Secondo la normativa all’epoca vigente, agli illeciti amministrativi incidenti sulla sicurezza alimentare si applica la riduzione del 30% della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 1 del decreto legge 91/2014, in quanto rientranti nella più ampia nozione di materia agroalimentare.
Proponiamo questa sentenza, nonostante che risalga ormai ad alcuni anni orsono, per il suo interesse sempre attuale e poiché la sua applicazione si presta a disparità di interpretazioni.
Nella fattispecie, i Servizi Veterinari di una Asl piemontese avevano rilevato tre distinte violazioni in materia, rispettivamente di benessere animale, di somministrazione di farmaci veterinari e di sicurezza alimentare, irrogando le relative sanzioni amministrative pecuniarie. L’allevatore aveva ottemperato parzialmente al pagamento della somma stabilita, decurtandola di propria iniziativa del 30% in virtù del beneficio concesso dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 91/2014 (convertito con legge 116/2014) per il caso in cui il pagamento della sanzione pecuniaria avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o della notificazione della violazione in materia “agroalimentare”, se già consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981. Dal momento che l’Asl insisteva nel pretendere il credito residuo, non ritenendo che le irregolarità accertate rientrassero nella suddetta materia, l’interessato aveva presentato opposizione davanti al Tribunale (Sezione civile).
Nell’accogliere la prospettazione dell’opponente, i giudici hanno impostato l’argomentazione favorevole sulla diversa finalità del comma 3 e del comma 4 dell’articolo 1 citato. Il primo prevede la “diffida” per le violazioni delle norme in materia agroalimentare punite con sanzione amministrativa pecuniaria. In tal caso, l’organo di controllo che le accerti per la prima volta diffida il trasgressore ad adempiere entro trenta giorni alle prescrizioni impartite per la regolarizzazione e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine, dovrà pagare la sanzione senza poter beneficiare della riduzione di cui all’articolo 16 della legge 689/1981. Se invece adempie, ha diritto a un ulteriore “sconto” del 30%, ai sensi del comma 4.
Il Tribunale ricorda che nel 2015 il Ministero della Salute ha emanato una circolare interpretativa di questo comma, nella quale si sostiene che per accedere all’istituto della diffida si deve essere in presenza di violazioni di “lieve entità”, tra cui non rientrano quelle inerenti alla sicurezza alimentare e, più generale, quelle che riverberano sulla salute umana, come ad esempio quelle relative al benessere animale e ai farmaci veterinari. Ora, però, chiosa il Tribunale, da una parte l’intervento conformativo del Ministero presuppone che anche tali ultime violazioni rientrino nella materia agroalimentare (ché, altrimenti, non avrebbe avuto senso escluderle espressamente), dall’altra che tale Autorità si è limitata a interpretare il solo comma 3. Pertanto, questa la conclusione, ne consegue che le violazioni oggetto dell’ingiunzione di pagamento da parte dell’Asl dovevano essere considerate come appartenenti alla materia in questione, ma nello stesso tempo – mentre andavano escluse dalla diffida del comma 3 – erano però suscettibili della riduzione del 30% della sanzione di cui al comma 4.
Aggiunge la sentenza che tale interpretazione è altresì coerente con le diverse finalità dei due commi suddetti. Infatti, l’istituto della diffida mira alla riduzione del contenzioso, mentre la riduzione del 30% della sanzione serve a garantire le entrate nelle casse pubbliche, invogliando il trasgressore ad effettuare (rapidamente e senza contestazioni) il pagamento.
In verità, la decisione suscita qualche perplessità e comunque non pare più “spendibile” attualmente. Infatti, occorre osservare che l’articolo 1 del decreto legge 91/2014, come convertito in legge, ha subito delle modifiche ad opera dell’articolo 1 ter del decreto legge 42/2021, convertito dalla legge 71/2021 (quindi in epoca posteriore ai fatti di causa), che ha allargato l’istituto della diffida alla materia della sicurezza alimentare. Occorre anche ricordare che il riferimento alle (sole) violazioni di “lieve entità”, a cui era applicabile la diffida, era contenuto nel decreto legge 91/2014, ma fu eliminato dalla legge di conversione (e non reintrodotto dalla legge 71/2021).
Orbene, ne deriva che mentre la diffida può riguardare oggi tanto la materia agroalimentare quanto quella della sicurezza alimentare, la riduzione del 30% della sanzione pecuniaria può incidere soltanto sulle violazioni della prima categoria. E dal momento che le violazioni dedotte nella causa riguardano, invece, la sicurezza alimentare, come conviene anche il Tribunale, si dovrebbe escludere che per esse trovi applicazione il beneficio di cui sopra.
Ma anche a prescindere dal testo del comma 4 del decreto legge 91/2014 introdotto dall’articolo 1 ter citato, è dubbia la correttezza del ragionamento del Tribunale. Infatti, i commi 3 (diffida) e 4 (ultrariduzione del 30% della sanzione già ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981) non sembrano affatto scollegati, bensì intimamente connessi.
Infatti, il comma 3 stabilisce che, se non adempie alla diffida, il trasgressore è chiamato a pagare la sanzione per intero, in quanto non si applica la riduzione dell’articolo 16 citato. D’altra parte, il comma 4 condiziona l’ultrariduzione del 30% all’applicabilità della riduzione dell’articolo 16 della legge 689/1981. Se ne dovrebbe logicamente dedurre che, dove non è applicabile l’articolo 16, non è applicabile il comma 4 del decreto legge 91/2014.
Quindi, il ragionamento del Tribunale appare (almeno parzialmente) fallace nel modo in cui è impostato; anche se nella specie il trasgressore aveva adempiuto alla diffida e pertanto era stato ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ex articolo 16. In altri termini, la decisione era corretta nella sostanza (poiché le violazioni accertate rientravano nella materia agroalimentare), ma non pare corretto ritenere che i commi 3 e 4 si ponessero su piani diversi, anziché fossero il secondo la conseguenza del primo. In ogni caso, oggi la decisione dovrebbe essere diversa, poiché le sanzioni delle violazioni oggetto della decisione, riguardando specificamente la sicurezza alimentare, non sarebbero suscettibili dell’ulteriore riduzione del 30%.
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Diffida e ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria
Tribunale di Torino, sentenza n. 1896 dell’11 aprile 2019 (riferimenti normativi: articolo 16 della legge 689/1981; articolo 1 del decreto legge 91/2014)
Secondo la normativa all’epoca vigente, agli illeciti amministrativi incidenti sulla sicurezza alimentare si applica la riduzione del 30% della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 1 del decreto legge 91/2014, in quanto rientranti nella più ampia nozione di materia agroalimentare.
Proponiamo questa sentenza, nonostante che risalga ormai ad alcuni anni orsono, per il suo interesse sempre attuale e poiché la sua applicazione si presta a disparità di interpretazioni.
Nella fattispecie, i Servizi Veterinari di una Asl piemontese avevano rilevato tre distinte violazioni in materia, rispettivamente di benessere animale, di somministrazione di farmaci veterinari e di sicurezza alimentare, irrogando le relative sanzioni amministrative pecuniarie. L’allevatore aveva ottemperato parzialmente al pagamento della somma stabilita, decurtandola di propria iniziativa del 30% in virtù del beneficio concesso dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 91/2014 (convertito con legge 116/2014) per il caso in cui il pagamento della sanzione pecuniaria avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o della notificazione della violazione in materia “agroalimentare”, se già consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981. Dal momento che l’Asl insisteva nel pretendere il credito residuo, non ritenendo che le irregolarità accertate rientrassero nella suddetta materia, l’interessato aveva presentato opposizione davanti al Tribunale (Sezione civile).
Nell’accogliere la prospettazione dell’opponente, i giudici hanno impostato l’argomentazione favorevole sulla diversa finalità del comma 3 e del comma 4 dell’articolo 1 citato. Il primo prevede la “diffida” per le violazioni delle norme in materia agroalimentare punite con sanzione amministrativa pecuniaria. In tal caso, l’organo di controllo che le accerti per la prima volta diffida il trasgressore ad adempiere entro trenta giorni alle prescrizioni impartite per la regolarizzazione e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine, dovrà pagare la sanzione senza poter beneficiare della riduzione di cui all’articolo 16 della legge 689/1981. Se invece adempie, ha diritto a un ulteriore “sconto” del 30%, ai sensi del comma 4.
Il Tribunale ricorda che nel 2015 il Ministero della Salute ha emanato una circolare interpretativa di questo comma, nella quale si sostiene che per accedere all’istituto della diffida si deve essere in presenza di violazioni di “lieve entità”, tra cui non rientrano quelle inerenti alla sicurezza alimentare e, più generale, quelle che riverberano sulla salute umana, come ad esempio quelle relative al benessere animale e ai farmaci veterinari. Ora, però, chiosa il Tribunale, da una parte l’intervento conformativo del Ministero presuppone che anche tali ultime violazioni rientrino nella materia agroalimentare (ché, altrimenti, non avrebbe avuto senso escluderle espressamente), dall’altra che tale Autorità si è limitata a interpretare il solo comma 3. Pertanto, questa la conclusione, ne consegue che le violazioni oggetto dell’ingiunzione di pagamento da parte dell’Asl dovevano essere considerate come appartenenti alla materia in questione, ma nello stesso tempo – mentre andavano escluse dalla diffida del comma 3 – erano però suscettibili della riduzione del 30% della sanzione di cui al comma 4.
Aggiunge la sentenza che tale interpretazione è altresì coerente con le diverse finalità dei due commi suddetti. Infatti, l’istituto della diffida mira alla riduzione del contenzioso, mentre la riduzione del 30% della sanzione serve a garantire le entrate nelle casse pubbliche, invogliando il trasgressore ad effettuare (rapidamente e senza contestazioni) il pagamento.
In verità, la decisione suscita qualche perplessità e comunque non pare più “spendibile” attualmente. Infatti, occorre osservare che l’articolo 1 del decreto legge 91/2014, come convertito in legge, ha subito delle modifiche ad opera dell’articolo 1 ter del decreto legge 42/2021, convertito dalla legge 71/2021 (quindi in epoca posteriore ai fatti di causa), che ha allargato l’istituto della diffida alla materia della sicurezza alimentare. Occorre anche ricordare che il riferimento alle (sole) violazioni di “lieve entità”, a cui era applicabile la diffida, era contenuto nel decreto legge 91/2014, ma fu eliminato dalla legge di conversione (e non reintrodotto dalla legge 71/2021).
Orbene, ne deriva che mentre la diffida può riguardare oggi tanto la materia agroalimentare quanto quella della sicurezza alimentare, la riduzione del 30% della sanzione pecuniaria può incidere soltanto sulle violazioni della prima categoria. E dal momento che le violazioni dedotte nella causa riguardano, invece, la sicurezza alimentare, come conviene anche il Tribunale, si dovrebbe escludere che per esse trovi applicazione il beneficio di cui sopra.
Ma anche a prescindere dal testo del comma 4 del decreto legge 91/2014 introdotto dall’articolo 1 ter citato, è dubbia la correttezza del ragionamento del Tribunale. Infatti, i commi 3 (diffida) e 4 (ultrariduzione del 30% della sanzione già ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981) non sembrano affatto scollegati, bensì intimamente connessi.
Infatti, il comma 3 stabilisce che, se non adempie alla diffida, il trasgressore è chiamato a pagare la sanzione per intero, in quanto non si applica la riduzione dell’articolo 16 citato. D’altra parte, il comma 4 condiziona l’ultrariduzione del 30% all’applicabilità della riduzione dell’articolo 16 della legge 689/1981. Se ne dovrebbe logicamente dedurre che, dove non è applicabile l’articolo 16, non è applicabile il comma 4 del decreto legge 91/2014.
Quindi, il ragionamento del Tribunale appare (almeno parzialmente) fallace nel modo in cui è impostato; anche se nella specie il trasgressore aveva adempiuto alla diffida e pertanto era stato ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ex articolo 16. In altri termini, la decisione era corretta nella sostanza (poiché le violazioni accertate rientravano nella materia agroalimentare), ma non pare corretto ritenere che i commi 3 e 4 si ponessero su piani diversi, anziché fossero il secondo la conseguenza del primo. In ogni caso, oggi la decisione dovrebbe essere diversa, poiché le sanzioni delle violazioni oggetto della decisione, riguardando specificamente la sicurezza alimentare, non sarebbero suscettibili dell’ulteriore riduzione del 30%.
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