Deleghe di responsabilità

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Cass. pen., sentenza n. 11835 del 3 maggio 2013 [riferimento normativo: art. 5, lett. d, l. 283/1962]

Nel caso in cui l’apparato commerciale sia articolato in più unità territoriali autonome, ciascuna affidata a un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciali va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all’interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata, senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona che riveste una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o servizio.

Ci risiamo. Ci risiamo con la delega. Ma non è colpa nostra se i giudici di merito (alcuni) continuano imperterriti a sbagliare concettualmente le misure e a prendersi le inevitabili banchettate della Cassazione, che puntualmente annulla le loro decisioni. Di nuovo una (effimera) condanna per il legale rappresentante di una multinazionale per degli alimenti insudiciati e invasi da roditori in una delle tante unità di distribuzione appartenenti alla società.
Allora il problema si fa serio sul piano della amministrazione della giustizia e merita un piccolo commento al di là del caso concreto.
Non è possibile continuare a fare processi a carico di soggetti che, secondo i principi generali e costituzionali (art. 27, Costituzione: «La responsabilità penale è personale»), ribaditi da costanti pronunce della Cassazione, non devono essere chiamati a rispondere di fatti su cui non avevano alcun controllo effettivo e non erano tenuti ad averlo, stante l’organizzazione interna dell’impresa.
Nessuna simpatia particolare per i presidenti dei consigli di amministrazione delle grandi società, ovviamente. Ma non si possono letteralmente buttare soldi pubblici nell’istruire e nel celebrare processi inutili e dannosi, con una leggerezza che non fa onore alla c.d. Giustizia.
La materia penal-alimentare è molto specialistica e si può comprendere qualche svarione da parte di chi non la pratica che occasionalmente. Ma non è questo il punto, perché la questione affrontata dalla Cassazione riposa, bensì, sulla tematica alimentare (art. 5, l. 283/1962), ma il fulcro del contendere era quello della individuazione dell’effettivo responsabile di una data, non controversa, violazione.
Ora, questa è problematica arcinota e ampiamente arata dalla giurisprudenza, che è pervenuta a soluzioni sicure e convincenti: è la problematica della posizione di garanzia degli organi apicali dell’impresa e della delega di funzioni. È, in definitiva, la questione del riflesso dell’organizzazione dell’impresa sulla distribuzione delle responsabilità penali. È, allora, sconfortante che con queste premesse i giudici di merito siano pervenuti a condannare all’ammenda di € 25.000 il presidente del consiglio di amministrazione della Lidl Italia.
Si noti che la struttura in cui era stata rilevata l’irregolarità igienico-sanitaria era articolata – secondo l’organigramma interno – in un sistema piramidale di responsabili, che prevedeva un assistente capo filiale (giudicato separatamente per gli stessi fatti), il quale a sua volta dipendeva dal capo settore, che aveva sopra di lui il capo area, il quale dipendeva dal direttore regionale. Evidentemente l’imputato era collocato a un gradino ancora superiore gerarchicamente.
Non solo. Era stato accertato che il direttore regionale era dotato di procura speciale, che tra l’altro comprendeva il compito di “dare concreta ed effettiva attuazione alle norme giuridiche sull’igiene degli alimenti nei magazzini, nei punti vendita […] nonché al controllo dei prodotti alimentari sia sotto il profilo sanitario […] di fare quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di verifica della salubrità dei prodotti fornendo anche tutte le necessarie istruzioni operative al personale affinché venisse mantenuto un comportamento igienico come previsto dalle vigenti disposizioni ed eseguendo la necessaria attività di controllo […] con conferimento di ogni potere di determinazione ed iniziativa e autonomia decisionale e patrimoniale fino a € 26.000 per ogni intervento”.
Quindi, era pacifico che esistesse persona delegata per scritto e analiticamente al controllo e agli interventi necessari; anche se la giurisprudenza non richiede neanche più che vi sia prova di una delega espressa, potendo questa discendere automaticamente dalla stessa organizzazione aziendale.
Non si capisce proprio, allora, perché si sia puntato così in alto, al presidente della Lidl, troppo in alto: colpo a vuoto.
Qual era, dunque, la violazione riscontrata? L’insudiciamento di sostanze alimentari per la presenza di roditori (si può supporre nei locali magazzino). Basta esporre il caso per rendersi conto che ben difficilmente si poteva immaginare una corresponsabilità del soggetto apicale non di quella specifica struttura, ma addirittura dell’intera impresa multinazionale.
Ma il tribunale la ravvisa nella c.d. culpa in eligendo, ovvero nell’affidamento della gestione del supermercato “a personale chiaramente non all’altezza dei suoi compiti”. Ma perché mai “chiaramente”? Forse perché il risultato era quello che aveva fatto scattare la denuncia? Ma se così, allora, ciò che va denunciato è piuttosto il vizio concettuale di un tale ragionamento, che non può formularsi ex post, ma doveva essere ex ante.
È chiaro che se una violazione si è verificata è perché c’erano le condizioni, anche personali, perché si verificasse. Ma se se ci si fermasse qui, si scadrebbe nella tipica fallacia logica del “post hoc ergo propter hoc”, quando invece la consecutività di due fatti non impone logicamente di ritenere che il primo sia causa del secondo. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto stabilire con giudizio a monte (non a valle) se si poteva muovere all’imputato-presidente un rimprovero di negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge. E si sarebbe facilmente visto che non si poteva, perché c’era tutta una scala gerarchica da salire prima di arrivare al vertice e una espressa e puntuale delega di funzioni.
Ma cosa dice di più il tribunale per suffragare il giudizio di responsabilità del presidente? Dice che questi conosceva la grave situazione in cui versava il supermercato (per essere stato avvertito dalla ditta di derattizzazione intervenuta ben sei volte) e ciò nonostante aveva omesso di dotare il supermercato di porte a chiusura ermetica, unica e definitiva soluzione per evitare l’infestazione.
È, però, sfuggito al tribunale che la mera conoscenza di una disfunzione alla base della piramide da parte dell’organo apicale non ne comporta, tanto meno automaticamente, il coinvolgimento in termini di responsabilità per avere omesso di intervenire.
Intanto, non risulta dalla narrativa della Cassazione che sia stata motivata la ragione per la quale l’installazione di porte ermetiche fosse da considerare la soluzione del problema né da dove derivasse una simile conclusione. Inoltre, il direttore generale aveva una sua propria autonomia di spesa: non ci si è posti il problema se la capacità di spesa conferita con la delega fosse sufficiente o meno.
Certo, una piccola freccia al suo arco il tribunale la mette quando afferma che l’imputato era stato avvertito del problema. (anche se per la verità sembra parecchio strano che ciò fosse avvenuto da parte della ditta di derattizzazione). Ma era stato avvertito una sola volta o più volte? E in quali termini?
La circostanza poteva essere rilevante, perché se l’organo di vertice fosse stato reiteratamente avvisato del problema e della sua persistente mancata soluzione, avrebbe probabilmente dovuto intervenire in prima persona. Ma su questo tema la sentenza tace, forse per difetto di ulteriori informazioni. E, allora, anche quello che avrebbe potuto costituire un elemento di torsione verso una eventuale corresponsabilità dell’imputato è rimasto inconferente.
Per il resto, non indugiamo sul richiamo che la Cassazione fa ai principi più volte affermati sulla posizione di garanzia dei soggetti apicali nelle organizzazioni complesse d’impresa. Ne abbiamo diffusamente parlato in altre occasioni. Ci premeva, invece, stigmatizzare come quei principi tardino a fare breccia in certa giurisprudenza di merito.

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