Differenze fra somministrazione di prodotti di gastronomia e attività di ristorazione

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T.A.R. Sardegna Cagliari, Sezione I, sentenza n. 3 del 13 gennaio 2011

Secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio,
la distinzione tra attività di ristorazione e attività di somministrazione di
prodotti di gastronomia, posta dall’art. 5 cit, pur non sicura e quindi fonte di
continue incertezze sul piano applicativo, viene ricondotta all’accertamento che
la preparazione o, più precisamente, la cottura o la manipolazione dei cibi sia
effettuata, o non, all’interno dei locali dedicati all’attività dell’esercizio
pubblico, attraverso la predisposizione di idonea attrezzatura.
Solo ove
ricorra la prima alternativa si può parlare di attività di ristorazione, che
ricade nell’ambito dell’autorizzazione per la tipologia A del citato art. 5
della legge n. 287/1991. Mentre nel caso in cui le pietanze siano predisposte in
locali diversi o la manipolazione in loco sia costituita da operazioni di
composizione dei piatti con materie prime che non debbono subire trasformazioni
(cottura) o per le quali sia sufficiente il semplice riscaldamento prima del
servizio al cliente, deve ritenersi integrata l’ipotesi della somministrazione
di prodotti di gastronomia, consentita ai titolari di autorizzazione di tipo B
(fatta salva la particolare ipotesi della predisposizione e somministrazione di
piatti che richiedono complesse manipolazioni per le quali si impongono
particolari requisiti di igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate,
circostanze che fanno optare per l’inquadramento di tali attività nell’ambito
della ristorazione: si pensi alle portate di pesce crudo servite nei ristoranti
che si ispirano alla cucina giapponese).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)

ha
pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2002, proposto da
L.M. di G.M. & C. Snc, in persona del socio amministratore e legale
rappresentante M.G.; e dal sig. S.M.S., rappresentati e difesi dall’avv. Roberto
Passino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Oristano, piazza
Eleonora D’Arborea n. 34;
contro
il Comune di Oristano, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianna Caccavale, con
domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Sergio Cassanello in
Cagliari, via Loru n. 4;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 37 del 4
marzo 2002, con la quale il dirigente dell’Area Vigilanza del Comune di Oristano
ha ordinato al sig. S.M.S., titolare di esercizio pubblico di tipologia B, la
cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti;
degli atti e dei
verbali richiamati nella predetta ordinanza, nonchè di eventuali atti
regolamentari che disciplinano le autorizzazioni di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 5 della legge n. 287/1991.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di
Oristano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott.
Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della
decisione

1. – Con ordinanza n. 37 del 4 marzo 2002, il dirigente
dell’Area Vigilanza del Comune di Oristano ha ordinato al sig. Salis Stefano,
titolare di esercizio pubblico di tipologia B, la cessazione dell’attività di
somministrazione di alimenti, sul presupposto che – a seguito di visita
ispettiva effettuata dalla polizia municipale in data 25 febbraio 2002 –
nell’esercizio si svolgesse attività di ristorazione non conforme
all’autorizzazione di tipo B rilasciata per l’esercizio.
2. – Con il ricorso
in epigrafe, la società ricorrente nella qualità di titolare dell’azienda di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicata nel locale denominato
“L.&.M.”; e il sig. S.M.S., nella sua qualità di affittuario di detta
azienda, impugnano l’ordinanza sopra richiamata, chiedendone l’annullamento per
il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza assoluta dei
presupposti, con riferimento alla disciplina delle autorizzazioni per gli
esercizi pubblici prevista dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, nonchè per la
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione al difetto di
motivazione e al difetto di istruttoria.
3. – Si è costituito in giudizio il
Comune di Oristano, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. – Con ordinanza
n. 248 del 21 maggio 2002, è stata accolta la domanda cautelare incidentalmente
proposta dai ricorrenti ed è stata sospesa l’efficacia dell’ordinanza
impugnata.
5. – All’udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa è stata
trattenuta in decisione..
6. – Con il primo motivo i ricorrenti osservano
come la distinzione prevista dall’art. 5 della legge n. 287/1991 cit., tra le
autorizzazioni di cui alla tipologia A, relative agli esercizi di ristorazione;
e quelle di cui alla tipologia B, che consentono la somministrazione (oltre che
delle bevande) anche di prodotti di gastronomia, sia da individuare nella
circostanza che solo nell’attività di ristorazione si procede alla cottura del
cibo, con conseguente trasformazione delle materie prime utilizzate, nei locali
dell’esercizio. Mentre per gli esercizi dell’altra tipologia, come nel caso di
specie, sarebbero consentite attività di riscaldamento o comunque la
preparazione di cibi precotti in vista della somministrazione. Nel caso di
specie, dai verbali non emergerebbe la presenza di apparati necessari ai fini
della cottura.
7. – Il motivo è fondato.
7.1. – Secondo la prevalente
giurisprudenza, condivisa dal Collegio, (sia della Cassazione: cfr. Cass. civ.,
sez. I, 5 maggio 2006, n. 10393; che amministrativa: si vedano TAR Lazio, sez.
II, 26 novembre 2004, n. 14141) la distinzione tra attività di ristorazione e
attività di somministrazione di prodotti di gastronomia, posta dall’art. 5 cit,
pur non sicura e quindi fonte di continue incertezze sul piano applicativo,
viene ricondotta all’accertamento che la preparazione o, più precisamente, la
cottura o la manipolazione dei cibi sia effettuata, o non, all’interno dei
locali dedicati all’attività dell’esercizio pubblico, attraverso la
predisposizione di idonea attrezzatura. Solo ove ricorra la prima alternativa si
può parlare di attività di ristorazione, che ricade nell’ambito
dell’autorizzazione per la tipologia A del citato art. 5 della legge n.
287/1991. Mentre nel caso in cui le pietanze siano predisposte in locali diversi
o la manipolazione in loco sia costituita da operazioni di composizione dei
piatti con materie prime che non debbono subire trasformazioni (cottura) o per
le quali sia sufficiente il semplice riscaldamento prima del servizio al
cliente, deve ritenersi integrata l’ipotesi della somministrazione di prodotti
di gastronomia, consentita ai titolari di autorizzazione di tipo B (fatta salva
la particolare ipotesi della predisposizione e somministrazione di piatti che
richiedono complesse manipolazioni per le quali si impongono particolari
requisiti di igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate, circostanze che
fanno optare per l’inquadramento di tali attività nell’ambito della
ristorazione: si pensi alle portate di pesce crudo servite nei ristoranti che si
ispirano alla cucina giapponese).
7.2. – Applicando tali principi al caso di
specie, dal verbale di accertamento del 21 febbraio 2002, redatto dalla polizia
municipale, risulta che al momento della visita ispettiva nella sala attigua al
bar “erano seduti ai tavolini circa dieci clienti intenti a consumare…
“bruschette” (fette di pane tipico abbrustolito), farcite di verdure cotte,
pomodori, formaggio fuso servite in piatti in ceramica, insalata… pomodoro…
mozzarella….”.
Si deve rilevare come, in linea di fatto, nessuna delle
pietanze somministrate in quell’occasione evidenzi di per sé un procedimento di
trasformazione delle materie prime utilizzate per il quale fosse necessaria la
cottura in loco, sembrando (dalla lettura della descrizione contenuta nel
verbale) che a tal fine fosse sufficiente il semplice riscaldamento (anche, per
esempio, con forno a microonde: in tal senso, condivisibilmente, si veda TAR
Lazio, sez. II, 26 novembre 2004, n. 14141). Ne deriva che, secondo i principi
enunciati, l’attività rilevata dagli agenti della P.M. era consentita sulla base
dell’autorizzazione in possesso del ricorrente.
8. – Considerato che il
motivo a base dell’accoglimento e del conseguente annullamento dell’ordinanza
impugnata realizza la piena tutela della situazione giuridica dei ricorrenti, si
possono ritenere assorbite le ulteriori censure dedotte con il ricorso in
esame.
9. – La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei
termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 37 del 4 marzo 2002, del
dirigente dell’Area Vigilanza del Comune di Oristano.
Condanna il Comune di
Oristano al pagamento delle spese giudiziali a favore dei ricorrenti, liquidate
in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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