Integra la contravvenzione di cui all’art. 727, co. 2, del c.p. e non il più grave delitto di cui all’art. 544-ter del c.p. la detenzione a temperatura prossima a 0° C di crostacei destinati alla somministrazione in un ristorante.
Il tribunale ha condannato il titolare di un ristorante alla pena di € 5.000 di ammenda per avere detenuto in due diverse occasioni granchi e aragoste vivi con le chele legate e a temperature di poco superiori agli 0° C, così violando il secondo comma dell’art. 727 c.p., che vieta la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Osserva il giudice che, nonostante il fatto che tradizionalmente tali animali siano cotti vivi, ciò non significa che essi non possano essere oggetto di maltrattamento punibile anteriormente a tale fase. Così, devono ritenersi maltrattati animali che in libertà vivono a temperature molto più altre di quella a cui erano detenuti nel ristorante. Il fatto è apparso tanto meno giustificabile in quanto è largamente diffusa l’abitudine nel campo della ristorazione e della grande distribuzione di detenere i crostacei in vasche ossigenate e a temperatura adeguata. Laddove, invece, la condotta dell’imputato si poteva spiegare, ma non certo giustificare, con l’intento di risparmiare sui costi.
Il giudice aveva a disposizione alcuni pareri veterinari attestanti la capacità degli animali in questione di percepire dolore. Il giudice ha argomentato che anche in assenza di tale documentazione già solo il “buon senso” depone per la sussistenza del maltrattamento.
Correttamente non fu contestato il più grave reato di cui all’art. 544-ter, che richiede un dolo non rispecchiante il reale atteggiamento psicologico del ristoratore, che si manifestava con semplice indifferenza alle condizioni dell’animale e non con l’intenzione di infliggergli sofferenze.
È da sottolineare che nel processo si costituì parte civile una onlus Anti Vivisezione, che ha ottenuto un risarcimento del danno morale non simbolico. Enti di questo genere hanno diritto di partecipare al processo e di essere risarciti in quanto assumono nel proprio statuto la missione di tutelare le specie animali da sofferenze non necessarie.
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Detenzione inadatta di crostacei destinati alla somministrazione
Tribunale di Firenze, sentenza n. 2184 del 14 aprile 2014 (riferimento normativo: articolo 727 del codice penale)
Integra la contravvenzione di cui all’art. 727, co. 2, del c.p. e non il più grave delitto di cui all’art. 544-ter del c.p. la detenzione a temperatura prossima a 0° C di crostacei destinati alla somministrazione in un ristorante.
Il tribunale ha condannato il titolare di un ristorante alla pena di € 5.000 di ammenda per avere detenuto in due diverse occasioni granchi e aragoste vivi con le chele legate e a temperature di poco superiori agli 0° C, così violando il secondo comma dell’art. 727 c.p., che vieta la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Osserva il giudice che, nonostante il fatto che tradizionalmente tali animali siano cotti vivi, ciò non significa che essi non possano essere oggetto di maltrattamento punibile anteriormente a tale fase. Così, devono ritenersi maltrattati animali che in libertà vivono a temperature molto più altre di quella a cui erano detenuti nel ristorante. Il fatto è apparso tanto meno giustificabile in quanto è largamente diffusa l’abitudine nel campo della ristorazione e della grande distribuzione di detenere i crostacei in vasche ossigenate e a temperatura adeguata. Laddove, invece, la condotta dell’imputato si poteva spiegare, ma non certo giustificare, con l’intento di risparmiare sui costi.
Il giudice aveva a disposizione alcuni pareri veterinari attestanti la capacità degli animali in questione di percepire dolore. Il giudice ha argomentato che anche in assenza di tale documentazione già solo il “buon senso” depone per la sussistenza del maltrattamento.
Correttamente non fu contestato il più grave reato di cui all’art. 544-ter, che richiede un dolo non rispecchiante il reale atteggiamento psicologico del ristoratore, che si manifestava con semplice indifferenza alle condizioni dell’animale e non con l’intenzione di infliggergli sofferenze.
È da sottolineare che nel processo si costituì parte civile una onlus Anti Vivisezione, che ha ottenuto un risarcimento del danno morale non simbolico. Enti di questo genere hanno diritto di partecipare al processo e di essere risarciti in quanto assumono nel proprio statuto la missione di tutelare le specie animali da sofferenze non necessarie.
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