Detenzione per la vendita di vino Barolo Docg prodotto senza il rispetto del disciplinare: è tentativo di frode in commercio

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Cassazione penale, sentenza n. Cassazione penale, sentenza n. 17545 del 3 maggio 2024 (udienza del 21 marzo 2024 – riferimenti normativi: articoli 515 e 517 bis del Codice penale)del 3 maggio 2024 (udienza del 21 marzo 2024 – riferimenti normativi: articoli 515 e 517 bis del Codice penale)

Integra il delitto di frode in commercio nella forma del tentativo, aggravato ai sensi dell’articolo 517-bis del Codice penale, la detenzione per la vendita di vino denominato “Barolo Docg” prodotto senza il rispetto del relativo disciplinare. Sono irrilevanti ad escludere il reato la qualità del prodotto e la distanza del luogo ove esso è stato lavorato rispetto al territorio ove tale lavorazione avrebbe dovuto avvenire.

I titolari di un’azienda vitivinicola furono condannati per il reato di cui sopra in quanto un’ispezione dei Nas aveva permesso di rinvenire alcune migliaia di bottiglie di vino in parte già etichettato come “Barolo Docg”, certificato dall’organismo di controllo e destinato alla vendita, all’interno di una cantina posta al di fuori della zona stabilita dal disciplinare, e pertanto privo dei requisiti per fregiarsi della predetta denominazione d’origine, in particolare quanto alle operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento. Gli imputati avevano la disponibilità anche di una cantina sita all’interno dell’area perimetrata dal disciplinare, ma in base alle testimonianze e a considerazioni logiche era stato escluso che tali operazioni fossero avvenute in loco.
La sentenza è inusualmente lunga (ben 26 pagine) per un fatto di per sé apparentemente semplice e affronta svariate questioni, mentre qui ne estrapoliamo due, di cui la seconda si ricollega in particolare al tema esaminato nella sentenza più sopra commentata.
A parte il profilo probatorio, ossia se fosse sostenibile o perlomeno non potesse essere escluso che, come avanzato dalla difesa, la vinificazione e l’invecchiamento fossero avvenuti all’interno della cantina inserita nell’area delimitata dal disciplinare, ciò su cui conviene focalizzare l’attenzione è il contenuto della fattispecie di frode commerciale (articolo 515 del Codice penale), nella specie nella forma aggravata per essere il prodotto contrassegnato come a denominazione d’origine protetta (Docg).
Già in altre occasioni la giurisprudenza ha affermato (a proposito dei vini, degli oli e dei prosciutti) che le violazioni (dolose) delle regole stabilite dal disciplinare integrano l’ipotesi di frode, mentre – come vedremo – quelle di carattere colposo sono sanzionate a titolo di illecito amministrativo. Da questo punto di vista, sottolinea la Corte, è irrilevante l’effettiva qualità del prodotto finale ovvero la distanza (anche minima) del luogo di lavorazione dalla zona protetta, in quanto il consumatore è comunque indotto in errore dalle indicazioni con cui il prodotto viene commercializzato a ritenere che esso rispetti in toto il disciplinare, da cui non può per nessun verso discostarsi. D’altra parte, con le disposizioni incriminatrici in oggetto, il legislatore intende tutelare non soltanto il consumatore, che paga un prezzo decisamente più alto per i prodotti che si attribuiscono falsamente una specifica qualità, ma altresì i produttori che quel certo disciplinare invece rispettano, falsando così anche la concorrenza, considerato bene giuridico che in linea di principio incide sull’economia nazionale (si consideri, per esempio, che è stata riconosciuta la frode nel caso di prosciutto Dop il cui affettamento non era stato compiuto nella zona d’origine).
A proposito della vicinanza alla zona protetta, la Cassazione ha giustamente osservato che è vero che le linee di confine hanno carattere convenzionale, ma “assumere che ciò che è al di là di esse debba ritenersi comunque al di qua perché la distanza è minima o non eccessiva significa negare a tale convenzione la sua ragion d’essere”. E ciò tanto più quando i confini sono stabiliti da un disciplinare, che nel suo ambito di applicazione ha direttamente natura normativa.
Neppure si poteva convenire con la tesi difensiva che nella condotta degli imputati potesse al massimo ravvisarsi l’illecito amministrativo di cui all’articolo 74, comma 2, della legge 238/2016 (“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”). E ciò sia perché tale disposizione fa salva l’ipotesi in cui il fatto costituisca reato, sia perché un’interpretazione sistematica della norma penale e di quella amministrativa depone nel senso che la fattispecie dell’articolo 515 del Codice penale attiene alle sole ipotesi dolose, mentre quella sanzionata amministrativamente comprende anche ipotesi colpose.
Un’ultima osservazione. L’imputazione, che la Cassazione non aveva titolo per modificare, si riferiva al combinato disposto dell’articolo 515 del Codice penale con l’aggravante dell’articolo 517 bis del Codice penale. In realtà, esiste una specifica ipotesi di reato per il caso che ne occupa, cioè l’articolo 517 quater del Codice penale, che nell’ipotesi del secondo comma punisce tra l’altro la condotta di chi mette in circolazione prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni d’origine contraffatte, sanzionata con pena più grave di quella prevista dall’articolo 515 del Codice penale, pur aggravato ai sensi dell’articolo 517 bis del Codice penale. Tra l’altro, si direbbe che, alla luce dell’articolo 517 quater del Codice penale, la condotta ascritta agli imputati avrebbe dovuto ricadere nel reato perfezionato e non nell’ipotesi di tentativo, dal momento che l’atto di “mettere in circolazione” appare equivalente a quello di “mettere in commercio” di cui all’articolo 516 del Codice penale, in relazione al quale il reato si considera consumato, non tentato, anche solo nel detenere per la vendita il prodotto non genuino.
Tale sovrapposizione normativa si spiega con i momenti diversi in cui le due disposizioni sono state introdotte nel Codice: l’articolo 517 bis del Codice penale con la legge 507/1999, l’articolo 517 quater del Codice penale con la legge 99/2009. Si spiega, ma non si giustifica, né mi risulta che la giurisprudenza abbia chiarito il rapporto tra le due norme.

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