Delega di funzioni, ha effetto solo se la struttura organizzativa dell’azienda è complessa

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Cassazione penale, sentenza n. 41531 del 12 settembre 2017 (udienza del 15 dicembre 2016 – riferimenti normativi: articolo 15 della legge 963/1965; articolo 7 del decreto legislativo 4/2012)

La delega di funzioni, con il conseguente trasferimento della responsabilità penale dal delegante al delegato, non si giustifica e non ha effetto nell’ambito di aziende prive di struttura organizzativa complessa.
Il fatto che il rappresentante legale dell’impresa sia incompetente e la carica conferitagli sia soltanto onorifica non lo esonera di per sé da eventuali responsabilità penali.
In materia di pesca vi è continuità normativa penale tra la legge 963/1965 e il decreto legislativo 4/2012.

Il caso riguarda la condanna a pena pecuniaria del rappresentante legale di una società che aveva detenuto e commercializzato circa 710 kg di vongole aventi una dimensione inferiore a quella minima, senza la prescritta autorizzazione degli organi competenti, in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 963/1965. Tale disposizione vietava pesca, detenzione e commercio di novellame, al fine di preservare il naturale sviluppo delle specie marine e il relativo ecosistema.
La legge in parola è stata abrogata dal decreto legislativo 4/2012, che ha ridisegnato la materia della pesca e dell’acquacoltura in attuazione della regolamentazione europea. Peraltro, la sentenza in commento ha ribadito quanto già deciso in altre occasioni e cioè che vi è “continuità normativa” tra la precedente disciplina penale e la nuova, considerato che la medesima fattispecie già prevista dalla disposizione sopra citata della legge 963/1965 è stata ripresa dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4/2012.
In proposito occorre, però, fare un’importante precisazione. L’articolo 15 citato si riferiva tanto al novellame di qualunque specie vivente marina quanto alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita. Nella sua versione originaria, l’articolo 7 citato replicava la medesima fattispecie, conservando entrambi i riferimenti. Il testo di quest’ultima disposizione è, però, successivamente cambiato (vedi l’articolo 39 del decreto legislativo 154/2016), di modo che la fattispecie penale riguarda soltanto il divieto di cattura in qualunque stato di crescita. Per contro, quando oggetto della condotta vietata sono specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, si versa in ipotesi di illecito amministrativo (articolo 10 del decreto legislativo 4/2012).
Quanto alla tutela del novellame, in passato un decreto ministeriale aveva stabilito una tolleranza del 10% sul pescato, nel senso che se il novellame rimaneva entro tali limiti non vi sarebbe stato illecito (penale a quell’epoca). La giurisprudenza aveva, però, compattamente disapplicato il decreto perché in contrasto con la disciplina comunitaria.
In altra occasione la giurisprudenza ha affermato che il responsabile della condotta vietata non può addurre a discolpa la mancata conoscenza di avere pescato in violazione della normativa di settore, in quanto ciò corrisponde a ignoranza della legge penale, che non scusa.
La decisione in commento si è particolarmente concentrata sull’addebitabilità del fatto all’imputato, contestata dalla difesa poiché la carica da questi assunta era soltanto onorifica, mentre altri aveva la delega alla gestione operativa, essendo l’imputato incompetente in materia.
La Corte ha respinto questa impostazione, precisando che anche nell’ambito dei reati alimentari la delega può avere un effetto liberatorio a favore del delegante (del resto, nel nostro caso, il delegato era già stato condannato a parte), ma per dare un senso funzionale alla delega occorre che le dimensioni dell’impresa la giustifichino. Solo in tal caso, infatti, si può ammettere che la complessità dell’organizzazione aziendale non consenta al suo rappresentante legale di occuparsi di ogni aspetto operativo, anche tecnico. Viceversa, nel nostro caso il giudice ha desunto dalla forma societaria adottata dall’impresa (società a responsabilità limitata) che si trattasse di un’azienda di dimensioni contenute e di semplice organizzazione interna, di modo che non poteva riconoscersi l’effetto scriminante della delega, tanto più che il delegante conserva comunque obblighi di vigilanza sull’operato del delegato.

 

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