Distributori automatici, dolci sempre confezionati

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 novembre 2005, nella causa C- 366/04 (riferimenti normativi artt. 28 e 30, Trattato CE)

Le disposizioni degli artt. 28 e 30 TCE e 7 della direttiva 93/43/CEE non
ostano a una norma di diritto nazionale, anteriore alla predetta direttiva, che
vieta di mettere in vendita in distributori automatici dolciumi o prodotti
surrogati dello zucchero privi di confezione.

La Corte di giustizia
è stata adita in via pregiudiziale a seguito della irrogazione di una sanzione
(non si intende se penale o amministrativa) da parte del sindaco di Salisburgo
per la messa in commercio di gomme da masticare sfuse in distributori
automatici.
La questione portata all’attenzione del giudice comunitario è
stata se la normativa austriaca configuri o meno una restrizione di fatto alla
libera circolazione delle merci comunitarie in quanto, essendo ammessa in altri
Paesi dell’Unione la vendita di prodotti non confezionati, i produttori
comunitari troverebbero difficoltà a introdurre in Austria la loro merce,
dovendosi sobbarcare il costo aggiuntivo del confezionamento.
La Corte è
partita dalla constatazione che la direttiva sull’igiene del 1993 (peraltro
ormai abrogata dal regolamento 852/2004) tace sul punto del confezionamento dei
prodotti distribuiti attraverso apparecchi automatici, sicché non esiste uno
specifico vincolo normativo per il legislatore nazionale.
Diverso è il
discorso se la disciplina austriaca sia, comunque, in contrasto con il principio
della libera circolazione delle merci. La risposta è stata positiva, nel senso
che il maggior onere relativo al confezionamento che incontrano i produttori
esteri per commercializzare la loro merce in Austria limita di fatto la libertà
di circolazione.
Ma questo è solo un primo aspetto del problema. Infatti, la
Corte ha ricordato che il Trattato autorizza delle restrizioni quando queste
siano giustificate da prevalenti ragioni, come quelle attinenti alla tutela
della salute, purché i limiti imposti dalle legislazioni nazionali siano
proporzionati, e quindi non esuberanti, rispetto allo scopo perseguito.
Nel
caso di specie la Commissione europea, intervenuta nel giudizio davanti alla
Corte di giustizia, si era dichiarata per la censura della normativa austriaca
in quanto non esisteva evidenza che l’obbligo di confezionamento dei prodotti
venduti nei distributori automatici fosse conferente rispetto al fine
perseguito, non potendo essere il rischio per la salute puramente
ipotetico.
Per contro la Corte non ha bocciato la normativa sottoposta al suo
giudizio.
Per raggiungere tale conclusione è stato, innanzi tutto, citato il
parere dell’agenzia austriaca per la salute e la sicurezza degli alimenti,
secondo il quale l’obbligo di confezionamento corrisponde all’interesse di
evitare fenomeni di alterazione, che si erano in effetti verificati in passato.
Analoga considerazione faceva il giudice austriaco (che aveva rinviato la causa
alla Corte): questi notava come il consumatore – in assenza di confezionamento –
poteva contaminare l’alimento, da prelevare a mani nude senza avere avuto modo
di lavarle.
La Corte non è entrata più di tanto nel merito della correttezza
di queste osservazioni, che ha però fatto proprie, evidentemente ritenendole
ragionevoli; e ha così riconosciuto che l’obbligo di confezionamento costituisce
misura adeguata e proporzionata per tutelare la salute.
Per quanto riguarda
la normativa italiana non esiste un divieto di vendita di alimenti sfusi per
mezzo di distributori automatici.
Nel contempo non manca una particolare
attenzione del legislatore a garanzia della igienicità dei prodotti in tal modo
commercializzati, come si desume fin dall’art. 32 del Dpr 327/1980 (regolamento
di attuazione della legge n. 283 del 1962).
Più di recente è intervenuto il
D.Lgs. 155/1997 che al capo III dell’allegato ha dettato prescrizioni a
salvaguardia delle condizioni igieniche degli apparecchi automatici e ha
stabilito che i prodotti alimentari devono esservi allocati in modo da evitare,
per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione. Ciò comporta
che, ove tale prescrizione non sia osservata, potrebbe essere ravvisabile la
violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962 (che, come noto, contiene una
sanzione penale) sotto il profilo del cattivo stato di conservazione
dell’alimento.
Il capo III dell’allegato II al nuovo regolamento comunitario
852/2004 sull’igiene detta a sua volta prescrizioni analoghe.

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