Produzione, commercio e consumo – Prodotti alimentari (in
genere) – Sostanze vietate – Detenzione – Detenzione per la vendita di sostanze
in cattivo stato di conservazione – Reato di pericolo – Sussistenza – Scadenza
del termine per la commercializzazione – Reato previsto dall’art. 5, lettera g),
della legge 30 aprile 1962, n. 283 – Sussistenza.
La disposizione dell’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile
1962, n. 283, si riferisce – a differenza delle ipotesi previste nelle
successive disposizioni delle lett. c) e d) dello stesso articolo – non già alle
sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè
mantenute, sotto il profilo igienico-sanitario, in stato di non buona
conservazione, per cui vi è il pericolo della loro contaminazione o alterazione.
Ne deriva che, se l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a
garantire la buona conservazione del prodotto, in vista della sua
commestibilità, è di per sè sufficiente ad integrare la contravvenzione in
esame, a maggior ragione è da configurare tale reato quando l’alimento è
detenuto nei luoghi di vendita o di consumo in condizioni di conclamato pericolo
per la sua commestibilità per essere scaduto il termine oltre il quale, per
espressa disposizione di legge, il prodotto non può essere commercializzato e,
quindi consumato.
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Detenzione per la vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 9246 del 26 ottobre 1994 (udienza del 18 marzo 1994)
Produzione, commercio e consumo – Prodotti alimentari (in
genere) – Sostanze vietate – Detenzione – Detenzione per la vendita di sostanze
in cattivo stato di conservazione – Reato di pericolo – Sussistenza – Scadenza
del termine per la commercializzazione – Reato previsto dall’art. 5, lettera g),
della legge 30 aprile 1962, n. 283 – Sussistenza.
La disposizione dell’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile
1962, n. 283, si riferisce – a differenza delle ipotesi previste nelle
successive disposizioni delle lett. c) e d) dello stesso articolo – non già alle
sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè
mantenute, sotto il profilo igienico-sanitario, in stato di non buona
conservazione, per cui vi è il pericolo della loro contaminazione o alterazione.
Ne deriva che, se l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a
garantire la buona conservazione del prodotto, in vista della sua
commestibilità, è di per sè sufficiente ad integrare la contravvenzione in
esame, a maggior ragione è da configurare tale reato quando l’alimento è
detenuto nei luoghi di vendita o di consumo in condizioni di conclamato pericolo
per la sua commestibilità per essere scaduto il termine oltre il quale, per
espressa disposizione di legge, il prodotto non può essere commercializzato e,
quindi consumato.
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