È pubblicità ingannevole anche la scarsa informazione

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Consiglio di Stato, sentenza n. 4894 del 27 luglio 2010 (riferimenti normativi: articolo 5, decreto legislativo 74/1992; articolo 21, decreto legislativo 206/2005)

Non necessariamente l’innocuità del prodotto riscontrata in sede sanitaria
per il suo uso da parte della platea generale dei consumatori comporta che la
promozione pubblicitaria non sia ingannevole se non accompagnata
dall’informazione su profili di uso suscettibili di porre in pericolo la salute
e la sicurezza dei consumatori, in riferimento a gruppi di questi affetti da
specifiche patologie su cui l’uso del prodotto può incidere.

La
normativa sulla pubblicità ingannevole riguarda, tra gli altri, lo specifico
profilo di prodotti alimentari suscettibili di porre in pericolo la salute e la
sicurezza dei consumatori, omettendo di fornire a costoro le informazioni
necessarie a metterli in guardia dal trascurare le normali regole di prudenza e
vigilanza. Era questo il testo originario dell’art. 5, d.lgs. 74/1992 (base
normativa della sentenza in commento), poi trasfuso nella versione iniziale
dell’art. 24 del codice del consumo, e attualmente rinvenibile con alcune
variazioni lessicali nell’art. 21 del codice citato. L’attenzione del
legislatore è, in casi del genere, particolarmente vigile poiché l’aspetto
eminentemente commerciale della tutela del consumatore da induzioni surrettizie
nelle scelte di acquisto finisce con l’intrecciarsi con aspetti che attingono la
sua salute. Non si è in presenza di prodotti pericolosi per la salute, che come
tali non potrebbero neppure essere commercializzati, ma di prodotti che
potrebbero pregiudicare il benessere di pur limitate categorie di consumatori,
più esposti agli effetti potenzialmente negativi del prodotto in ragione delle
patologie di cui sono portatori. Si noti anche che, proprio in considerazione
della priorità dell’interesse alla protezione della salute, la ingannevolezza
pubblicitaria dei prodotti di cui stiamo discorrendo non è necessariamente
legata, come di solito, ad espressioni capziose o a messaggi avvolgenti, in ogni
caso a condotte positive, quanto piuttosto proprio alla mancanza della dovuta
informazione.
La vicenda trattata dalla sentenza del Consiglio di Stato ha
attraversato varie fasi: dalla censura della AGCM al ribaltamento della
decisione dell’autorità da parte del T.A.R. Lazio, per approdare infine
all’epilogo processuale davanti al giudice amministrativo d’appello, che
“riabilitava” la originaria pronuncia della autorità. Oggetto del contendere era
un integratore alimentare in compresse, che aveva tra gli ingredienti fucus e
glucomannano. L’AGCM aveva acquisito il parere tecnico-scientifico dell’INRAN,
che concludeva nel senso di un rischio derivante dalla assunzione di fucus per i
soggetti affetti da patologie cardiovascolari e da ipertiroidismo, e di
potenziale interferenza del glucomannano sull’efficacia dei farmaci per
diabetici. Tanto conduceva l’autorità a sanzionare la commercializzazione del
prodotto in quanto privo di indicazioni volte a prevenire rischi per la salute
di quelle categorie di consumatori. Per parte sua il T.A.R. annullava il
provvedimento in quanto gli ingredienti utilizzati nel prodotto erano innocui
alle dosi consigliate, tanto che l’Autorità garante per le Comunicazioni aveva
espresso parere favorevole.
Il Consiglio di Stato, accogliendo in pieno
l’appello, ribalta le conclusioni del giudice di primo grado. Il punto cruciale
del ragionamento è nella differente prospettiva in cui vanno considerati gli
aspetti di natura commerciale e quelli (prioritari) di carattere salutistico.
Inoltre, il fatto che un prodotto sia in sé conforme sul piano sanitario
generale non esclude che vadano adottate le necessarie informazioni per
particolari tipologie di consumatori. “La facoltà, pertanto, di non riportare
controindicazioni sulle etichette degli integratori di fibra riguarda,
evidentemente, solo un profilo di attenzione sanitaria, inerente le
caratteristiche intrinseche del prodotto di cui si discute; il carattere innocuo
di quest’ultimo, ove utilizzato in modo corretto, tuttavia, non tutela il
consumatore in rapporto a messaggi pubblicitari, che tendano a indurre l’uso più
ampio ed allargato possibile del prodotto stesso, con dichiarata assenza di ogni
effetto indesiderato: quanto sopra, mentre effetti indesiderati – anche se di
gravità non immediatamente apprezzabile – sono viceversa possibili, proprio a
seguito dell’uso protratto e indiscriminato, che può essere determinato dalla
pubblicità”. Vi è certamente un’eco in queste parole del principio di
precauzione, che pervade tutta la normativa alimentare. Il Consiglio di Stato ne
ha ricavato il principio riportato nell’epigrafe. Nella specie, ha argomentato
il giudice, è vero che le dosi consigliate nel messaggio pubblicitario di
accompagnamento del prodotto avrebbero comportato l’assunzione di quelle
sostanze di cui si è detto in quantitativi conformi a quelli approvati dal
ministero della Salute. Ma è pur vero che secondo il parere dell’INRAN vi era un
rischio per soggetti affetti da patologie cardiovascolari e ipertiroidismo (in
relazione al fucus) e un rischio di interferenza sulla efficacia di farmaci per
diabetici (in relazione al glucomannano). Per conseguenza, il non avere
evidenziato tali possibili rischi rendeva ingannevole la pubblicità
dell’integratore.

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