Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento PI 5165 del 24 agosto 2006 (riferimenti normativi: artt. 19, 20, 21 e 24, decreto legislativo 206/2005)
È ingannevole la pubblicità di un metodo di dimagrimento che vanta la
possibilità di “dimagrire mangiando” senza necessità di esercizio fisico,
enfatizzando risultati di riduzione del peso fino a “2/3 kg la settimana” con
conseguente rischio per la salute.
Il campo della pubblicità che
richiama diminuzioni di peso o effetti benefici sulla salute è senz’altro uno
dei più delicati e controversi. Delicato perché tutto ciò che ha a che fare – o
si pretende che abbia a fare – con la salute deve essere maneggiato con estrema
prudenza per le ricadute negative che proprio il consumo indiscriminato di certi
prodotti potrebbe avere sul benessere fisico-psichico dei consumatori. Senza
dire che la platea di pubblico cui si rivolge la pubblicità di metodi di
dimagrimento si presenta in genere particolarmente vulnerabile, proprio per i
problemi di sovrappeso da cui è affetta, alle lusinghe di rapidi e indolori
risultati (come la AGCM non ha mancato di sottolineare nella motivazione del
provvedimento in questione). Controverso perché la normativa sulla pubblicità
ingannevole si presta a interpretazioni non univoche (si pensi alla nozione
generica di “ingannevolezza” intesa come idoneità del messaggio pubblicitario di
distorcere la libera capacità di scelta del consumatore). Nel contempo il
divieto generale, salve le eccezioni espressamente consentite, di richiamo alle
proprietà medicamentose del prodotto è evidentemente apparso troppo restrittivo
se il legislatore comunitario, con l’emanazione del Reg. Ce 1924/2006, ha inteso
allargare le maglie dei claim salutistici, anche per armonizzare le diverse
discipline nazionali, pur ancorandoli a parametri di sicurezza, in particolare
quello della dimostrabilità scientifica dell’effetto vantato.
Il caso
sottoposto in questa occasione al vaglio della AGCM è un po’ diverso dai soliti
che commentiamo su queste colonne, in quanto l’oggetto del contendere non è un
prodotto alimentare, bensì un “metodo” di dimagrimento. Ciò nonostante ci sembra
evidente la pertinenza dell’argomento al tema degli alimenti e della
salute.
Il messaggio pubblicitario, diffuso per una quindicina di giorni su
un periodico quindicinale di ambito locale, si articolava su questa
miracolistica proposizione:
“Puoi perdere fino a 2/3 kg a settimana, senza
dieta, senza farmaci senza sentire fame. Migliorando il metabolismo puoi
conservare il peso, senza rinunciare alla pasta, alla cena con gli amici, alla
pizza del sabato sera”.
Insomma, una promessa di poter dimagrire senza
sacrifici, che fa il paio con il metodo di quel tal medico che propagandava la
possibilità di dimagrire addirittura aumentando il tenore di carboidrati.
Nel corso dell’istruttoria della AGCM è emerso che la società che
pubblicizzava il metodo “ISE dimagrire mangiando” era autorizzata a esercitare
attività di estetista (!) e che tale metodo si basava, a dire della società, su
di una sorta di ricondizionamento del soggetto sul piano del comportamento
alimentare, ma senza necessità di diete particolari, anche attraverso la
“presenza costante di un tutor che sostiene l’io in tutto il periodo del
trattamento”.
Bisogna dire che colpisce la estrema vaghezza con cui si
descrive il metodo e la assolta mancanza di ogni supporto scientifico dello
stesso.
In questa situazione la decisione sanzionatoria della AGCM era di
rigore.
Occorre ricordare che tutta la giurisprudenza della Autorità che si è
formata sul punto ha sempre rimarcato l’ingannevolezza di messaggi che vantavano
la riduzione di peso senza far cenno alla congiunta necessità di ricorrere a un
sistema alimentare restrittivo e all’esercizio fisico. Più ancora nella specie è
stato stigmatizzato il fatto che le modalità indiscriminate del trattamento ISE
(senza distinguere tra categorie diverse di soggetti) e le promesse di
vertiginose cadute di peso in brevissimo tempo potevano avere ripercussioni
negative sulla salute. Infatti, viene ricordato nella decisione che secondo la
comunità scientifica il dimagrimento di regola non dovrebbe superare i 500-1000
g a settimana nel lungo periodo, pena l’insorgere di rischi per la salute. Più
cospicue riduzioni di peso sono consigliate solo per le grandi obesità, ossia
nei casi in cui questa assume veri e propri caratteri patologici, e sempre sotto
stretto controllo medico. Viceversa, il messaggio pubblicitario “incriminato”
non solo era in grado di traviare il corretto comportamento economico dei
consumatori, ma poteva perfino portare a trascurare le normali regole di
prudenza e vigilanza sul loro stato di salute.
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‘Dimagrire mangiando’: è pubblicità ingannevole
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedimento PI 5165 del 24 agosto 2006 (riferimenti normativi: artt. 19, 20, 21 e 24, decreto legislativo 206/2005)
È ingannevole la pubblicità di un metodo di dimagrimento che vanta la
possibilità di “dimagrire mangiando” senza necessità di esercizio fisico,
enfatizzando risultati di riduzione del peso fino a “2/3 kg la settimana” con
conseguente rischio per la salute.
Il campo della pubblicità che
richiama diminuzioni di peso o effetti benefici sulla salute è senz’altro uno
dei più delicati e controversi. Delicato perché tutto ciò che ha a che fare – o
si pretende che abbia a fare – con la salute deve essere maneggiato con estrema
prudenza per le ricadute negative che proprio il consumo indiscriminato di certi
prodotti potrebbe avere sul benessere fisico-psichico dei consumatori. Senza
dire che la platea di pubblico cui si rivolge la pubblicità di metodi di
dimagrimento si presenta in genere particolarmente vulnerabile, proprio per i
problemi di sovrappeso da cui è affetta, alle lusinghe di rapidi e indolori
risultati (come la AGCM non ha mancato di sottolineare nella motivazione del
provvedimento in questione). Controverso perché la normativa sulla pubblicità
ingannevole si presta a interpretazioni non univoche (si pensi alla nozione
generica di “ingannevolezza” intesa come idoneità del messaggio pubblicitario di
distorcere la libera capacità di scelta del consumatore). Nel contempo il
divieto generale, salve le eccezioni espressamente consentite, di richiamo alle
proprietà medicamentose del prodotto è evidentemente apparso troppo restrittivo
se il legislatore comunitario, con l’emanazione del Reg. Ce 1924/2006, ha inteso
allargare le maglie dei claim salutistici, anche per armonizzare le diverse
discipline nazionali, pur ancorandoli a parametri di sicurezza, in particolare
quello della dimostrabilità scientifica dell’effetto vantato.
Il caso
sottoposto in questa occasione al vaglio della AGCM è un po’ diverso dai soliti
che commentiamo su queste colonne, in quanto l’oggetto del contendere non è un
prodotto alimentare, bensì un “metodo” di dimagrimento. Ciò nonostante ci sembra
evidente la pertinenza dell’argomento al tema degli alimenti e della
salute.
Il messaggio pubblicitario, diffuso per una quindicina di giorni su
un periodico quindicinale di ambito locale, si articolava su questa
miracolistica proposizione:
“Puoi perdere fino a 2/3 kg a settimana, senza
dieta, senza farmaci senza sentire fame. Migliorando il metabolismo puoi
conservare il peso, senza rinunciare alla pasta, alla cena con gli amici, alla
pizza del sabato sera”.
Insomma, una promessa di poter dimagrire senza
sacrifici, che fa il paio con il metodo di quel tal medico che propagandava la
possibilità di dimagrire addirittura aumentando il tenore di carboidrati.
Nel corso dell’istruttoria della AGCM è emerso che la società che
pubblicizzava il metodo “ISE dimagrire mangiando” era autorizzata a esercitare
attività di estetista (!) e che tale metodo si basava, a dire della società, su
di una sorta di ricondizionamento del soggetto sul piano del comportamento
alimentare, ma senza necessità di diete particolari, anche attraverso la
“presenza costante di un tutor che sostiene l’io in tutto il periodo del
trattamento”.
Bisogna dire che colpisce la estrema vaghezza con cui si
descrive il metodo e la assolta mancanza di ogni supporto scientifico dello
stesso.
In questa situazione la decisione sanzionatoria della AGCM era di
rigore.
Occorre ricordare che tutta la giurisprudenza della Autorità che si è
formata sul punto ha sempre rimarcato l’ingannevolezza di messaggi che vantavano
la riduzione di peso senza far cenno alla congiunta necessità di ricorrere a un
sistema alimentare restrittivo e all’esercizio fisico. Più ancora nella specie è
stato stigmatizzato il fatto che le modalità indiscriminate del trattamento ISE
(senza distinguere tra categorie diverse di soggetti) e le promesse di
vertiginose cadute di peso in brevissimo tempo potevano avere ripercussioni
negative sulla salute. Infatti, viene ricordato nella decisione che secondo la
comunità scientifica il dimagrimento di regola non dovrebbe superare i 500-1000
g a settimana nel lungo periodo, pena l’insorgere di rischi per la salute. Più
cospicue riduzioni di peso sono consigliate solo per le grandi obesità, ossia
nei casi in cui questa assume veri e propri caratteri patologici, e sempre sotto
stretto controllo medico. Viceversa, il messaggio pubblicitario “incriminato”
non solo era in grado di traviare il corretto comportamento economico dei
consumatori, ma poteva perfino portare a trascurare le normali regole di
prudenza e vigilanza sul loro stato di salute.
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