Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5,
lett. b), L. 283/1962, relativa alla produzione/vendita di sostanze alimentari
in cattivo stato di conservazione, è sufficiente la custodia dei prodotti in
locali igienicamente inidonei alla conservazione, a prescindere dall’obiettivo
di insudiciamento degli alimenti stessi.
La pronuncia della
Cassazione, tutta incentrata sulle condizioni igieniche di conservazione delle
sostanze alimentari, consente un panoramico “ripasso” delle questioni che si
agitano in materia, sia in ordine alla particolarità della vicenda (dove
l’insudiciamento non riguardava direttamente gli alimenti, ma le loro
confezioni) sia a proposito delle affinità e divergenze tra le ipotesi
contemplate rispettivamente dalle lettere b) e d) dell’art. 5 della legge 283
del 1962, in modo da chiarificare la rispettiva sfera di applicazione (a fronte
di una certa confusione concettuale della decisione di primo grado).
Orbene,
nell’ambito di una campagna di controlli generalizzati sulle cantine vinicole,
era stata ispezionata una casa vinicola sita in Gaeta, nella quale occasione
veniva riscontrata l’esistenza di due locali adibiti a deposito di alimenti e
bevande – non autorizzati sanitariamente e anzi privi dei requisiti strutturali
necessari per il rilascio della autorizzazione – in pessime condizioni igieniche
per presenza di escrementi di topo e di un topo morto, in un caso, mentre
nell’altro vi era guano di uccelli che ricopriva il cartone in cui erano
confezionate bevande, pomodori, pasta, pelati.
Il tribunale riteneva
integrata la violazione della lettera d) dell’art. 5 sotto il profilo
dell’insudiciamento dei prodotti alimentari, osservando che la sporcizia
riscontrata all’esterno delle confezioni avrebbe potuto corroderle e penetrare
al loro interno a contatto con gli alimenti. Ne seguiva la condanna
dell’amministratore unico della società che gestiva la casa vinicola alla pena
di € 5.000 di ammenda.
L’imputato proponeva ricorso obiettando che al fine
della configurabilità del reato l’insudiciamento deve riguardare direttamente il
prodotto e non la confezione.
In linea di principio, l’osservazione difensiva
coglie nel segno. Infatti, almeno secondo l’orientamento che deve considerarsi
prevalente e preferibile, l'”insudiciamento” deve attingere l’alimento come tale
e non arrestarsi all’involucro esterno (Cass. 15.6.2000, Campitello), anche
perché, diversamente ragionando, sfumerebbe, fino a diventare evanescente, la
distinzione con l’affine, ma sussidiaria, ipotesi del cattivo stato di
conservazione di cui alla lett. b) dell’art. 5.
Su questo punto, la decisione
della Cassazione che si commenta assume una posizione non del tutto collimante
con l’insegnamento della giurisprudenza precedente e sostanzialmente ambiguo.
Infatti, la Corte non “cassa” il ragionamento del primo giudice, ritenendolo non
arbitrario, poiché le confezioni potevano essere rosicchiate dai roditori e il
cibo ivi contenuto poteva così esserne direttamente intaccato, come pure un
rischio igienico era insito nella apertura delle confezioni sporche da parte del
consumatore per la possibilità – di nuovo – di una contaminazione
esterno-interno. Peraltro, la sentenza finisce col glissare sulla effettiva
sussistenza nel caso di specie dell’addebito della lett. d), sottolineando che
per avallare definitivamente una simile soluzione si sarebbero dovuti conoscere
dettagli più circostanziati sull’effettivo stato delle confezioni, informazioni
processuali che invece mancavano.
La Corte, però, fa notare che l’originario
capo d’accusa non faceva esclusivo riferimento alla lett. d) ma anche alla lett.
b), relativa al cattivo stato di conservazione del prodotto. Ora, se poteva
essere discutibile (e lo era in effetti) ricondurre il caso accertato alla lett.
d), esso non poteva invece sfuggire alla fattispecie della lett. b). Come si sa,
il cattivo stato di conservazione è, secondo l’orientamento pressoché unanime,
quello che attiene alle condizioni esterne di conservazione del prodotto, senza
necessità che questo ne sia compromesso anche intrinsecamente. Ciò avviene
tipicamente quando sono degradate le condizioni igieniche relativamente a: i
sistemi di confezionamento; i luoghi di conservazione; la esposizione ad agenti
inquinanti o insudicianti; le condizioni ambientali e microclimatiche di
esposizione, di stivaggio, di trasporto; scatolame bombato o arrugginito;
involucri intaccati, unti, bucati, bagnati; bottiglie di olio (o di acqua
minerale) esposte prolungatamente ai raggi solari; violazione delle temperature
prescritte, come hanno esemplificato le Sezioni Unite (Cass., S.U., 27.9.1995,
Timpanaro).
In ciascuno di questi casi – e in altri ancora di analoga natura
– non vi è un rischio immediato per la salute del consumatore. Ciò nonostante,
il legislatore, nell’incasellare la lett. b) tra le contravvenzioni dell’art. 5,
L. 283/1962, ha inteso apprestare una tutela anticipata della salute pubblica,
poiché determinate situazioni igienicamente non conformi possono essere
prodromiche a più gravi conseguenze (come per esempio quelle descritte proprio
dalla lett. d).
Fin qui tutto bene, e potremmo terminare a questo
punto.
La Corte, però, fa un accenno non richiesto dall’economia del discorso
e fuori centro, citando, come esempio di cattivo stato di conservazione, anche
il caso degli alimenti venduti dopo la data di scadenza.
In effetti, fino
alla sentenza Timpanaro del 1995, era un dato giurisprudenzialmente acquisito
(pur con diverse sfumature) che la commercializzazione di prodotti alimentari
con tmc o data di scadenza superati integrava il reato di cui all’art. 5, lett.
b), L. 283/1962 sotto il profilo del cattivo stato di conservazione. Si diceva,
infatti, che il superamento della garanzia di durabilità del prodotto rendesse
potenzialmente rischioso il successivo consumo della merce e andava quindi
punito in un’ottica di tutela preventiva della salute.
Abbastanza
inaspettatamente rispetto a quello che era il quadro consolidato del diritto
vivente di allora, le sezioni unite della Cassazione con la sentenza citata
affermarono viceversa che non sussisteva alcun reato, ma eventualmente solo
l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 109/1992 (per gli alimenti con data
di scadenza superata), poichè il termine di durabilità indicato in etichetta non
ha a che vedere con lo stato di conservazione del prodotto, ma costituisce una
semplice informazione al consumatore.
Questa conclusione ha lasciato
insoddisfatti alcuni commentatori, perchè sembra contrastare con la natura di
reato di pericolo presunto, che la stessa sentenza ha riconosciuto alla
fattispecie della lett. b). Si può, però, dubitare che la presente decisione del
2005 abbia consapevolmente voluto rimettere in pista la “vecchia” giurisprudenza
attraverso un inciso esemplificativo così estemporaneo e non motivatamente
ponderato.
Home » Custodia dei prodotti alimentari e igiene dei locali
Custodia dei prodotti alimentari e igiene dei locali
Cassazione penale, sentenza n. 9477 del 21 gennaio 2005 (riferimento normativo: art. 5, lett. b) e d), legge 283/1962)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 5,
lett. b), L. 283/1962, relativa alla produzione/vendita di sostanze alimentari
in cattivo stato di conservazione, è sufficiente la custodia dei prodotti in
locali igienicamente inidonei alla conservazione, a prescindere dall’obiettivo
di insudiciamento degli alimenti stessi.
La pronuncia della
Cassazione, tutta incentrata sulle condizioni igieniche di conservazione delle
sostanze alimentari, consente un panoramico “ripasso” delle questioni che si
agitano in materia, sia in ordine alla particolarità della vicenda (dove
l’insudiciamento non riguardava direttamente gli alimenti, ma le loro
confezioni) sia a proposito delle affinità e divergenze tra le ipotesi
contemplate rispettivamente dalle lettere b) e d) dell’art. 5 della legge 283
del 1962, in modo da chiarificare la rispettiva sfera di applicazione (a fronte
di una certa confusione concettuale della decisione di primo grado).
Orbene,
nell’ambito di una campagna di controlli generalizzati sulle cantine vinicole,
era stata ispezionata una casa vinicola sita in Gaeta, nella quale occasione
veniva riscontrata l’esistenza di due locali adibiti a deposito di alimenti e
bevande – non autorizzati sanitariamente e anzi privi dei requisiti strutturali
necessari per il rilascio della autorizzazione – in pessime condizioni igieniche
per presenza di escrementi di topo e di un topo morto, in un caso, mentre
nell’altro vi era guano di uccelli che ricopriva il cartone in cui erano
confezionate bevande, pomodori, pasta, pelati.
Il tribunale riteneva
integrata la violazione della lettera d) dell’art. 5 sotto il profilo
dell’insudiciamento dei prodotti alimentari, osservando che la sporcizia
riscontrata all’esterno delle confezioni avrebbe potuto corroderle e penetrare
al loro interno a contatto con gli alimenti. Ne seguiva la condanna
dell’amministratore unico della società che gestiva la casa vinicola alla pena
di € 5.000 di ammenda.
L’imputato proponeva ricorso obiettando che al fine
della configurabilità del reato l’insudiciamento deve riguardare direttamente il
prodotto e non la confezione.
In linea di principio, l’osservazione difensiva
coglie nel segno. Infatti, almeno secondo l’orientamento che deve considerarsi
prevalente e preferibile, l'”insudiciamento” deve attingere l’alimento come tale
e non arrestarsi all’involucro esterno (Cass. 15.6.2000, Campitello), anche
perché, diversamente ragionando, sfumerebbe, fino a diventare evanescente, la
distinzione con l’affine, ma sussidiaria, ipotesi del cattivo stato di
conservazione di cui alla lett. b) dell’art. 5.
Su questo punto, la decisione
della Cassazione che si commenta assume una posizione non del tutto collimante
con l’insegnamento della giurisprudenza precedente e sostanzialmente ambiguo.
Infatti, la Corte non “cassa” il ragionamento del primo giudice, ritenendolo non
arbitrario, poiché le confezioni potevano essere rosicchiate dai roditori e il
cibo ivi contenuto poteva così esserne direttamente intaccato, come pure un
rischio igienico era insito nella apertura delle confezioni sporche da parte del
consumatore per la possibilità – di nuovo – di una contaminazione
esterno-interno. Peraltro, la sentenza finisce col glissare sulla effettiva
sussistenza nel caso di specie dell’addebito della lett. d), sottolineando che
per avallare definitivamente una simile soluzione si sarebbero dovuti conoscere
dettagli più circostanziati sull’effettivo stato delle confezioni, informazioni
processuali che invece mancavano.
La Corte, però, fa notare che l’originario
capo d’accusa non faceva esclusivo riferimento alla lett. d) ma anche alla lett.
b), relativa al cattivo stato di conservazione del prodotto. Ora, se poteva
essere discutibile (e lo era in effetti) ricondurre il caso accertato alla lett.
d), esso non poteva invece sfuggire alla fattispecie della lett. b). Come si sa,
il cattivo stato di conservazione è, secondo l’orientamento pressoché unanime,
quello che attiene alle condizioni esterne di conservazione del prodotto, senza
necessità che questo ne sia compromesso anche intrinsecamente. Ciò avviene
tipicamente quando sono degradate le condizioni igieniche relativamente a: i
sistemi di confezionamento; i luoghi di conservazione; la esposizione ad agenti
inquinanti o insudicianti; le condizioni ambientali e microclimatiche di
esposizione, di stivaggio, di trasporto; scatolame bombato o arrugginito;
involucri intaccati, unti, bucati, bagnati; bottiglie di olio (o di acqua
minerale) esposte prolungatamente ai raggi solari; violazione delle temperature
prescritte, come hanno esemplificato le Sezioni Unite (Cass., S.U., 27.9.1995,
Timpanaro).
In ciascuno di questi casi – e in altri ancora di analoga natura
– non vi è un rischio immediato per la salute del consumatore. Ciò nonostante,
il legislatore, nell’incasellare la lett. b) tra le contravvenzioni dell’art. 5,
L. 283/1962, ha inteso apprestare una tutela anticipata della salute pubblica,
poiché determinate situazioni igienicamente non conformi possono essere
prodromiche a più gravi conseguenze (come per esempio quelle descritte proprio
dalla lett. d).
Fin qui tutto bene, e potremmo terminare a questo
punto.
La Corte, però, fa un accenno non richiesto dall’economia del discorso
e fuori centro, citando, come esempio di cattivo stato di conservazione, anche
il caso degli alimenti venduti dopo la data di scadenza.
In effetti, fino
alla sentenza Timpanaro del 1995, era un dato giurisprudenzialmente acquisito
(pur con diverse sfumature) che la commercializzazione di prodotti alimentari
con tmc o data di scadenza superati integrava il reato di cui all’art. 5, lett.
b), L. 283/1962 sotto il profilo del cattivo stato di conservazione. Si diceva,
infatti, che il superamento della garanzia di durabilità del prodotto rendesse
potenzialmente rischioso il successivo consumo della merce e andava quindi
punito in un’ottica di tutela preventiva della salute.
Abbastanza
inaspettatamente rispetto a quello che era il quadro consolidato del diritto
vivente di allora, le sezioni unite della Cassazione con la sentenza citata
affermarono viceversa che non sussisteva alcun reato, ma eventualmente solo
l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 109/1992 (per gli alimenti con data
di scadenza superata), poichè il termine di durabilità indicato in etichetta non
ha a che vedere con lo stato di conservazione del prodotto, ma costituisce una
semplice informazione al consumatore.
Questa conclusione ha lasciato
insoddisfatti alcuni commentatori, perchè sembra contrastare con la natura di
reato di pericolo presunto, che la stessa sentenza ha riconosciuto alla
fattispecie della lett. b). Si può, però, dubitare che la presente decisione del
2005 abbia consapevolmente voluto rimettere in pista la “vecchia” giurisprudenza
attraverso un inciso esemplificativo così estemporaneo e non motivatamente
ponderato.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’