Deleghe aziendali, non sempre sono valide

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 11909 del 4 aprile 2006 (udienza del 22 febbraio 2006)

La vendita di prodotti confezionati oltre la data di scadenza non integra un
reato, salvo che non sia concretamente dimostrato il cattivo stato di
conservazione della merce.
L’amministratore di una società di gestione di un
supermercato con 24 dipendenti risponde personalmente della cattiva
conservazione del prodotto né può invocare l’esistenza di una delega ad altri di
compiti inerenti alla conservazione della merce, in quanto la delega può operare
solo in organizzazioni aziendali complesse.

La contestazione mossa
riguardava l’aver messo in vendita in un supermercato tre confezioni di vino
“Tavernello” con data di scadenza ormai superata e in cattivo stato di
conservazione a causa di un processo degenerativo del prodotto, che ne aveva
alterato le qualità organolettiche di gusto e il colore.
La Corte ha subito
dichiarato di aderire all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (S.U.) della
Cassazione, secondo cui la commercializzazione di un prodotto scaduto non
costituisce di per sé reato. In proposito, bisogna ricordare che fino alla
decisione delle S.U., intervenuta nel 1995, la giurisprudenza era largamente
favorevole, seppure con sfumature diverse a seconda dei casi concreti, a
ravvisare il reato di cui all’art. 5, lett. b), L. 283/1962 (cattivo stato di
conservazione) nel caso di vendita di alimenti confezionati con data di scadenza
o anche con termine minimo di conservazione scaduti. Ciò in ragione del fatto
che il “cattivo stato di conservazione” non riguarda necessariamente l’effettivo
stato del prodotto quanto le sue modalità estrinseche di conservazione. Qualora
le condizioni in cui il prodotto viene conservato siano a rischio igienico
(mancato rispetto della temperatura prescritta, esposizione agli agenti
atmosferici, confezioni bombate o arrugginite, detenzione in luoghi sudici ecc.)
ciò è quanto basta per ritenere integrato il reato. Se ne deduceva che ad
analoghe conclusioni si dovesse giungere nel caso di prodotti scaduti, poiché
dopo la scadenza non vi era più la garanzia della buona conservazione del
prodotto e, quindi, ricorreva un rischio igienico.
Come si diceva,
l’orientamento è poi cambiato – ma non è andato esente da critiche – in base
alla considerazione che le indicazioni sulla durabilità del prodotto non
riguarderebbero la conservazione dello stesso, ma costituiscono soltanto una
informazione al consumatore, sicché si sarebbe al di fuori della portata
applicativa dell’art. 5, lett. b).
Nel caso di specie, però, i giudici – pur
aderendo a questo orientamento – hanno ugualmente ritenuto perfezionato il
reato, in quanto il prodotto era risultato all’analisi alterato (sicchè, avrebbe
semmai dovuto essere ravvisata la violazione della lett. d e non della lett.
b).
Fin qui nulla di particolare da segnalare. Il punto più interessante è,
invece, quello che riguarda l’attribuzione di responsabilità diretta e – a
quanto se ne sa – esclusiva in capo al rappresentante legale della società che
gestiva il supermercato.
L’interessato aveva tentato di difendersi sostenendo
che nell’ambito della organizzazione aziendale non era suo compito provvedere
alla sistemazione della merce sugli scaffali, essendo il personale composto da
26 (in altro punto si dice 24) dipendenti. La Corte ha ritenuto inconcludente
tale argomentazione, poiché la delega delle funzioni operative – che era in
qualche modo evocata dal ricorrente – non è applicabile – si dice – se non alle
strutture aziendali complesse (in altri termini più complesse di una azienda che
abbia 24 o 26 dipendenti).
Va ricordato che attraverso la delega il privato,
cioè il titolare dell’azienda, l’amministratore della società ecc., è in grado
di trasferire sui sottoposti il rispetto degli obblighi che in linea di
principio fanno a lui capo, con la conseguenza che in caso di violazione di tali
obblighi (di tutela della salute del consumatore, di prevenzione infortunistica,
di tutela ambientale dall’inquinamento ecc.) del correlativo reato non
risponderà più il legale rappresentante delegante, ma il soggetto delegato. È,
perciò, ben comprensibile che la giurisprudenza richieda il rispetto di
condizioni stringenti e restrittive al ricorrere delle quali soltanto
riconoscere la validità della delega con esonero della responsabilità penale in
capo al delegante e insorgenza della stessa in capo al delegato.
Tra le
condizioni più importanti e regolarmente citate dalla giurisprudenza ricordiamo:
la capacità professionale del delegato nel campo che gli viene assegnato,
l’autonomia decisionale e di spesa del delegato, la non ingerenza del delegante
nei compiti attribuiti al delegato, e, appunto, una complessità della struttura
aziendale che giustifichi il conferimento della delega. È quest’ultima, in
particolare, la condizione che la sentenza in commento non ha ritenuto
soddisfatta.
In proposito, bisogna dire che alcune sentenze recenti hanno
ripensato questo canone interpretativo della complessità aziendale.
Si è
messo così in evidenza che non sempre è corretto risolvere la questione della
attribuzione della responsabilità soggettiva del reato in base al criterio della
delega, poiché non sempre è necessario farne una questione di trasferimento di
competenze, quanto piuttosto di individuare il soggetto che secondo la tipologia
del reato commesso aveva, nell’ambito della organizzazione aziendale, il compito
e l’obbligo di evitarlo. Tanto che proprio in un caso analogo a quello presente
si è parlato di “delega presunta” per intendere che l’articolazione aziendale
era tale che, pur in assenza di una delega, non si poteva pretendere che fosse
l’amministratore delegato di quella grossa società a rispondere di una
violazione così particolare e minuta come la detenzione di un certo prodotto in
cattivo stato di conservazione.
È proprio questo il punto che va focalizzato.
Qual è il reato che è stato commesso? Chi aveva oggettivamente la responsabilità
di evitarlo?
Infatti, delega o non delega, un conto è se il reato dipenda da
scelte di politica aziendale o da carenze strutturali, nel qual caso non è
dubbio che debbano risponderne i vetrici aziendali. Ma tutt’altra questione è se
la negligenza che determina la commissione del reato (in questo caso la
detenzione sugli scaffali di vendita di vino alterato perché mal conservato)
ricade interamente nella sfera di controllo e sotto la responsabilità aziendale
di un determinato soggetto, e non di altri.
Ora, a noi pare che una azienda
di 24-26 dipendenti non sia poi così poco complessa da non permettere che vi sia
un trasferimento di compiti da parte dell’amministratore. Ma, in ogni caso,
delega o non delega come dicevamo, si può mai ragionevolmente e realisticamente
pretendere che l’amministratore di una società di queste dimensioni avesse
l’obbligo giuridico di controllare che sui banchi espositivi non finissero tre –
dicasi tre – confezioni di vino mal conservate? La risposta è nella domanda
stessa ed è ovviamente negativa: non si poteva pretendere tanto secondo una
corretta applicazione del principio di personalità della responsabilità penale,
neppure sotto la specie dell’obbligo di vigilanza, proprio in ragione della
minuzia, per così dire, della violazione commessa dal sottoposto.
La parte
narrativa della sentenza non dettaglia l’organizzazione aziendale – e del resto
non ce n’era bisogno nell’impostazione adottata -, ma ci sarà pur stato un
responsabile di reparto, che avrà avuto la diretta responsabilità della messa in
vendita dei prodotti.
La sentenza non fornisce, poi, alcun elemento da cui
poter ricavare che in qualche modo l’amministratore potesse e dovesse esercitare
uno specifico controllo su un aspetto così particolare come quello di mettere in
vendita tre confezioni di vino.
La sentenza ricostruisce, ma in via
ipotetica, che la cattiva conservazione del prodotto fosse derivata da una
“movimentazione anomala in occasione di lavori di ristrutturazione che avevano
interessato il supermercato”. Ma anche sotto questo profilo appare difficile
ipotizzare che la conseguente ricaduta negativa sullo stato del prodotto potesse
farsi risalire al vertice aziendale.

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