La detenzione per la commercializzazione di alimenti acquistati freschi e surgelati in violazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 110/1992 integra la contravvenzione di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
A seguito di controllo ispettivo della Guardia costiera presso un ristorante vennero rinvenuti diversi prodotti alimentari surgelati ricoperti di brina, privi di tracciabilità ed etichette, riposti alla rinfusa entro sacchetti di plastica. Alcuni prodotti ittici erano a contatto con carne e verdure. Un congelatore aveva le pareti interne ricoperte di ghiaccio e con le parti esterne arrugginite. Il titolare dell’esercizio veniva condannato alla pena di 4.000 euro di ammenda.
Siamo in presenza di un caso “classico” di conservazione di alimenti in cattivo stato e, pertanto, in violazione dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962. Infatti, come è noto, secondo la giurisprudenza concorde, il reato non riguarda l’alterazione intrinseca dell’alimento, nel qual caso ricorre piuttosto l’ipotesi di cui alla lettera d), quanto le condizioni esteriori di conservazione. Ne consegue anche che la prova del reato non necessita di analisi di laboratorio, essendo sufficiente la descrizione dello stato degli alimenti fornita dal personale ispettivo.
Nulla di nuovo, quindi. Ciò che, però, merita un approfondimento è l’aspetto della surgelazione, per così dire, “abusiva”. Si tratta di una fattispecie ricorrente: molti ristoranti, pur privi delle attrezzature adatte, surgelano alimenti freschi per aumentarne la conservabilità e per averli sempre a disposizione quando servono, secondo le richieste della clientela. Una tale pratica è dannosa per la qualità dell’alimento, poiché se la surgelazione non segue una determinata procedura possono essere indotte alterazioni cellulari idonee a modificare la resa dell’alimento. D’altra parte, ancora più pericolosa è la procedura di ricongelazione di alimenti in origine congelati e poi scongelati, pratica anch’essa contestata al ristoratore.
La norma igienico-sanitaria di riferimento per la surgelazione è l’articolo 3 del decreto legislativo 110/1992, che stabilisce: «1. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza. 2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l’operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche».
È vero che, ai sensi dell’articolo 1, il decreto si applica alla produzione, distribuzione e vendita degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana e che dall’articolo 2 si ricava che sono alimenti surgelati quelli commercializzati come tali, di modo che si può dubitare – ma, in realtà, si dovrebbe escludere – che il decreto trovi diretta applicazione al nostro caso. Ciò non toglie, però, che le indicazioni di buona prassi (peraltro normativizzata) sul surgelamento possano – in realtà, debbano – valere in ogni caso, in quanto regole di cautela igienico-sanitaria, cioè proprio quelle regole che la giurisprudenza invoca per ritenere integrato il cattivo stato di conservazione, quando non vengono osservate.
Ne consegue che correttamente il mancato rispetto delle regole di surgelazione viene posto a base dell’addebito di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962. Tale conclusione è rafforzata dall’articolo 2 del decreto legislativo 110/1992, secondo cui i surgelati si caratterizzano come prodotti «sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto “surgelazione”, che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C».
Un ulteriore aspetto merita attenzione. Nella contestazione mossa al nostro ristoratore, vi era anche quella di avere conservato gli alimenti senza etichettatura, in modo tale da impedirne la tracciabilità. Dubito che questo solo fatto possa integrare il reato in parola, poiché di per sé esso non segnala un cattivo stato di conservazione e perché la mancata tracciabilità integra, invece, un mero illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 190/2006, che sanziona la violazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002. Questa norma riguarda, appunto, la rintracciabilità del prodotto (da ricordare, per inciso, che lo schema di riforma dei reati alimentari presentato dalla Commissione Caselli, e fatto proprio dal Ministro della Giustizia dell’epoca, propone una nuova contravvenzione penale, punibile con l’ammenda, per le violazioni all’articolo 18 citato).
Nel nostro caso, peraltro, il difetto di rintracciabilità era solo uno dei molteplici profili di cattiva conservazione in relazione ai quali il ristoratore ha riportato condanna. Semmai, appare strano che, diversamente da quanto normalmente contestato in casi analoghi, non sia stato formulato anche un addebito di tentata frode in commercio, come avviene quando sul menù non è esplicitato il reale stato fisico delle vivande. Si può, perciò, supporre che la lista riportasse la suddetta specificazione.
Home » Detenzione di alimenti surgelati in cattivo stato di conservazione
Detenzione di alimenti surgelati in cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 46960 del 16 ottobre 2018 (udienza del 25 giugno 2018 – riferimento normativo: articolo 5, lettera b, e 6 della legge 283/1962; articolo 3 del decreto legislativo 110/1992)
La detenzione per la commercializzazione di alimenti acquistati freschi e surgelati in violazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 110/1992 integra la contravvenzione di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
A seguito di controllo ispettivo della Guardia costiera presso un ristorante vennero rinvenuti diversi prodotti alimentari surgelati ricoperti di brina, privi di tracciabilità ed etichette, riposti alla rinfusa entro sacchetti di plastica. Alcuni prodotti ittici erano a contatto con carne e verdure. Un congelatore aveva le pareti interne ricoperte di ghiaccio e con le parti esterne arrugginite. Il titolare dell’esercizio veniva condannato alla pena di 4.000 euro di ammenda.
Siamo in presenza di un caso “classico” di conservazione di alimenti in cattivo stato e, pertanto, in violazione dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962. Infatti, come è noto, secondo la giurisprudenza concorde, il reato non riguarda l’alterazione intrinseca dell’alimento, nel qual caso ricorre piuttosto l’ipotesi di cui alla lettera d), quanto le condizioni esteriori di conservazione. Ne consegue anche che la prova del reato non necessita di analisi di laboratorio, essendo sufficiente la descrizione dello stato degli alimenti fornita dal personale ispettivo.
Nulla di nuovo, quindi. Ciò che, però, merita un approfondimento è l’aspetto della surgelazione, per così dire, “abusiva”. Si tratta di una fattispecie ricorrente: molti ristoranti, pur privi delle attrezzature adatte, surgelano alimenti freschi per aumentarne la conservabilità e per averli sempre a disposizione quando servono, secondo le richieste della clientela. Una tale pratica è dannosa per la qualità dell’alimento, poiché se la surgelazione non segue una determinata procedura possono essere indotte alterazioni cellulari idonee a modificare la resa dell’alimento. D’altra parte, ancora più pericolosa è la procedura di ricongelazione di alimenti in origine congelati e poi scongelati, pratica anch’essa contestata al ristoratore.
La norma igienico-sanitaria di riferimento per la surgelazione è l’articolo 3 del decreto legislativo 110/1992, che stabilisce: «1. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza. 2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l’operazione di surgelazione devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche tali da contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche».
È vero che, ai sensi dell’articolo 1, il decreto si applica alla produzione, distribuzione e vendita degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana e che dall’articolo 2 si ricava che sono alimenti surgelati quelli commercializzati come tali, di modo che si può dubitare – ma, in realtà, si dovrebbe escludere – che il decreto trovi diretta applicazione al nostro caso. Ciò non toglie, però, che le indicazioni di buona prassi (peraltro normativizzata) sul surgelamento possano – in realtà, debbano – valere in ogni caso, in quanto regole di cautela igienico-sanitaria, cioè proprio quelle regole che la giurisprudenza invoca per ritenere integrato il cattivo stato di conservazione, quando non vengono osservate.
Ne consegue che correttamente il mancato rispetto delle regole di surgelazione viene posto a base dell’addebito di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962. Tale conclusione è rafforzata dall’articolo 2 del decreto legislativo 110/1992, secondo cui i surgelati si caratterizzano come prodotti «sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto “surgelazione”, che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C».
Un ulteriore aspetto merita attenzione. Nella contestazione mossa al nostro ristoratore, vi era anche quella di avere conservato gli alimenti senza etichettatura, in modo tale da impedirne la tracciabilità. Dubito che questo solo fatto possa integrare il reato in parola, poiché di per sé esso non segnala un cattivo stato di conservazione e perché la mancata tracciabilità integra, invece, un mero illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 190/2006, che sanziona la violazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002. Questa norma riguarda, appunto, la rintracciabilità del prodotto (da ricordare, per inciso, che lo schema di riforma dei reati alimentari presentato dalla Commissione Caselli, e fatto proprio dal Ministro della Giustizia dell’epoca, propone una nuova contravvenzione penale, punibile con l’ammenda, per le violazioni all’articolo 18 citato).
Nel nostro caso, peraltro, il difetto di rintracciabilità era solo uno dei molteplici profili di cattiva conservazione in relazione ai quali il ristoratore ha riportato condanna. Semmai, appare strano che, diversamente da quanto normalmente contestato in casi analoghi, non sia stato formulato anche un addebito di tentata frode in commercio, come avviene quando sul menù non è esplicitato il reale stato fisico delle vivande. Si può, perciò, supporre che la lista riportasse la suddetta specificazione.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’