Detenzione di sostanze alimentari nocive

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 976 del 20 gennaio 2004 (udienza del 26 novembre 2003)

La detenzione a scopo di vendita di
sostanze alimentari “comunque nocive”, costituisce un reato di pericolo che deve
essere però concreto e attuale, sicchè non è sufficiente a integrare il reato la
mera probabilità che le stesse diventino pericolose per la salute solo
successivamente alla loro immissione in commercio per effetto di incaute
manipolazioni del prodotto a temperatura inadeguata.

La
giurisprudenza è sostanzialmente orientata a ritenere che l’ipotesi dell’ultima
parte dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962 (sostanze alimentari comunque nocive)
si perfezioni solo con la prova di una effettiva pericolosità dell’alimento,
quale potrebbe essere data dal risultato di analisi di laboratorio che
evidenzino la presenza di un germe patogeno.
Tale ipotesi si
differenzierebbe, pertanto, dalle altre menzionate dal citato art. 5, che
prevede pure l’alimento alterato o invaso da parassiti o insudiciato, casi nei
quali il reato ha natura “formale” di pericolo c.d. “presunto”, in quanto la
sussistenza del reato dipendende dalla presenza di quelle caratteristiche
vietate, igienicamente negative, senza necessità di ulteriore dimostrazione
della esistenza di concreti fattori di attentato alla salute.
Non possiamo
insistere né approfondire in questa sede un’obiezione che abbiamo sempre mossa a
questa ricostruzione giuridica. Vogliamo, però, solo segnalare che un tale
ragionamento porta a sovrapporre l’ipotesi giudicata dalla cassazione nella
decisione in commento con quella di cui all’art. 444 c.p. (commercio di sotanze
alimentari nocive), che è punita assai più gravemente.
Ciò che va, invece,
condiviso della pronuncia è l’affermazione che il momento a cui si deve avere
riguardo per valutare la trasgressione del divieto stabilito dalla norma penale
è quello della messa in commercio del prodotto, a nulla rilevando la
compromissione igienica dello stesso dovuto al trattamento scorretto compiuto
dal consumatore. Tale fatto nuovo e ulteriore non potrebbe essere ovviamente
addebitato all’operatore economico per mancanza di una sua diretta
responsabilità.
Ma se questo è vero nel senso (assolutorio) presentato dalla
decisione, dovrebbe essere vero anche nel senso opposto: cioè a dire che non
dovrebbe valere – a escludere un reato che già sussiste al momento della
immissione in commercio dell’alimento – il fatto che le manipolazioni che il
consumatore può operare possano portare alla sua sanificazione (per esempio
attraverso la cottura).
La mente corre, allora, all’ordinanza ministeriale
del 1993 che ha consentito – per la prima volta e in contrasto con la natura
patogena del germe, riconosciuta a livello sia normativo che giurisprudenziale –
la messa in vendita di prodotti con presenza di listeria entro determinati
limiti, se da consumare previa cottura. Infatti, a prescindere da ogni altra
considerazione, chi garantisce che l’alimento venga cotto dal privato alla
temperatura adeguata e per il tempo necessario a bonificare il prodotto?

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