblica ostino
alla divulgazione delle informazioni relative al detto sito.
42. Secondo il
governo ellenico, se per «sito dell’emissione» si dovesse intendere una
particella catastale, solo in via eccezionale si potrebbe opporre alla
comunicazione dei riferimenti catastali del luogo di emissione una riserva
relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri segreti tutelati dalla
legge, e ciò a condizione che essa non sia formulata in termini generali ma, al
contrario, che sia sufficientemente motivata.
43. Il governo polacco
sostiene che, ove la nozione di sito dell’emissione riguardi la particella
catastale, la riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico, in via di
principio, può essere opposta alla comunicazione dei riferimenti catastali sul
fondamento della direttiva 2003/4 e dell’art. 95 CE.
44. La Commissione
rileva che il diritto comunitario non prevede alcuna riserva di ordine pubblico
o di altra natura che possa essere opposta alla regola enunciata all’art. 25, n.
4, primo trattino, della direttiva 2001/18.
Risposta della Corte
45. Al
fine di risolvere la seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio,
occorre rammentare che l’art. 25, nn. 1 3, della direttiva 2001/18 instaura un
regime che definisce in termini precisi la riservatezza di cui possono
beneficiare i vari dati comunicati nell’ambito delle procedure di notifica e di
scambio di informazioni previste dalla medesima direttiva.
46. Da queste
disposizioni emerge che le informazioni riservate notificate alla Commissione e
all’autorità competente o scambiate in forza della direttiva 2001/18, nonché le
informazioni che possono pregiudicare una posizione concorrenziale, non possono
essere divulgate e che i diritti di proprietà intellettuale afferenti a tali
dati devono essere tutelati. Inoltre, in conformità ai nn. 2 e 3 di detto art.
25, l’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali
informazioni debbano rimanere riservate alla luce della «giustificazione
verificabile» fornita da quest’ultimo, il quale è informato in merito alla
decisione adottata nei suoi confronti da detta autorità.
47. Mediante il
complesso di tali disposizioni, la direttiva 2001/18 ha quindi istituito una
disciplina esaustiva relativa al diritto di accesso del pubblico nel settore
preso in considerazione e all’esistenza di eventuali deroghe a tale
diritto.
48. Per quanto riguarda l’informazione relativa al luogo
dell’emissione, occorre sottolineare che, conformemente all’art. 25, n. 4, primo
trattino, della direttiva in questione, in nessun caso è considerata
riservata.
49. In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia
dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge, enunciate dal
giudice del rinvio nella sua seconda questione, non possono costituire motivi
tali da limitare l’accesso ai dati elencati nell’art. 25, n. 4, della direttiva
2001/18, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito
dell’emissione.
50. Infatti, la Corte ha già dichiarato che il timore di
difficoltà interne non può giustificare l’omissione da parte di uno Stato membro
nell’applicare correttamente il diritto comunitario (v., in particolare,
sentenza 9 dicembre 1997, causa C 265/95, Commissione/Francia, Racc. pag I 6959,
punto 55). In particolare, per quanto riguarda l’emissione deliberata di OGM
nell’ambiente, la Corte ha dichiarato, al punto 72 della sua sentenza 9 dicembre
2008, causa C 121/07, Commissione/Francia (non ancora pubblicata nella
Raccolta), che, anche supponendo che le turbative evocate dalla Repubblica
francese trovino effettivamente, in parte, la loro origine nell’attuazione di
norme di origine comunitaria, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di
attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, comprese
quelle connesse alla resistenza di privati, per giustificare l’inosservanza
degli obblighi e termini risultanti dalle norme del diritto comunitario.
51.
Tale interpretazione della direttiva 2001/18 è suffragata dall’esigenza,
figurante all’art. 25, n. 4, terzo trattino, di quest’ultima, secondo cui i dati
relativi alla valutazione dei rischi ambientali non sono considerati riservati.
Infatti, una tale valutazione è realizzabile solo qualora vi sia una piena
conoscenza della prevista emissione, giacché, in mancanza di una siffatta
indicazione, le eventuali conseguenze derivanti da un’emissione deliberata di
OGM per la salute umana e per l’ambiente non possono essere validamente valutate
(v., in tal senso, sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, cit., punti 75
e 77).
52. Per quanto riguarda le direttive 90/313 e 2003/4, si deve inoltre
osservare che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue
conclusioni, uno Stato membro non può invocare una disposizione derogatoria
figurante in dette direttive per rifiutare l’accesso a informazioni che
dovrebbero essere di dominio pubblico, in applicazione delle disposizioni di cui
alle direttive 90/220 e 2001/18.
53. Infine, poiché il giudice del rinvio ha
richiamato l’art. 95 CE, è sufficiente rilevare che lo Stato membro interessato
non si è avvalso della facoltà prevista da questo articolo.
54. Dalle
considerazioni che precedono risulta che le disposizioni di cui all’art. 3, n.
2, della direttiva 90/313 così come dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4,
ai sensi delle quali una domanda di informazioni ambientali può essere respinta
ove la divulgazione delle informazioni richieste sia in grado di nuocere alla
tutela di taluni interessi, tra i quali figura la sicurezza pubblica, non
possono essere utilmente opposte alle esigenze di trasparenza risultanti
dall’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18.
55. Di conseguenza, occorre
risolvere la seconda questione nel senso che non si può opporre alla
comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva
2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri
interessi tutelati dalla legge.
Sulle spese
56. Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino,
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001,
2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, è determinato da
qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal
notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve
avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6 8, 13, 17,
20 o 23 della medesima direttiva.
2) Non si può opporre alla comunicazione
delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una
riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi
tutelati dalla legge.
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