Detenzione di alimenti surgelati o congelati e mancata indicazione sul menù, è tentata frode in commercio

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Cassazione penale, sentenza n. 899 del 13 gennaio 2016 (udienza del 20 novembre 2015 – riferimento normativo: artt. 56 e 515 del codice penale)

La detenzione di alimenti congelati o surgelati all’interno di un locale di somministrazione, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale caratteristica, integra il reato di tentativo di frode in commercio, trattandosi di condotta univocamente idonea a consegnare ai clienti un prodotto diverso, per qualità, da quello dichiarato.

La vicenda riguarda l’esito dell’accertamento dell’organo di controllo presso un bar-pasticceria, locale storico di una città piemontese (come rimarcato negativamente in sentenza), che aveva rilevato l’utilizzo di impasti surgelati/congelati per la produzione di dolciumi e salatini senza che gli avventori ne fossero avvertiti. Veniva contestato, e poi ritenuto dai giudici di merito, il delitto di tentata frode in commercio per avere esposto in vendita – non vi era prova dell’effettiva vendita, anche se assai probabile – alimenti di qualità diversa da quella dichiarata, dal momento che mancava totalmente qualsiasi indicazione del loro reale stato fisico e dovendosi ammettere che in assenza di tale indicazione i consumatori erano naturalmente portati a ritenere che i prodotti fossero freschi.
Il tema è particolarmente attuale, nonostante che il fatto storico risalga ormai a diversi anni or sono (i soliti tempi della giustizia!), poiché va sempre più diffondendosi un sistema produttivo che impiega “basi” surgelate/congelate successivamente cotte – e talvolta sfornate pressoché davanti al consumatore – consegnandogli la (falsa) impressione/convinzione di trovarsi di fronte a un alimento iperfresco. Vediamo, allora, come la Cassazione ha risolto il caso, peraltro in linea con un orientamento interpretativo sulla configurabilità del reato assolutamente costante.
Il primo motivo di impugnazione ha fatto leva sulla considerazione, avallata sul piano tecnico da una consulenza di parte, che il processo produttivo in oggetto non incide sulla qualità dei prodotti, che sono identici a quelli realizzati senza applicazione del trattamento termico. In secondo luogo, la difesa ha osservato che i giudici di merito avevano fatto confusione tra surgelazione e congelamento, e che, in ogni caso, l’abbattimento termico dell’impasto ancora in fase di lievitazione era soltanto una fase intermedia della lavorazione, che si concludeva con la cottura e la messa a disposizione del pubblico del prodotto finito.
La Cassazione ha giustamente obiettato che era indifferente che l’impasto fosse sottoposto a surgelazione o congelamento, da intendere in senso tecnico, essendo invece rilevante il fatto che l’abbattimento termico non consistesse in un semplice raffreddamento della matrice alimentare, dal momento che la base era collocata in un ambiente a -41 °C e poi riposta in scatole termiche e stoccata in “celle congelanti” ad una temperatura di -24 °C. Solo successivamente alla stabilizzazione termica a tale temperatura l’impasto veniva ripreso per il prosieguo della lavorazione e la cottura.
Ebbene, conclude la Corte, ciò che rileva non è la temperatura raggiunta in fase di raffreddamento (surgelazione o congelamento), quanto la violazione dell’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori. Da questo punto di vista, l’asserita indifferenza qualitativa tra prodotto fresco e prodotto surgelato/congelato non incide sull’essenza del fatto che il consumatore deve sapere cosa acquista, anche nel senso di sapere se il semilavorato non è fresco all’origine. Neppure importa che il trattamento termico non abbia riguardato il prodotto finito, ma una delle fasi del processo produttivo. Infatti, “poco rileva la distinzione tra surgelazione in fase di lavorazione e surgelazione del prodotto finito, considerato che non è oggetto di contestazione il procedimento produttivo e neppure quello di conservazione degli alimenti, ma la mancata informazione ai consumatori.”
Credo che si possa serenamente convenire che decisioni come quella in commento non solo traducono correttamente in diritto vivente la disposizione codicistica, ma non potrebbero neppure essere tacciate di pregiudizio nei confronti dell’imprenditoria e dell’evoluzione tecnologica. Infatti, quello che si richiede non è affatto di rinunciare a certe modalità produttive – sempre che siano conformi alle regole igienico-sanitarie – ma, direi banalmente, che il consumatore riceva quel minimo di informazione a cui ha diritto in una sana economia di mercato e nel rispetto della lealtà commerciale.
Come carta estrema la difesa ha anche giocato l’invocazione della particolare tenuità del fatto, che ai sensi del novello art. 131-bis del codice penale permette la dichiarazione di non punibilità per i fatti bagatellari, quando non sono abituali.
Anche sul punto la risposta della Corte è stata negativamente ferma: “In generale, appare difficile configurare “la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento” con riferimento a condotte che si inseriscono in attività professionalmente esercitate – e quindi rivolte al mercato – non potendosi prescindere da una valutazione globale degli interessi, di natura ultraindividuale, sottesi alla tutela penale prevista dall’art. 515 del codice penale”.

 

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