Detenere olio di oliva con etichetta mendace è frode in commercio

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 37508 del 18 ottobre 2011 (udienza del 28 settembre 2011)

Costituisce tentativo di frode in commercio anche
la mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine,
provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di
dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete
distributiva di tali prodotti (in particolare olio d’oliva indicante falsamente
la provenienza dal proprio stabilimento).

L’olio d’oliva statisticamente
costituisce uno degli oggetti materiali più ricorrenti nei reati di frode in
commercio che arrivano all’attenzione dell’autorità giudiziaria e talvolta alla
ribalta della cronaca. La più classica delle frodi consiste nel vendere olio di
semi come olio d’oliva. Spesso questo è accaduto nella vendita ambulante o porta
a porta, ma non sono mancati casi in cui la frode è passata attraverso la rete
distributiva ufficiale, coinvolgendo non sempre ignari rivenditori. Spesso è
capitato che, senza neppure salvare le apparenze (per così dire), in etichetta
venisse indicato un produttore inesistente, ubicato a un indirizzo ugualmente di
fantasia (spesso in Puglia, patria dell’olio d’oliva extravergine). Nel nostro
caso il fatto si presenta meno grave, in quanto non riguarda la qualità
intrinseca del prodotto, bensì l’indicazione di provenienza dello stesso, che
peraltro la sentenza ribadisce essere un dato essenziale su cui il consumatore
non può essere ingannato.
Nella specie è stato tratto a giudizio e poi
condannato il presidente di un oleificio pugliese che deteneva per la vendita
401 lattine di olio recanti l’etichetta “Prodotto e confezionato da […]. Ostuni
olio extravergine”, mentre l’olio era stato acquistato presso terzi. Ricordiamo
che per l’art. 515 del codice penale la frode può riguardare tra l’altro
l’origine o la provenienza del prodotto, dove con il primo termine si suole
riferirsi all’origine geografica del prodotto, mentre il secondo indica il
produttore.
Con il proprio ricorso in Cassazione la difesa ha argomentato in
primo luogo che non poteva configurarsi il tentativo del reato ritenuto in
sentenza. Negava, poi, che vi fosse prova della miscelazione del prodotto
contenuto nelle lattine con olio acquistato presso un altro produttore.
Sosteneva, infine, che comunque l’indicazione come di propria provenienza di un
prodotto (parzialmente) altrui non fosse caratteristica essenziale per la scelta
del consumatore.
Sul primo tema – quello delle condizioni alle quali ricorre
il “tentativo” di frode – ci siamo intrattenuti in varie altre occasioni su
questa Rivista. Pertanto, la questione può essere sintetizzata limitandosi a
ricordare che secondo un certo orientamento il tentativo punibile è
configurabile solo quando ci sia stato almeno un avvio di contrattazione con uno
specifico consumatore; ragion per cui la semplice detenzione della merce per la
vendita non costituirebbe condotta punibile. Secondo un altro orientamento, che
si sta ormai da tempo consolidando in giurisprudenza, anche la semplice
detenzione di merce destinata alla vendita diversa da quanto dichiarato è
meritevole di sanzione. Così, per esempio, la Cassazione configura il tentativo
di frode in commercio nel caso in cui il menù del ristorante non riporti
l’indicazione dell’utilizzazione di prodotto congelato che venga rinvenuto nei
frigoriferi delle cucine.
Nella nostra fattispecie i giudici hanno ribadito
questa interpretazione, ritenendo punibile anche la semplice detenzione nei
magazzini di olio di oliva di provenienza diversa da quella dichiarata. Infatti,
le lattine pronte per la commercializzazione indicavano in etichetta che si
trattava di olio “prodotto e confezionato” dal venditore stesso, quando invece
era stato accertato che l’olio di provenienza propria era stato mischiato ad
altro acquistato sul mercato. Un’etichetta del genere è senz’altro mendace
perché dichiara al consumatore una provenienza diversa (almeno in parte) da
quella reale. Tanto basta per l’integrazione del reato.
Ricordo una sentenza
di qualche anno fa che aveva sanzionato la messa in vendita come propria di
farina proveniente, invece, da un altro molino.
La difesa ha provato a
smontare questa interpretazione, osservando che nel caso concreto la differente
provenienza non aveva un carattere essenziale sul piano informativo, anche
perché le tecnologie estrattive impiegate dall’altra azienda erano le stesse di
quelle utilizzate dall’imputato. Al contrario i giudici, richiamata la normativa
sull’etichettatura, hanno affermato che l’origine e la provenienza del prodotto
sono dati certamente significativi ai fini del corretto esercizio delle attività
commerciali e dell’orientamento del pubblico nella scelta economicamente
consapevole degli acquisti. Infatti, il consumatore fa normalmente affidamento
sull’indicazione del luogo di produzione e confezionamento del prodotto, specie
per merce pregiata come l’olio. Così, ha concluso la Corte, l’indicazione che
era riportata in etichetta assumeva il significato inequivoco che tanto
l’estrazione dell’olio dalle olive quanto l’imbottigliamento del prodotto finito
era avvenuto presso lo stabilimento del venditore.
Quanto all’ultimo punto
sollevato dalla difesa – ossia la mancata prova della miscelazione di prodotti
diversi – anche questo veniva respinto sulla base del fatto che nell’istruttoria
lo stesso imputato aveva ammesso la circostanza.

Riferimento normativo: art. 515, codice penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido –
Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo –
Consigliere
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – rel.
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto
da:
1) P.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1625/2008 CORTE
APPELLO di LECCE, del 28/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il
ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del
Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l’inammissibilita del
ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del
28 giugno 2010, la Corte d’Appello di Lecce riformava parzialmente, ordinando la
non menzione della condanna nel certificato penale, la sentenza in data 13 marzo
2008 con la quale il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Ostuni
condannava P.C. per il reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p..
Lo stesso era
accusato di avere, quale presidente dell’oleificio sociale “(OMISSIS)”, detenuto
per la vendita 401 lattine di olio recanti l’etichetta “Prodotto e confezionato
dal (OMISSIS) olio extra vergine” ma contenenti olio acquistato dalla
cooperativa “(OMISSIS)” la quale, come risultante dalla documentazione
contabile, aveva venduto alla prima 21.640 Kg del proprio prodotto.
Avverso
tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo
motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 56 e 515 c.c. ed il vizio
di motivazione, rilevando che, consumandosi il reato di frode in commercio
soltanto al momento della consegna materiale della merce all’acquirente, anche
per la configurabilità del tentativo era necessaria la esistenza, quantomeno, di
un rapporto di contrattazione destinata alla vendita, circostanza non
verificatasi nella fattispecie in quanto le confezioni di olio risultavano,
all’atto del controllo, conservate in un magazzino.
Aggiungeva che non vi era
prova alcuna dell’effettiva miscelazione dell’olio prodotto con quello
acquistato da altra azienda, non essendo stata effettuata dalla polizia
giudiziaria operante alcuna verifica in tal senso.
Precisava, poi, che
difettava anche la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato poichè, oltre
a non essere stato dimostrato che fosse stato proprio lui a disporre la
etichettatura in contestazione, mancava anche la prova di un suo comportamento
connotato da dolo o colpa.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva la
violazione dell’art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione.
Osservava, a tale
proposito, la irrilevanza del contenuto della documentazione contabile che non
consentiva di dimostrare l’effettiva miscelazione dell’olio con altro di diversa
provenienza, nonchè delle dichiarazioni rese in udienza dibattimentale che
manifestavano elusivamente un’intenzione nella realtà mai
concretatasi.
Rilevava, inoltre, che la indicazione sull’etichetta di
informazioni sul luogo di produzione ed imbottigliamento non erano in alcun modo
determinanti per l’acquisto del prodotto, tanto che tali indicazioni non erano
ritenute essenziali neppure dal legislatore comunitario, come poteva desumersi
dal tenore del Reg. CE 1019V2002, articolo 4, disciplinante la
commercializzazione dell’olio di oliva.
Insisteva, pertanto, per
l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il
ricorso è infondato.
Come è noto, l’art. 515 c.p. si riferisce alla condotta
di colui che, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero
una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella
dichiarata o pattuita.
Come sostenuto dal ricorrente, la consumazione del
reato coincide con la consegna materiale della merce all’acquirente ma, per la
configurabilità del tentativo, non è affatto necessaria, contrariamente a quanto
sostenuto in ricorso, la sussistenza di una qualche forma di contrattazione
finalizzata alla vendita.
Invero, come si è già avuto modo di affermare, non
è richiesta l’effettiva messa in vendita del prodotto, poichè per la
configurabilità del tentativo di frode in commercio è sufficiente l’accertamento
della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza,
qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3^ n. 41758, 25
novembre 2010; Sez. 3^ n. 6885, 18 febbraio 2009; Sez. 3^ n. 23099, 14 giugno
2007; Sez. 3^ n. 42920, 29 novembre 2001).
Configura, inoltre, il tentativo,
anche la mera detenzione in magazzino di mercè non rispondente per origine,
provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, trattandosi di
dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete
distributiva di tali prodotti (Sez. 3^ n. 3479, 26 gennaio 2009; Sez. 3^ n.
1454, 16 gennaio 2009; Sez. 3^ n. 36056, 8 settembre 2004) e ciò anche nel caso
in cui la mercè sia detenuta da un commerciante all’ingrosso, dovendosi
pacificamente riconoscere, in considerazione delle condotte tipizzate, che la
disposizione in esame tuteli tanto i consumatori quanto gli stessi commercianti
(Sez. 3^ 26056/04 cit).
Sebbene, dunque, nel provvedimento impugnato non sia
perfettamente chiaro se il prodotto fosse destinato alla vendita all’ingrosso o
al minuto, sussistevano comunque i presupposti per ritenere configurato il
delitto contestato.
Il ricorrente afferma, tuttavia, che la condotta posta in
essere non sarebbe comunque riconducibile alla fattispecie delineata dall’art.
515 c.p. in considerazione del fatto che l’indicazione riportata sull’etichetta
non riguardava informazioni essenziali delle quali, comunque, nemmeno la
rigorosa normativa comunitaria impone l’inserimento sulle etichette delle
confezioni di olio di oliva.
Aggiunge, poi, che il prodotto consisteva
comunque in olio extra vergine di oliva prodotto con le stesse tecnologie
estrattive da altra azienda situata a breve distanza.
Occorre rilevare, a
tale proposito, che la provenienza e l’origine del prodotto non sono dati
irrilevanti ai fini della configurabilità del reato in esame, tanto che il
legislatore ha espressamente indicato tali caratteristiche tra quelle elencate
nell’art. 515 c.p..
Si tratta, al contrario, di dati certamente significativi
ai fini del corretto esercizio delle attività commerciali e che, in alcuni casi,
come avviene ad esempio con alcuni prodotti alimentari mediante l’attribuzione
dei ed. marchi di qualità, contribuiscono in modo determinante alla corretta
identificazione di un prodotto proprio in ragione, tra l’altro, dell’origine e
della provenienza.
E’ inoltre di tutta evidenza l’affidamento che il
consumatore può rivolgere all’indicazione del luogo di produzione e
confezionamento di un prodotto e come tale indicazione possa, in definitiva,
condizionarne la scelta, specie nei casi in cui, come avviene per l’olio, le
diverse modalità di estrazione e la provenienza delle olive possono incedere in
modo determinante sulla qualità del prodotto finale.
Tale assunto trova
peraltro riscontro nella normativa di settore che contiene precise indicazioni
in tal senso.
Occorre precisare che il richiamo effettuato dal ricorrente al
Regolamento CE del 13 giugno 2002 n. 1019 relativo alle norme di
commercializzazione dell’olio d’oliva è corretto ma incompleto.
A prescindere
dal fatto che lo stesso, rispetto al testo riportato in ricorso, ha subito
diverse modifiche (l’ultima delle quali ad opera del Reg. CE 596 del 7 luglio
2010) deve infatti rilevarsi che esso, come chiaramente indicato nelle premesse,
fornisce norme specifiche in materia di etichettatura, complementari a quelle
previste dalla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 e succ. mod., concernente
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa
pubblicità che non escludono, comunque, il riferimento alle disposizioni
generali in materia di etichettatura degli alimenti, quali il D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 109 “Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari” oltre ad altre disposizioni nazionali, anche di attuazione della
normativa comunitaria, che disciplinano specifici settori (ad es. gli alimenti
“biologici”).
Nell’art. 3 del predetto D.Lgs., tra le indicazioni che devono
essere obbligatoriamente presenti sulle etichette dei prodotti alimentari, il
nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o
del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea,
la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, mentre
l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, pure indicato nel medesimo
articolo, per gli oli di oliva è regolata dal menzionato articolo 4 Reg. CE
1019/02 che disciplina la designazione dell’origine, intesa come la zona
geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il
frantoio nel quale è stato estratto l’olio.
Il D.Lgs. n. 109 del 1992,
all’art. 2 specifica, in modo inequivocabile, che l’etichettatura, così come la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, non devono indurre in
errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla
natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla
durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di
fabbricazione del prodotto stesso.
Si tratta, dunque, di informazioni che la
menzionata normativa mantiene tra loro distinte, cosicchè l’indicazione
“Prodotto e confezionato dal (OMISSIS) olio extra vergine”, utilizzata nella
fattispecie, assume un significato inequivocabile che può essere interpretato
dal consumatore esclusivamente nel senso che tanto la estrazione dell’olio dalle
olive quanto l’imbottigliamento del prodotto finito avvenga all’interno dello
stabilimento indicato, venendo così indotto in errore.
Non assume peraltro
alcun rilievo la obbligatorietà o meno dell’indicazione riportata che, una volta
apposta sulla confezione, non può comunque contenere indicazioni fuorvianti
sull’origine o provenienza della cosa.
Può così in definitiva affermarsi che
integra il reato di tentativo di frode in commercio la condotta
dell’imprenditore che detiene per la vendita confezioni di olio extravergine di
oliva proveniente da altra azienda con etichettatura attestante la produzione ed
il confezionamento presso il proprio stabilimento.
Ne consegue che la
sentenza impugnata deve ritenersi, sul punto, del tutto immune da censure.
A
conclusioni analoghe deve pervenirsi anche per quanto riguarda il secondo motivo
di ricorso.
Correttamente i giudici del gravame hanno considerato pienamente
provata la penale responsabilità del ricorrente sulla base degli accertamenti
espletati dalla polizia giudiziaria e dalla inequivocabile conferma rinvenibile
nelle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nel corso del dibattimento, ove
ammetteva che l’olio acquistato veniva poi miscelato con quello prodotto e poi
etichettato con le modalità accertate in sede di indagini.
Tali elementi sono
stati correttamente ed opportunamente valorizzati dalla Corte territoriale nella
decisione impugnata che supera indenne, anche sul punto, il vaglio di
legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali
statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.

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