Detenzione di salsiccia con solfiti nella cella frigorifera di una macelleria, riconosciuto anche il “tentativo” di frode commerciale

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Cassazione penale, sentenza n. 36471 del 28 agosto 2019 (udienza del 4 giugno 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 e articoli 56 e 515 del codice penale)

Integra i reati concorrenti di cui agli articoli 5, lettera g), della legge 283/1962 e 56 e 515 del codice penale la detenzione di salsiccia contenente solfiti nella cella frigorifera di una macelleria.

Il caso, analogo a quello del commento precedente, si presta a qualche ulteriore osservazione in ordine alle fattispecie integrate dalla condotta vietata.
Il titolare di una macelleria era stato condannato in relazione al reato di cui all’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 perché deteneva per la vendita salsicce di carne suina e bovina con aggiunta di solfiti e altri additivi chimici in quantitativo superiore a quello autorizzato, nonché di tentata frode in commercio (articoli 56 e 515 del codice penale) perché indicava nel cartellino esposto per la vendita che esse contenevano “carne bovina, carne suina, aromi naturali acqua”, senza menzionare la presenza di solfiti.
Anche in questa occasione il difensore ha sostenuto che nella normativa di settore i solfiti e l’anidride solforosa sono ammessi in prodotti carnei a cui la salsiccia nostrana sarebbe assimilabile, quali “breakfast sausages, burger meat, salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca”, dovendo perciò godere del medesimo trattamento. La Corte ha opposto che l’elenco è tassativo e non estensibile per analogia in quanto i prodotti citati sono tipici di altri Paesi europei e differenti per procedimento di preparazione e per composizione dalla salsiccia di carne bovina e suina prodotta in Italia, cui non possono quindi essere assimilati.
La difesa ha poi lamentato la non regolarità dei campioni di salsiccia prelevati dall’organo accertatore. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione per la sua genericità, non essendo state indicate specifiche violazioni, e osservando che la sigillatura e la mancanza di rilievi critici al momento del prelevamento deponevano per la sua correttezza. In proposito, si può segnalare, al di là del caso concreto, che la giurisprudenza è costante nell’affermare l’irrilevanza del mancato rispetto delle disposizioni sulle modalità di campionamento nel determinare la nullità dell’atto, rimarcando peraltro che tale inosservanza può essere valutata dal giudice in termini di affidabilità del risultato delle conseguenti analisi di laboratorio.
L’ultima questione vagliata dalla Cassazione ha riguardato l’annosa diatriba sul momento nel quale può dirsi concretizzato il “tentativo” di frode commerciale. Di fronte a un (isolato) orientamento della Cassazione, richiamato dal difensore, secondo cui occorre almeno un iniziale contatto con un consumatore, la giurisprudenza corrente ritiene sufficiente la detenzione per la vendita, anche sugli scaffali dell’esercizio o nel magazzino ad esso pertinente, “trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti”.
Nel caso di specie, la merce irregolare era detenuta nella cella frigorifera della macelleria dell’imputato. Inoltre, la destinazione all’immissione in commercio del prodotto era desumibile dal fatto che la merce campionata corrispondeva alla tipologia descritta nel cartellino che si trovava nel locale di vendita.

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