Detenzione di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione in un’autovettura: per la Cassazione è un caso di “alimento pericoloso”

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Cassazione penale, sentenza n. 33710 del 10 settembre 2021 (udienza del 12 luglio 2021 – riferimenti normativi: articolo 444 del codice penale)

Integra il delitto di cui all’articolo 444 del codice penale la detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione nel baule di un’automobile.

Sentenza sorprendente questa della I Sezione penale della Corte di Cassazione su di un caso che normalmente viene qualificato dalla III Sezione penale (le due sezioni si occupano rispettivamente dei delitti contro la salute pubblica e degli altri reati alimentari), ai sensi dell’articolo 5 legge 283/1962 (commercializzazione di alimenti in “cattivo stato di conservazione”).
Nella specie, furono sequestrati 60 chilogrammi di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, che venivano rinvenuti all’interno del bagagliaio aperto dell’autovettura dell’imputato ed erano destinati alla vendita. L’imputato fu condannato alla pena di (ben) nove mesi di reclusione, oltre alla multa.
La Corte respinge il ricorso della difesa evocando principi astrattamente corretti, ma – a nostro avviso – male applicati alle circostanze di fatto. Questo tralignamento rispetto alla consolidata giurisprudenza che si è affermata in materia di “cattivo stato di conservazione” non può dipendere soltanto dall’assunzione che la Cassazione non può “entrare” nel merito del fatto, dovendosi limitare al vaglio della logicità della motivazione, naturalmente con riguardo ai parametri giuridici riferimento.
E valga il vero.
Il giudice di suprema istanza asserisce (correttamente) che la pericolosità della sostanza alimentare ai sensi dell’articolo 444 del codice penale deve essere dimostrata in concreto e che a tal fine non sono necessarie speciali indagini analitiche, potendo il giudicante trarre la propria convinzione da qualsiasi diverso elemento di prova.
Ma, come è motivato il rigetto del ricorso nel descrivere gli elementi su cui si reggeva la sentenza appellata? Con le parole della Cassazione: “Invero, le connotazioni di nocività dei prodotti ittici sequestrati all’imputato, essendo corroborate dalla relazione trasmessa dal Servizio veterinario dell’A.S.P. di Cosenza, appaiono accertate ritualmente […]. Non è, in ogni caso, dubitabile che i prodotti erano detenuti da […] con modalità intrinsecamente inidonee, dovendosi richiamare l’elevato quantitativo delle sostanze alimentari sequestrate; l’assenza di etichettatura della merce posta in vendita dall’imputato; l’utilizzo di un automezzo non predisposto per il trasporto e la vendita di merce alimentare; le modalità di conservazione dei prodotti, riposti all’interno del bagagliaio di un’autovettura ed esposti agli agenti atmosferici”.
Eppure, in altra recente occasione, la Sezione III della Corte ha avallato la qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962 in un caso di messa in vendita di latte non tracciato e non sottoposto a controllo sanitario, osservando che “tutte le citate violazioni ‘fanno ritenere ‘pericoloso’ (cioè potenzialmente foriero di rischi per la salute) il latte non tracciabile e, ovviamente, il mischiarlo con quello, invece, ‘sicuro’ ha fatto sì che sorgesse il pericolo che si introducesse nel latte impiegato nella preparazione dei prodotti caseari un fattore di rischio per la salute umana […] con la conseguenza che può parlarsi di cattiva conservazione del latte’ medesimo” (Cassazione penale, sentenza n. 31035/2016). E a proposito della conservazione di alimenti in frigoriferi o ambienti sporchi come violazione dell’articolo 5, è perfino superfluo citare specifiche sentenze tanto è consolidata la giurisprudenza in questo senso. Va, semmai, sottolineato che la decisione da ultimo citata evoca il “pericolo” per la salute in un’accezione ben diversa da quella richiesta per l’integrazione del delitto di cui all’articolo 444 del codice penale, poiché esso è lì inteso in chiave “astratta” o “presunta” (come si è soliti dire), mentre qui il pericolo deve essere “concreto”, ossia positivamente accertato.
In altri termini, il caso trattato dalla sentenza commentata è un tipico caso di “cattivo stato di conservazione” ex legge 283/1962 e non di alimento pericoloso, in senso giuridico proprio, ex articolo 444 del codice penale.
Si prova un certo sconcerto nel riscontrare come due casi in tutto e per tutto analoghi siano qualificati in maniera nettamente diversa a seconda della sezione che se ne occupa. Purtroppo, non si tratta di episodi isolati: basti pensare che, in materia di lesioni o morte da esposizione lavorativa, la Sezione IV adotta criteri sempre più restrittivi in tema, per esempio, di nesso causale e di individuazione del responsabile rispetto alla Sezione III, che continua su una linea interpretativa più tradizionale di responsabilizzazione del datore di lavoro. Con buona pace della funzione di “nomofilachia” del Supremo Collegio, ovvero di indirizzo uniforme e uniformante nell’interpretazione del diritto da parte dei giudici di grado inferiore.

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