Denominazione d’origine divenuta generica

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T.A.R. Lazio Roma, Sezione II ter, sentenza n. 4306 del 18 maggio 2011

Ricorda la Corte che si è in presenza di una “denominazione
divenuta generica”, e come tale non registrabile, quando il nome di un prodotto
agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in
cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o
commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare
nella Comunità. Richimando una propria giurisprudenza la Corte afferma
che”Il mero fatto che il prodotto si ottenga tramite una tecnica
realizzabile ovunque e in concreto utilizzata al di fuori del territorio da
tutelare non costituisce elemento ostativo alla registrazione diretta alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, in quanto con la stessa non si tutelano solo
beni che tecnicamente possono essere prodotti solo in un luogo, ma anche quelli
la cui reputazione ha una specifica origine geografica. La circostanza che in
concreto attualmente tale produzione avvenga anche altrove è elemento da
valutare, tenendo però conto che la registrazione del prodotto, ove ne
sussistano i presupposti, è diretta proprio a regolamentare modalità e luogo di
produzione anche al fine di limitare l’utilizzo del nome ai produttori in
possesso di determinate caratteristiche ed escludere, o costringere ad
adeguarsi, chi non le possiede.”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha
pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6452 del 2010, proposto
dalla:
società B.E. & Figli s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Terrazza e Giuseppe Greco, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Terrazza, in Roma, piazza
Adriana n. 15;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
nei confronti di
società S.D.R. Dop, in persona del
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lara Neri, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paternostro, in Roma, via Ugo De
Carolis n. 113;
per l’annullamento
– decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 5442 del 21.5.2007 “recante la procedura a
livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento
(CE) n. 510/2006”;
– del provvedimento di data ed estremi sconosciuti con cui
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha respinto le
osservazioni della società ricorrente avverso la proposta di disciplinare di
produzione della S.D.R. DOP;
– del disciplinare di produzione della S.D.R.
DOP, pubblicato nel testo definitivo sul sito del Ministero in data 4.12.2009
per la trasmissione alla Commissione europea;
– della proposta di
registrazione S.D.R. DOP di data ed estremi sconosciuti in corso di notifica
alla Commissione europea;
nonché di ogni altro provvedimento presupposto,
connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e della società S.D.R. Dop;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza
pubblica del giorno 16 marzo 2011 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in questa sede a seguito
dell’opposizione del Ministero, la società ricorrente, con l’atto di
costituzione ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 119 del 1971, ha impugnato
tutti gli atti relativi al procedimento per la registrazione della DOP S.D.R. ai
sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 e, in particolare, il decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5442 del 21.5.2007
“recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP
ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006”, il provvedimento di data ed estremi
sconosciuti con cui il Ministero ha respinto le osservazioni della società
ricorrente avverso la proposta di disciplinare di produzione della S.D.R. DOP,
il disciplinare di produzione della S.D.R. DOP, pubblicato nel testo definitivo
sul sito del Ministero in data 4.12.2009 per la trasmissione alla Commissione
europea, nonché la proposta di registrazione dello S.D.R. DOP di data ed estremi
sconosciuti in corso di notifica alla Commissione europea.
Ne ha dedotto
l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1. Illegittimità del D.M.
n. 5442 del 21.5.2007 per difetto di attribuzioni dello Stato in quanto le
materie concernenti agricoltura e alimentazione rientrerebbero, ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione nella competenza legislativa residuale o
concorrente, per cui lo Stato non avrebbe potuto procedere all’adozione della
normativa secondaria perché di competenza delle Regioni; lo stesso discorso
varrebbe per la materia attinente alla salute in quanto, attesa la natura
regolamentare, sarebbe stato necessario seguire il procedimento di cui
all’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (ed invece sarebbe stato omesso il
parere del Consiglio di Stato, la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché il visto della Corte dei Conti).
2. Illegittimità in via
derivata.
3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 4 5, par. 3,
lett. c), del Reg. CE n. 510/2006 e dell’articolo 24 della Costituzione ed
eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, per disparità di
trattamento, per ingiustizia manifesta e per sviamento di potere.
Sarebbe
mancata un’idonea istruttoria sulla acquisita genericità del prodotto in quanto
prodotto in molte regioni e secondo regole non tradizionali ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del Reg. Ce n. 510/2006; ci sarebbe stata comunque una
carenza del requisito del cd. “condizionamento” ai sensi dell’articolo 4, lett.
6), del detto regolamento comunitario, sarebbe, altresì, mancata la motivazione
in ordine alla reiezione delle opposizioni avanzate e la pubblicazione del
disciplinare sarebbe stata effettuata esclusivamente sul sito internet del
ministero e non sarebbe stata effettuata l’assunzione della formale decisione
favorevole prevista nel regolamento comunitario, da comunicare alla Commissione
europea; infine la scelta dell’inserimento del solo territorio di Ferrara
sarebbe stata ingiustificatamente discriminatoria.
Il Ministero si è
costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 31.7.2010, depositando
documentazione in data 16.8.2010, compresa la relazione dell’amministrazione
dalla quale si evincerebbe che la proposta di registrazione è stata inoltrata
alla Commissione in data 2.12.2009 e che era conosciuta da parte della
ricorrente, che il D.M. del 2007 è stato adottato previa la riunione con gli
assessori competenti nella materia e previo parere della conferenza permanente
in data 10.5.2007, che si tratta di un prodotto generico ai sensi dell’articolo
3 del regolamento citato e che l’atto finale della procedura nazionale è proprio
la trasmissione del fascicolo alla Commissione.
L’Associazione S.D.R. DOP si
è costituita in giudizio depositando memoria difensiva in data 17.8.2010, con la
quale ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del
ricorso nonché dell’istanza di sospensione dell’esecutività degli atti
impugnati.
La ricorrente, con la memoria del 12.2.2011, ha insistito nelle
proprie deduzioni ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Infine
l’Associazione S.D.R. DOP ha depositato memoria conclusiva in data
16.3.2011.
Alla pubblica udienza del 16.3.2011 il ricorso è stato trattenuto
in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale
di causa in atti.

Motivi della decisione

Con la memoria
di costituzione in giudizio, l’associazione controinteressata ha eccepito
l’irricevibilità per tardività del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dalla ricorrente in quanto notificato soltanto in data
6.4.2010, quando il termine di impugnazione di legge di 120 giorni doveva
ritenersi scaduto: sostiene in particolare l’associazione che tale termine –
decorrente dalla data di pubblicazione sul sito del ministero del disciplinare
di produzione di cui trattasi nel suo testo definitivo (avvenuta il 4.12.2009) –
sia scaduto il 3.4.2010 e che di conseguenza la notificazione, effettuata in
proprio dall’avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si sarebbe
perfezionata soltanto con la consegna del plico al destinatario da parte
dell’agente postale, avvenuta appunto il 6.4.2010 e quindi oltre la scadenza del
termine di impugnazione.
Si osserva al riguardo che, per giurisprudenza che
può considerarsi oramai consolidata sul punto, in caso di notifica effettuata
per posta, è applicabile al difensore, che proceda alla notifica ai sensi della
legge n. 53 del 1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo
della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale, con la conseguenza
che alla data di tale consegna la notificazione del ricorso può ritenersi
perfezionata (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 febbraio 2010, n. 1620; T.A.R.
Lombardia, Milano, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1841; T.A.R. Sicilia, Palermo,
sez. III, 10 marzo 2010, n. 2665; T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 20 gennaio
2010, n. 20).
Ne consegue, con riguardo al caso di specie, che il ricorso
straordinario proposto dalla società ricorrente è tempestivo in quanto, come
emerge dalla copia della ricevuta in atti, la notifica deve ritenersi
perfezionata il 31.3.2010, quindi entro la data scadenza del termine di legge
(3.4.2010).
Altra questione preliminare attiene alla tardività della memoria
di cui da ultimo dell’Associazione controinteressata che risulta essere stata
depositata in giudizio alla data del 16.3.2011, ossia alla stessa data
dell’udienza pubblica di trattazione nel merito del ricorso in oggetto; la
relativa eccezione è stata rilevata in sede di discussione orale ed è stata
inserita a verbale a richiesta della società ricorrente.
L’articolo 73 del
cp.a., rubricato “Udienza di discussione”, dispone al riguardo che “1. Le parti
possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza,
memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni
liberi….”.
L’articolo 54 del c.p.a., rubricato “Deposito tardivo di memorie
e documenti e sospensione dei termini”, dispone, invece, che “1. La
presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere
eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto
del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la
produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile….”.
Sul
punto la giurisprudenza più recente ha affermato la natura perentoria di tale
termine, rilevando l’inammissibilità delle note di udienza depositate dal
ricorrente in violazione del termine perentorio di cui all’articolo 54 c.p.a.,
termine ritenuto applicabile a qualunque scritto difensivo comunque denominato,
cui è possibile derogare, da parte del collegio, solo su richiesta di parte.
(Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 185).
L’autorizzazione di
cui al richiamato articolo 54 c.p.a., secondo la richiamata giurisprudenza,
riguarda esclusivamente i termini indicati dall’articolo 73 c.p.a. – ai sensi
del quale, una volta fissata l’udienza, è concesso alle parti termine fino a
quaranta giorni liberi prima dell’udienza per produrre documenti, fino a trenta
giorni liberi per presentare memorie e fino a venti giorni liberi per eventuali
repliche – e i termini indicati dall’articolo 55, comma 5, c.p.a., secondo il
quale, a proposito della domanda cautelare, le parti possono depositare memorie
e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio fissata per
la relativa decisione.
La portata innovativa della pronuncia in esame è ben
evidente, laddove si consideri che la giurisprudenza amministrativa, antecedente
la riforma del processo amministrativo, si mostrava ben più clemente nei
confronti di eventuali ritardi di deposito, operando, in linea di massima, una
distinzione tra deposito tardivo di memorie e deposito tardivo di documenti,
ritenendo che il giudice non potesse tenere conto delle prime, a differenza dei
secondi, in considerazione del fatto che i poteri istruttori sono esercitabili
dal giudice in qualsiasi momento ai fini della piena cognizione della
controversia dedotta in giudizio.
D’altronde, la stessa previsione
dell’autorizzazione in via eccezionale al deposito tardivo sia di memorie sia di
documenti, unitamente a quella di cui all’articolo 52, comma 1, c.p.a. circa la
perentorietà dei termini stabiliti dal giudice, depone in favore della indicata
soluzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve, in
accoglimento dell’eccezione di parte specifica sul punto, essere dichiarata la
tardività della memoria dell’Associazione controinteressata la quale va,
conseguentemente, stralciata dagli atti processuali e della quale non si terrà
considerazione ai fini della decisione nel merito del ricorso in
trattazione.
Tanto premesso in rito, il ricorso è infondato nel merito e va,
pertanto, respinto per le considerazioni che seguono.
L’articolo 5 del Reg.
CE n. 510 del 2006 dispone che “… 4. La domanda di registrazione è inviata
allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica.
Lo Stato
membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia
giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
5.
Nel corso dell’esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia
una procedura nazionale di opposizione che garantisca l’adeguata pubblicazione
della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona
fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo
territorio possa fare opposizione alla domanda.
Lo Stato membro esamina la
ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute in base ai criteri di
cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma.
Qualora lo Stato membro ritenga
che i requisiti del presente regolamento sono soddisfatti, esso adotta una
decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione di cui al
paragrafo 7 per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di
rigettare la domanda.
Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole
sia resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse
legittimo disponga di mezzi di ricorso.
Lo Stato membro assicura che la
versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e
assicura l’accesso per via elettronica al disciplinare.
…8. Gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per l’osservanza dei paragrafi da 4 a 7 entro il 31
marzo 2007 …”.
Il D.M. delle politiche agricole alimentari e forestali del
21 maggio 2007, “Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e
IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.”, dispone che il ministero, in
quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all’articolo 5,
paragrafo 7, lettera c), del Reg. (CE) n. 510/2006, sulla base del progetto del
documento unico inviato dall’associazione, predispone il documento unico di cui
all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c) del detto regolamento e lo invia,
unitamente al disciplinare di produzione, all’associazione, che lo restituisce
firmato; successivamente il ministero provvede alla trasmissione dello stesso
anche alla regione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, “Pubblicazione e
trasmissione della istanza alla UE’, “1. Il Ministero provvede alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della proposta di disciplinare di
produzione affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e
presentare eventuali osservazioni adeguatamente motivate e
documentate.
Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni, la richiesta di registrazione e
la documentazione relativa sono notificate alla Commissione europea.
2.
Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede all’associazione di
predisporre le controdeduzioni. Entro centoventi giorni dalla ricezione delle
osservazioni il Ministero convoca una riunione con la regione nel cui ambito
territoriale insiste la produzione oggetto di richiesta di riconoscimento,
l’associazione, i soggetti che hanno presentato le osservazioni, nonché la
regione nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto che ha proposto
osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d’intesa con la regione
nel cui ambito territoriale insiste la produzione oggetto di richiesta di
riconoscimento, decide in merito alle osservazioni. In caso positivo il
Ministero procede alla notifica alla Commissione europea; in caso contrario il
Ministero procede all’archiviazione della pratica, dandone comunicazione alla
regione e notificando la decisione alla associazione.
3. Il disciplinare di
produzione nella versione trasmessa alla Commissione europea è pubblicato sul
sito del Ministero ai sensi del regolamento CE n. 510/2006, comunicato alla
regione e notificato all’associazione.
4. Nel corso della procedura a livello
comunitario, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda
di riconoscimento, il Ministero invia comunicazione all’Associazione ed alla
regione.”.
Tanto premesso sulla normativa, deve rilevarsi quanto
segue.
Quanto al profilo della competenza, deve ritenersi che il D.M. n. 5442
del 21.5.2007 – comunque adottato previa consultazione con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano (nella riunione tenutasi in data 10.5.2007) – rientri nella
competenza statale e non invece in quella regionale in quanto provvedimento
adottato in attuazione della normativa comunitaria e destinato ad avere valenza
unitaria su tutto il territorio nazionale, alla stregua della richiamata
disciplina che individua nel Ministero l’autorità procedente in
materia.
Inoltre il richiamato D.M. non ha natura tecnicamente regolamentare
in quanto avente ad oggetto soltanto l’individuazione del procedimento
amministrativo in attuazione delle disposizioni del relativo regolamento
comunitario (con la conseguente inapplicabilità dell’articolo 17 della legge n.
400 del 1988), i cui cardini sono stati, tuttavia, fissati puntualmente già in
sede comunitaria (e cui fa riferimento proprio il Reg. CE n. 510/2006
all’articolo 5, par. 8).
Inoltre, per quanto attiene alla motivazione sul
mancato accoglimento delle opposizioni avanzate da parte della società
ricorrente, vale l’articolo 8, commi 1 e 2, del D.M. del 2007 nella parte in cui
è statuito che “il Ministero… decide in merito alle osservazioni. In caso
positivo… procede alla notifica alla Commissione…” e, nella detta specifica
parte, il richiamato D.M. del 2007 non è stato impugnato da parte della società
ricorrente.
La stessa ricorrente, peraltro, riconosce che vi sono stati
diversi incontri al ministero cui ha preso attivamente parte, con la
formulazione di una sua specifica e puntuale richiesta di allargamento della
zona di produzione del prodotto di cui trattasi. Nel corso di tali incontri,
l’amministrazione ha posto in essere plurimi tentativi volti a dirimere la
controversia e – preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le
parti – ha inoltrato il disciplinare nel testo originario, di tal che, allo
stato, si è in attesa del relativo provvedimento comunitario.
Quanto poi alla
dedotta genericità del prodotto ai sensi dell’articolo 3 del citato Reg. CE n.
510/2006, si rileva che si è in presenza di una “denominazione divenuta
generica”, e come tale non registrabile, quando il nome di un prodotto agricolo
o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il
prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato,
è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità.
Ed invero, come la giurisprudenza ha osservato, “Il mero fatto che il prodotto
si ottenga tramite una tecnica realizzabile ovunque e in concreto utilizzata al
di fuori del territorio da tutelare non costituisce elemento ostativo alla
registrazione diretta alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in quanto con la
stessa non si tutelano solo beni che tecnicamente possono essere prodotti solo
in un luogo, ma anche quelli la cui reputazione ha una specifica origine
geografica. La circostanza che in concreto attualmente tale produzione avvenga
anche altrove è elemento da valutare, tenendo però conto che la registrazione
del prodotto, ove ne sussistano i presupposti, è diretta proprio a regolamentare
modalità e luogo di produzione anche al fine di limitare l’utilizzo del nome ai
produttori in possesso di determinate caratteristiche ed escludere, o
costringere ad adeguarsi, chi non le possiede.” (Consiglio di Stato, sez. VI, 29
settembre 2009, n. 5881).
Infine non si ritiene sussistente la contestata
violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento in quanto la procedura
per il riconoscimento di una DOP consta di due fasi, di cui la prima a livello
nazionale che si conclude con la trasmissione del fascicolo alla Commissione
europea; e, nel caso di specie, non solo è stata effettuata la pubblicazione sul
sito del ministero ma il disciplinare è stato correttamente inviato ai
competenti servizi della Commissione con la nota di cui al prot. n. 18664 del
2.12.2009, depositata in copia agli atti da parte del ministero stesso; allo
stato, pertanto, è in corso la seconda fase di competenza esclusivamente
europea.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è infondato nel
merito e deve, pertanto, essere respinto.
La natura delle questioni esaminate
giustifica la compensazione integrale di spese, diritti ed onorari di
giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’autorità amministrativa.
omissis

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