È reato friggere con olio “alterato”

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Cassazione penale, sentenza n. 599 dell’11 aprile 2006 (riferimento normativo: art. 5, lett. d), l. 283/1962)

Integra il reato di cui all’art. 5, lett. d), L. 283/1962 con l’impiego di
olio per la frittura in stato di alterazione per la presenza di composti polari
superiori al valore massimo (di 25 g/100 g) ammesso dalla circolare n. 1 del
11.1.1991 del ministero della Sanità.

A seguito di accesso e
ispezione degli organi di vigilanza presso un ristorante cinese, era stata
rinvenuta una padella poggiata sul fornello della cucina contenente olio per
friggere che, sottoposto ad analisi, era risultato non conforme ai limiti
ministeriali fissati con la circolare n. 1 del 1991 del ministero della Sanità
(oggi della Salute). Tratta, perciò, a giudizio davanti al Tribunale di Brescia,
la titolare del ristorante era stata riconosciuta responsabile del reato di cui
all’art. 5, lett. d), L. 283/1962, sotto la specie della detenzione di alimento
in stato di alterazione e conseguentemente condannata alla pena
dell’ammenda.
L’imputata presentava ricorso contro la decisione, offrendo
all’attenzione dei giudici della Corte di cassazione due obiezioni,
rispettivamente in diritto e in fatto.
Sotto il primo profilo, veniva
contestato che il giudice avesse potuto fondare la pronuncia di condanna su un
atto amministrativo, qual è la circolare ministeriale, deducendo in contrario
che non esistevano valori-limite normativamente stabiliti. In punto di fatto,
veniva replicato che mancava la prova che l’olio campionato fosse destinato alla
frittura, posto che al momento dell’accesso non vi era cottura in atto.
Prima
di procedere alla disamina della sintetica risposta data all’impugnazione dai
giudici di legittimità, conviene ricordare brevemente che la norma invocata
vieta la produzione, la vendita, la detenzione per la vendita o l’impiego nella
preparazione gastronomica di alimenti alterati, insudiciati, invasi da parassiti
o comunque nocivi. Sono alterati quegli alimenti che si presentano degradati o
decomposti per effetto di un naturale fenomeno degenerativo e per questo si
distinguono da quelli “adulterati”, che tali sono, invece, per effetto di una
fraudolenta manipolazione dell’operatore. La prova del reato può essere fornita
con l’esito di analisi di laboratorio; ma in determinati casi potrà essere
sufficiente la testimonianza visiva e/o olfattiva dell’organo accertatore (si
pensi al rinvenimento di carne marcia).
Sono insudiciate le sostanze
alimentari sporche, invase da parassiti, quelle infestate da insetti, muffe
ecc.. In questi casi, la prova dell’illecito non abbisognerà di conferme di
laboratorio.
In tutte le ipotesi enumerate, il reato sussiste per il fatto
stesso che siano accertate le condizioni di non conformità indicate dalla legge,
senza la necessità di dimostrare la loro nocività per la salute dei consumatori,
condizione che riguarda solo l’ipotesi residuale delle sostanze “comunque
nocive”.
Nel caso di specie, era stato addebitato l’utilizzo per la frittura
di olio alterato a causa della presenza – inevitabilmente accertata in seguito
ad apposite analisi chimiche – di composti polari oltre i limiti ammissibili. E
proprio sulla (in)esistenza, normativamente validata, di tali limiti si è
appuntata la censura difensiva, che ha obiettato che una circolare ministeriale,
atto privo di forza normativa, non poteva costituire la base per l’acclaramento
di una presunta trasgressione a limiti che in realtà non esistevano.
Ora,
non può non convenirsi sul presupposto del ragionamento, poiché è corretto che
la circolare non può imporre direttamente vincoli ai privati e tantomeno al
giudice chiamato ad accertare la sussistenza di un reato; ma la premessa è
distonica rispetto alla conclusione che la difesa ne ha voluto trarre. Infatti,
come ha puntualizzato la Corte, il giudice di primo grado non ha fondato la
condanna sulla circolare, come se fosse questa la norma che fissa valori
ammissibili di composti polari. In realtà, la circolare è stata utilizzata
esclusivamente come indicatore, sulla base dei dati scientifici acquisiti, dei
valori oltre i quali l’alimento può definirsi in stato di alterazione.
Per
quanto riguarda l’altra obiezione della difesa – non esservi prova dell’impiego
dell’olio irregolare nella frittura – la Cassazione, non potendo entrare nel
merito della ricostruzione del fatto, ma potendo solo valutare la portata
logico-critica di quanto emerso negli atti processuali, ha osservato che la
posizione della padella sul fornello e il fatto che l’olio fosse ancora caldo al
momento dell’intervento degli organi di controllo deponevano per la correttezza
della conclusione condannatoria accolta dai giudici di primo grado.

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