Detenzione di animali senza sottoporli alle necessarie cure veterinarie e alle vaccinazioni

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Cassazione penale, sentenza n. 1033 del 10 gennaio 2025 (udienza del 18 novembre 2024 – riferimenti normativi: articolo 727 del Codice penale)

Cassazione penale, sentenza n. 1033 del 10 gennaio 2025 (udienza del 18 novembre 2024 – riferimenti normativi: articolo 727 del Codice penale)

Costituisce violazione dell’articolo 727 del Codice penale la detenzione di animali senza sottoporli alle necessarie cure veterinarie e alle vaccinazioni, provocando in tal modo gravi sofferenze per l’insorgenza di patologie, anche letali.

La sentenza si occupa di un caso tra i molti che ripetutamente sono oggetto di indagini penali e talvolta assurgono a clamore mediatico e che si realizza spesso nell’importazione dall’estero di cuccioli di animali, spesso in maniera clandestina, sottoposti a trasporti stressanti e rivenduti sul mercato interno prima del manifestarsi di patologie congenite o contratte a causa delle condizioni di detenzione.
Dalla motivazione non si intende se la vicenda giudicata rientrasse in questa tipologia; in ogni caso, si contestava all’imputato di non avere apprestato ai cuccioli di cane di cui faceva commercio le cure veterinarie e igieniche, nonché somministrato le vaccinazioni d’obbligo (viceversa certificate con documentazione falsa), di modo che alcuni di essi subivano sofferenze fisiche e alcuni decedevano.
Nel rispondere al ricorso della difesa la Corte mette in evidenza che mentre in passato il sistema penale prevedeva sanzioni per il maltrattamento di animali in quanto offensivo del sentimento umano di pietà verso di essi, attualmente oggetto di tutela è l’animale stesso, di cui si vuole proteggere la sensibilità psicofisica ed evitarne la sofferenza.
L’articolo 727 (che riguarda anche l’abbandono di animali) non è l’unica disposizione incriminatrice del Codice penale a tutela degli animali. Infatti, qualche anno fa è stato introdotto l’articolo 544-ter, che punisce, tra l’altro, il sottoporre l’animale a fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ovvero gli procura danno alla salute o gli somministra sostanze vietate. Tale ultima ipotesi può, per esempio, rinvenirsi nel caso di trattamento di animali d’allevamento con sostanze vietate o comunque con sostanze che, pur avendo proprietà curative, siano utilizzate per finalità diverse; e ciò sempre in un’ottica di massimizzazione del profitto.
Si consideri ancora che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del Codice penale) non può operare nel caso in cui l’autore abbia agito “con crudeltà, anche in danno di animali”.

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