Data di scadenza e frodi in commercio

Condividi

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 30858 del 23 luglio 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-OMISSIS-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) A.M.T., N. IL (OMISSIS);
2) P.M., N. IL
(OMISSIS);
avverso SENTENZA del 24/10/2006 TRIB.SEZ.DIST. di
ACIREALE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. -omissis-;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Dr. -omissis-, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

Svolgimento del
processo

Con sentenza del 24.10.2006 il Tribunale di Catania,
Sezione distaccata di Acireale, condannava A.M.T. e P.M. alla pena di euro 1.000
di ammenda in ordine al reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e
art. 6 per avere, la prima quale titolare dell’omonima farmacia, ed il secondo
quale farmacista responsabile addetto, detenuto per il commercio e distribuito
sostanze alimentari (Aptamil e Mellin) con termine di consumo scaduto: fatto
accertato il (OMISSIS).
Li assolveva dal reato di cui all’art. 444 c.p. per
insussistenza del fatto.
Motivava la decisione come segue:
1) il reato era
stato accertato in quanto L.A. aveva acquistato presso l’anzidetta farmacia
alcune confezioni di latte Aptamil, che la moglie poi somministrava al proprio
bambino di pochi mesi, dopo di che si accorgeva che la data di scadenza era il
13.8.2002. Il L. si recava presso la farmacia per rilevare il fatto, ma il
venditore replicava che non poteva farci niente: allora, con la moglie
denunziava l’accaduto ai Carabinieri e, nel corso di tale iniziativa, riceveva
una telefonata dalla suocera per informarlo che il bambino stava male, per cui
veniva ricoverato in ospedale, e poi dimesso.
Gli imputati andavano assolti
dal secondo reato in quanto non era sufficiente un ipotetico pericolo per la
salute, ma un concreto nocumento: e, nella specie, la data indicata era quella
di conservazione, il cui superamento non comportava l’incommerciabilità del
bene, che, per un primo periodo, conservava intatte le proprietà organolettiche
e nutritive, per cui nella specie mancava la prova che fosse nocivo alla
salute.
Quanto al primo reato, contrariamente alle ipotesi di cui alle lett.
a) e d), quella di cui alla lett. b) non richiedeva che la sostanza alimentare
fosse alterata o depauperata, essendo sufficiente che fosse avviata al consumo
in condizioni che ne mettessero in pericolo l’igiene e la commestibilità, donde
la colpevolezza degli imputati.
Entrambi andavano condannati sia perchè l’ A.
era la titolare della farmacia e doveva vigilare sulle condizioni dei prodotti
commerciati, nulla rilevando che in quel momento fosse assente; sia il P.,
anch’egli farmacista, che, in assenza della prima, ne assumeva le funzioni e la
vigilanza imposti dalla professione, a nulla rilevando l’assenza di un formale
atto di preposizione institoria.
Proponevano separati ricorsi i difensori dei
due imputati, e quello dell’ A. deduceva quanto segue:
a) l’ipotesi di cui
all’art. 444 c.p. era più grave di quella di cui alla L. n. 283 del 1962, artt.
5 e 6, che veniva dalla prima assorbita, donde la contraddittorietà con
l’assoluzione dal primo reato, come stabilito da questa Corte (Sez. 1,
24.2.1986, Buonocore);
b) ciò tanto più che l’art. 444 c.p. ne sanziona la
punibilità salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;
c) quello
indicato non era un termine di scadenza, ma di minima conservazione;
d) come
stabilito dalle S.U. di questa Corte, la data di scadenza del prodotto non ha
nulla da vedere con le modalità di conservazione di cui alla L. n. 283 del 1962,
art. 5, lett. b), per cui, ove tale data sia superata, non resta integrata
alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui al D.P.R. n.
109 del 1992, art. 10 comma 7, e art. 18 (Cass. S.U., 4.1.1996; 19.12.2001, n.
443; Sez. 3, 11.6.2001, n. 27669), atteso che il cattivo stato di conservazione
attiene, ad esempio, allo scatolame bombato, arrugginito, agli involucri forati,
intaccati, unti, ecc. o, nel caso di specie, al latte lasciato a temperature
inadeguate.
Chiedeva pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza, anche
se il reato era prescritto.
Quanto a P.M., il difensore deduceva che:
a)
occorreva dare la prova del cattivo stato di conservazione nonostante la
scadenza del termine;
b) non poteva ritenersi il reato contestato prima di
pericolo e poi di evento materiale;
c) era rimasto ignoto a quale delle
ipotesi dell’art. 5 dovevasi rapportare la pretesa degradazione del
prodotto;
d) citava le massime di questa Corte indicate anche dall’altro
difensore sul fatto che la data di scadenza non implicava la cattiva
conservazione, nonchè quelle della Sez. 3, 2.9.2004 n. 35828; Sez. 3, 22.2.2006
n. 11909; Sez. 3, 23.3.1998 n. 5372, ed altre;
e) come risultava dalle
dichiarazioni del teste B. R., non era stato materialmente il P. a vendere il
prodotto;
f) non poteva essergli addebitato il reato ex art. 40 c.p., comma
2, che riguarda i reati di evento e non quelli consistenti nel compimento di
un’azione vietata senza che sia necessario attendere il verificarsi di un evento
casualmente connesso alla condotta medesima;
g) donde, la contraddittorietà
della sentenza che configura il reato di cui trattasi come di condotta, per poi
attribuirla al P. come di evento;
h) egli non aveva una posizione di
garanzia, non essendo titolare della farmacia, nè destinatario di alcuna
delega;
i) il Tribunale aveva ritenuto responsabile il P. in base al
principio di effettività delle funzioni svolte: ma tale principio viene
richiamato dalla giurisprudenza di legittimità per ricavare la corresponsabilità
del titolare originario della posizione di garanzia che, delegando le sue
funzioni, non si spoglia dell’obbligo di impedire l’evento, e quando sia
presente l’amministratore di fatto, laddove l’imputato non era amministratore di
fatto nè aveva materialmente venduto il prodotto.
Chiedeva pertanto
l’annullamento dell’impugnata sentenza.

Motivi della
decisione

Si osserva che questa Corte si è già pronunziata nel senso
che la detenzione e la vendita di prodotti alimentari confezionati per i quali
sia prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il …”, o
quella “da consumarsi entro il…” non integra, ove la data sia superata, alcuna
ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 109 del
1992, art. 10, comma 7, e art. 18.
Ciò in quanto il L. n. 283 del 1962, art.
5, lett. b) si riferisce ai casi in cui le sostanze alimentari siano conservate
male, cioè preparate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni
normative dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo
igienico-sanitario e che mirano a prevenire la loro precoce alterazione: e la
data di scadenza non attiene per nulla con le modalità della loro
conservazione.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata
sentenza perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, e la
trasmissione degli atti per entrambi gli imputati alla Regione Sicilia in ordine
all’illecito amministrativo sanzionato dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art.
10, comma 7, e art. 18, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti alla Regione
Sicilia per procedersi in ordine all’illecito amministrativo.

Edicola web

Ti potrebbero interessare